INAIL – Circolare 14 dicembre 2021, n. 36
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2021.
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
– Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
– Legge 27 dicembre 1975, n. 780: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”. Articolo 8.
– Legge 3 dicembre 1999, n. 493 “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articoli 11 e 13.
– Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000: “Approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”.
– Decreto ministeriale 15 settembre 2000 “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone soggette all’obbligo assicurativo”.
– Decreto ministeriale 15 settembre 2000: “Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico”.
– Decreto ministeriale 31 gennaio 2006: “Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale”.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, commi 534 e 535.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45 concernente l’approvazione nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 13 novembre 2019: “Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
– Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 20 luglio 2021, n. 203: “Rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 186 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 188 concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria.
– Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
– Circolare Inail 22 febbraio 2001, n. 9: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge 3 dicembre 1999, n.493”.
– Circolare Inail 14 giugno 2006, n. 29: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi di infortunio mortale”.
– Circolare Inail 28 febbraio 2007, n. 10: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge finanziaria 2007. Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Assegno funerario”.
– Circolare Inail 11 ottobre 2019, n. 27: “Adeguamento della Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 aprile 2019, n. 45”.
– Circolare Inail 30 dicembre 2020, n. 49: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020”.
– Circolare Inail del 11 febbraio 2021, n. 6: Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Premessa
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente (1) sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n.41. Ne consegue che, allorché ricorre tale condizione, per la rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate per i settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico non si applica la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’Istat, bensì opera la previsione contenuta nella predetta legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per l’anno 2021, è stata rilevata una variazione pari al 12,47% tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2020 rispetto a quella dell’anno 2011, ultimo anno in cui è stata effettuata la rivalutazione, di cui al predetto articolo della citata disposizione di legge.
A seguito della suddetta variazione del 12,47%, si riassorbono tutte le rivalutazioni relative al costo della vita intervenute dall’anno 2013 all’anno 2020, pari complessivamente a 7,22% e, pertanto, la riliquidazione al 1° gennaio 2021 risulta del 4,9% (coefficiente 1,0490).
Per quanto premesso, con delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 20 luglio 2021, n. 203, è stata adottata la proposta di rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2021, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori indicati.
Tale delibera è stata approvata con i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 186 e 188 del 23 settembre 2021 relativi rispettivamente, al settore agricoltura e al settore industria, navigazione e infortuni in ambito domestico a decorrere dal 1° gennaio 2021 (allegati 1 e 2).
Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.
- Prestazioni economiche
1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 83,09 (2).
Retribuzione annua minima euro | 17.448,90 |
Retribuzione annua massima euro | 32.405,10 |
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 83,09) e della retribuzione annua minima (euro 17.448,90), la retribuzione annua massima è così fissata (3):
Comandanti e capi macchinisti | euro 46.663,34 |
Primi ufficiali di coperta e di macchina | euro 39.534,22 |
Altri ufficiali | euro 35.969,66 |
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 26.336,74 (4). In particolare:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 17.448,90 massimo euro 32.405,10 |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione annua convenzionale euro 17.448,90 (5) |
1.2. PRESTAZIONI PER INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
1.2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite (6) corrisponde al minimale di legge previsto per il settore industria, pari a euro 17.448,90.
1) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 16 per cento. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 534;
2) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2018 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 27 per cento. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’articolo 1, comma 1257;
3) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 33 per cento. Legge 3 dicembre 1999, n. 493, articolo 7, comma 4 e articolo 9, comma 1.
La rendita ai superstiti è riconosciuta per gli eventi mortali accaduti a decorrere dal 17 maggio 2006.
Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2006, articolo 2.
1.2.2 PRESTAZIONE UNA TANTUM PER INABILITÀ PERMANENTE
L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento (7) è fissato nella misura di euro 337,41.
1.3 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 10.542,45 (8).
1.4 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo determinato (9) | Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 45,70 (10) |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 51,38 (11) |
1.5 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, agricoltura, navigazione e infortuni in ambito domestico (12) e ammonta a euro 574,59.
1.6 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
INABILITÀ (%) | SETTORE INDUSTRIA | SETTORE AGRICOLTURA |
---|---|---|
Da 50 a 59 | euro 322,41 | euro 403,83 |
Da 60 a 79 | euro 452,34 | euro 563,52 |
Da 80 a 89 | euro 839,85 | euro 967,47 |
Da 90 a 100 | euro 1.293,90 | euro 1.371,06 |
100 + a.p.c. | euro 1.869,23 | euro 1.945,96 |
- Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale (13), secondo i seguenti criteri:
2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
Per l’anno 2019 e precedenti | 1,049 |
Per l’anno 2020 | 1,000 |
In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74 (14) |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria: minimo euro 17.448,90 massimo euro 32.405,10 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 | Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 | Su retribuzione annua convenzionale euro 26.336,74 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 | Su retribuzione minimale del settore industria Euro 17.448,90 (15) |
2.2 INTEGRAZIONE RENDITA
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2020 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
- Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
- a) rendite tuttora escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale (16);
- b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti (17), elaborati per la prima volta sul rateo di gennaio 2022, dovranno essere adeguati (18) alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (19) al 1° gennaio 2021;
- c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).
3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE
Con effetto dall’anno 2006 (20) è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di febbraio 2022 a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nello stesso mese.
3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. INDAGINE ANAGRAFICA
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite, dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali del 23 settembre 2021, rispettivamente n. 186 e n. 188, sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di febbraio 2022.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali – in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso – sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, navigazione vanno riferiti al 1° gennaio 2021.
Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l’apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.
Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.
—
Note:
(1) Articolo 11, comma primo, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del Presidente dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa conferenza di servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente. Gli incrementi annuali, come sopra determinati, sono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
(2) Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 188, settore industria, articolo 1, comma 1.
(3) Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 188, settore industria, articolo 1, comma 2.
(4) Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 186, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.
(5) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
(6) La rendita diretta è riconosciuta:
(7) Ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019 per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 in cui, a seguito di guarigione clinica, sia accertata una inabilità permanente compresa fra il 6 ed il 15 per cento, è corrisposta una prestazione una tantum, di importo pari a 300,00 euro.
(8) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, lett. i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2019 l’importo dell’assegno è stato fissato nella misura di euro 10.000,00.
(9) Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.
(10) Legge 26 febbraio 1982, n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24.
(11) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
(12) Legge 30 dicembre 2018 n. 145.
(13) Allegato 3.
(14) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.
(15) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
(16) Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
(17) Legge 5 maggio 1976, n. 248.
(18) Legge 10 maggio 1982, n. 251.
(19) Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.
(20) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.
Allegato 1
Decreto ministero del lavoro 23 settembre 2021
Allegato 2
Decreto ministero del lavoro 23 settembre 2021, n. 188
Allegato 3
Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1° gennaio 2021. Criteri di riliquidazione
- Gestione industria
1.1 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 2020 – calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate (1) – sono riliquidate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti (2), entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 17.448,90 ed euro 32.405,10.
Artigiani
Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo di legge fissato per la generalità dei lavoratori, sono da considerare “convenzionate” o “convenute” e, quindi, da assimilare alle effettive.
Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite.
Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1° gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice “E” (“effettiva”) (3).
1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 31 dicembre 2020, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro 17.448,90 qualora il salario convenzionale in essere al 31 dicembre 2020 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro 32.405,10.
Studenti e alunni
In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l’industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° gennaio 2021 – conformemente a quanto disposto (4) – sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail del 30 dicembre 2020, n. 49 valide fino al 31 dicembre 2020:
- a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro 17.451,00;
- b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino a 21 anni compiuti: euro 18.369,26;
- c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22° anno di età in poi: euro 19.901,23.
Lavoratori portuali
Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:
- a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex “Compagnie portuali” e per lavoratori degli ex “gruppi portuali” per le quali è prevista la rivalutazione automatica (5).
Tali rendite vengono riliquidate dal 1° gennaio 2021, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 31 dicembre 2020; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro 32.405,10 e sul minimale di euro 17.448,90.
- b) rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica: vengono riliquidate sul massimale di euro 32.405,10 (6).
- c) rendite relative a:
– lavoratori portuali del ramo industriale
– carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova
– lavoratori del porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica
– lavoratori merci varie
vengono riliquidate sul massimale di euro 32.405,10.
Allievi di corsi aziendali
Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro 17.448,90 (7).
Lavorazioni meccanico-agricole
Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate (8) sono riliquidate sul minimale di euro 17.448,90.
Lavori domestici e familiari
Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro 17.448,90, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori – per la quasi totalità – alla misura anzidetta. Qualora le Sedi locali evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Le rendite relative ai familiari partecipanti all’impresa familiare (9), per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,049) alla retribuzione convenzionale giornaliera di euro 58,41 in essere al 1° luglio 2020, ovvero, se più favorevole, sul minimale di euro 16.636,20.
Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati
Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali (10), ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell’industria.
Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi
Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro 17.448,90.
- Gestione agricoltura
Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 6 della presente circolare.
Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 26.336,74.
- Gestione per conto dello stato
I criteri di riliquidazione sopra descritti sono applicati (11) alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo (12), nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge.
In particolare si precisa che:
3.1 le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania (13) sono riliquidate sul minimale di euro 17.448,90;
3.2 le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato (14);
3.3 le rendite agli studenti di scuole o Istituti di istruzione statale (15) sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;
3.4 le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato16 sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro 17.448,90) e del massimale (euro 32.405,10) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell’entrata in vigore della sotto citata convenzione (16) sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro 26.336,74);
3.5 le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 – 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona “B” del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro 17.448,90.
Per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti, entro i nuovi limiti minimo e massimo;
3.6 le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont (17) sono riliquidate come segue:
– a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro(18);
– per coloro la cui retribuzione non è stata determinata, a suo tempo, ai sensi delle norme dell’assicurazione infortuni (19), secondo i seguenti criteri:
- a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d’opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 17.448,90;
- b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell’industria, sul minimale di euro 17.448,90 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 32.405,10;
- c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro 17.448,90;
3.7 le rendite attribuite:
– ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell’ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 (20);
– ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell’ultimo quadrimestre del 1968 (21);
– ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (22);
– ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (23);
– ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria (24);
sono riliquidate come segue:
– per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l’assicurazione infortuni, si applica la rivalutazione con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 17.448,90 e di euro 32.405,10;
– per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l’agricoltura di euro 26.336,74;
– per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell’assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:
- a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati addetti ad attività non soggette alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 17.448,90, ovvero sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 32.405,10;
- b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa non viventi nell’ambiente economico agricolo, sul minimale di euro 17.448,90;
- c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa viventi nell’ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l’agricoltura di euro 26.336,74.
3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 1976 (25) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 17.448,90 (26);
3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre 1980 (27) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 17.448,90;
3.10 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme (28) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 17.448,90;
3.11 le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell’Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (29) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 17.448,90;
3.12 le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 (30) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 17.448,90;
3.13 le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (31) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;
3.14 le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (32) sono riliquidate sul minimale di euro 17.448,90 o sulla retribuzione di euro 26.336,74 prevista per il settore agricoltura, a seconda che l’evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico 1124/1965.
Per le persone – ivi compresi i marittimi – già titolari di rendita a carico dell’Ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alle circolari Inail 30 novembre 1970, n. 113 e del 2 gennaio 1975, n. 1.
Pertanto, ove l’importo delle rendite già liquidate dall’Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell’industria di euro 17.448,90 o alla retribuzione convenzionale di euro 26.336,74 per il settore agricoltura, le medesime rendite devono essere integrate dalle Sedi locali, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;
3.15 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (33) sono soggette all’operatività dell’articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro 32.405,10.
La riliquidazione deve essere operata dalle competenti Sedi locali per:
– le rendite per le quali, al 1° gennaio 2021, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita e quella erogata dall’Agence fédérale des risques professionnels;
– le rendite unificate (34) attualmente segnalate come “prestazioni particolari” (35).
Le stesse Sedi locali devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1° gennaio 2021, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.
—
Note:
1 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116.
2 Decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 188 – settore industria.
3 Circolare Inail 23 ottobre 1996, n. 70.
4 Decreto ministeriale 12 dicembre 1968, articolo 2.
5 Decreto ministeriale 13 novembre 1987. Circolare Inail 17 ottobre 1988, n. 52.
6 Cfr. lettera ai Dirigenti delle strutture territoriali 12 dicembre 1996 con oggetto “Aggiornamento circolari
7/1996 e 70/1996″.
7 Decreto ministeriale 26 ottobre 1970.
8 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Titolo I.
9 Circolari Inail 30 giugno 1989, n. 42 e 27 aprile 1990, n. 24.
10 Circolare Inail 15 aprile 2021, n. 12.
11 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 190.
12 Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 127.
13 Legge del 10 maggio 1982, n. 251, articolo 10.
14 Decreto legislativo. luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 e successive modifiche.
15 Decreto ministeriale 12 dicembre 1968.
16 Convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia. Circolare Inail 28 febbraio
1980, n. 10.
17 Legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22.
18 Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
19 Decreto ministeriale 5 febbraio 1966.
20 Decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n.
247.
21 Legge 12 febbraio 1969, n. 6.
22 Legge 12 dicembre 1970, n. 979.
23 Legge 26 maggio 1971, n. 288.
24 Legge 23 marzo 1973, n. 36.
25 Legge 29 maggio 1976, n. 336 e legge 30 ottobre 1976, n. 730.
26 Legge 29 maggio 1976, n. 336 articolo 39.
27 Legge 22 dicembre 1980, n. 872.
28 Legge 21 novembre 1985, n. 662.
29 Legge 19 novembre 1987, n. 470.
30 Legge 21 gennaio 1995, n. 22.
31 Circolare Inail 2 settembre 1981, n. 42.
32 Legge 19 ottobre 1970, n. 744 e decreto ministeriale 6 novembre 1973.
33 Legge 27 luglio 1962, n. 1115.
34 Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80.
35 Lettere alle Direzioni regionali 23 luglio 1998 e 1° dicembre 1998.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 23 settembre 2021, n. 188 - Rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria navigazione e infortuni in ambito domestico di…
- INAIL - Circolare 14 luglio 2022, n. 26 - Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2022
- INAIL - Circolare n. 40 del 12 settembre 2023 - Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura - Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2023
- INAIL - Circolare 30 dicembre 2020, n. 49 - Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2020
- INAIL - Circolare 08 novembre 2019, n. 30 - Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con…
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 89 del 21 giugno 2023 - Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2023 e adottato sulla…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…