INAIL – Circolare 14 novembre 2018, n. 43
Eventi sismici del 21 agosto 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi. Interventi urgenti per il Comune di Genova. Sospensione delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva.
Quadro normativo
– Delibera del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017: “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”.
– Delibera del Consiglio dei Ministri 2 agosto 2018: “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017”.
– Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 ottobre 2017: “Sospensione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017 verificatisi nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell’isola di Ischia”.
– Legge 4 dicembre 2017, n. 172: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”. Articolo 2, comma 5-bis.
– Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109: “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”. Articolo 3, comma 5, articolo 17, comma 1, articoli 34 e 35.
Premessa
Con la delibera del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2017, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 ottobre 2017 sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 18 dicembre 2017, nei confronti dei soggetti e con le modalità indicati nel medesimo decreto.
Il termine di scadenza del 18 dicembre 2017 è stato prorogato al 30 settembre 2018 dall’articolo 2, comma 5-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172.
Infine, con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che al Capo III ha disciplinato gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, è stata disposta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria
L’articolo 34, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 ha disposto che nei Comuni di cui all’articolo 17, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020.
I territori individuati dall’articolo 17, comma 1, sono i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’isola di Ischia (NOTA 1).
La sospensione si applica dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del decretolegge (NOTA 2).
a) Soggetti destinatari
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, operanti alla data del 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.
La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei suddetti Comuni e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
b) Versamenti sospesi
Ricadono nel periodo di sospensione, i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2017/2018 in scadenza al 16 novembre 2018, il premio di autoliquidazione 2018/2019 in scadenza al 18 febbraio 2019 e il premio di autoliquidazione 2019/2020 in scadenza al 17 febbraio 2020.
È sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, per le seguenti categorie di soggetti, eventualmente operanti nei Comuni già citati alla data del 21 agosto 2017:
– soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali);
– pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili);
– addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale);
– medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale);
– alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale).
Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 29 settembre 2018 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie (NOTA 3) concesse dall’Istituto, in corso alla data del 29 settembre.
Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati (NOTA 4). La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 29 settembre 2018, pertanto in tali casi ai fini della regolarità contributiva deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
I versamenti correnti in scadenza dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020, rientrano al contrario nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del predetto decreto, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
c) Adempimenti sospesi
Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica:
– al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 in scadenza al 28 febbraio 2019;
– al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 29 febbraio 2020.
Sono sospesi inoltre i termini per la presentazione delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari sopra descritti ricadenti sempre nel periodo dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020.
d) Aziende autorizzate all’accentramento e aziende plurilocalizzate
Le aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative, ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma, mentre devono inviare la denuncia annuale di tutte le retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2018 entro il 28 febbraio 2019 e di quelle corrisposte nell’anno 2019 entro il 29 febbraio 2020, nonché le altre denunce periodiche riguardanti i premi speciali entro le scadenze previste.
Analogamente, le aziende plurilocalizzate con Sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (Pat) ubicate nei Comuni colpiti e devono inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2018 e quella per l’anno 2019 indicando le retribuzioni per tutte le Pat nonché le altre denunce periodiche riguardanti i premi speciali entro le scadenze previste.
e) Modalità di sospensione
Per usufruire della sospensione i soggetti interessati devono trasmettere via Pec alla Sede Inail competente apposita domanda, utilizzando il modulo di “Domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi” (allegato 1).
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti è in corso di predisposizione in GRA web lo specifico codice di agevolazione 183 per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi operanti alla data del 21 agosto 2017 nei Comuni colpiti dal sisma, che le Sedi devono inserire sulle Pat interessate.
f) Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei premi sospesi
L’articolo 34, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di febbraio 2021.
In caso di pagamento rateale l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 50,00 euro.
È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.
I termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti risultano fissati come segue:
– entro il 31 gennaio 2021 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 29 agosto 2018 al 31 dicembre 2020;
– entro il 31 gennaio 2021 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate in unica soluzione;
– a decorrere dal mese di febbraio 2021 deve essere versata la prima delle sessanta rate mensili;
– entro il 28 febbraio 2021 devono essere presentate le denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 e per l’autoliquidazione 2019/2020.
Con successive istruzioni, in prossimità della ripresa dei versamenti, saranno comunicati i numeri di riferimento da indicare nel modello F24 per il pagamento in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo con il limite di 50,00 euro per ciascuna rata.
Sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva per il sisma del 21 agosto 2017
L’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 stabilisce che nei Comuni di cui all’articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (…) nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Per quanto sopra gli agenti della riscossione provvedono autonomamente a sospendere le notifiche delle cartelle di pagamento e l’attività esecutiva per i crediti dell’Inail.
Sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva per il crollo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, del 14 agosto 2018
L’articolo 3, del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, “Misure in materia fiscale” ha stabilito al comma 5 che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
Gli immobili a cui la norma fa riferimento sono i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e gli immobili che hanno subito danni direttamente conseguenti all’evento, verificati con perizia asseverata.
Anche per tali soggetti gli agenti della riscossione provvedono autonomamente a sospendere le notifiche delle cartelle di pagamento e l’attività esecutiva per i crediti dell’Inail.
—
(1) Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, articolo 17: 1.Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
(2) Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, pubblicato sulla G.u. n.226 del 28 settembre 2018, articolo 46: 1 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(3) Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, articolo 2, comma 11, primo periodo.
(4) Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, articolo 34, secondo periodo.
Allegato
Modulo di sospensione sisma D.L. 109/2018
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Eventi alluvionali e franosi verificatisi il giorno 26 novembre 2022 nell'isola di Ischia nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno - Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure -…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 05 novembre 2018, n. 554 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno…
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 07 giugno 2018, n. 525 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola…
- INPS - Circolare n. 36 del 3 aprile 2023 - Eventi eccezionali del 26 novembre 2022, verificatisi nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia - Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 04 aprile 2019 - Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2019, derivante dall'esenzione riconosciuta agli immobili inagibili ubicati…
- MINISTERO INTERNO - Decreto ministeriale 21 dicembre 2018 - Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2018, derivante dall'esenzione per i fabbricati inagibili ubicati nelle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…