INAIL – Circolare 15 marzo 2017, n. 13
Art.1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e successive modificazioni. Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell’anno 2016
Quadro normativo
-. Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge finanziaria 2008”, articolo 1, commi da 241 a 246;
– Decreto interministeriale 12 gennaio 2011, n. 30 “Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”; . Circolare Inail 5 maggio 2011, n. 32 “Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. Decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246)”; . Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Legge di stabilita 2015”, articolo 1, comma 116;
– Decreto interministeriale del 4 settembre 2015;
– Circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76 “Estensione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma per esposizione non professionale”;
– Legge 28 dicembre 2015, n.208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” art.1, comma 292;
– Circolare 24 marzo 2016, n. 13: “Attuazione dell’art.1, comma 292, legge 28 dicembre 2015, n. 208. Prestazioni agli eredi di malati di mesotelioma non professionale”; . Legge 27 febbraio 2017, n.19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (cosiddetto milleproroghe).
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 . Suppl. Ordinario n.14, è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2017, n. 19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”.
L’articolo 3, comma 3-quinquies (modifica dell’articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n.208) dispone l’estensione dell’accesso al Fondo per le vittime dell’amianto anche in favore degli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell’anno 2016.
Con la presente circolare, si riassume la disciplina vigente in materia e si forniscono istruzioni per l’erogazione della prestazione agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell’anno suddetto.
La legge finanziaria per il 2008 ha istituito presso l’Inail (NOTA 1), con contabilità autonoma e separata, il “Fondo per le vittime dell’amianto”, prevedendo quali soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo stesso i lavoratori titolari, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, di rendita diretta ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto, nonche i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto, titolari di rendita ai superstiti.
L’art.1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha sancito l’estensione della prestazione erogata dal Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma riconducibile a esposizione non professionale all’amianto stabilendo che gli aventi diritto alla prestazione sono tutti i soggetti che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto “o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata”, avvenuta sul territorio nazionale.
In ossequio al principio della domanda, enunciato dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, l’Inail ha impartito istruzioni stabilendo che “poiche il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1° gennaio 2015, nell’ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell’ipotesi in cui il de cuius abbia presentato la necessaria istanza prima della morte” (NOTA 2).
Il comma 292 dell’art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha disposto che gli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso del 2015 possono accedere alla prestazione in parola autonomamente, presentando la domanda entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge.
In considerazione del fatto che, per la natura della malattia e dell’esito della stessa, non sempre il titolare della prestazione è nelle condizioni di procedere in tempi certi all’inoltro della richiesta e tenuto conto che, dalla mancata presentazione dell’istanza non si può comunque desumere una rinuncia al diritto, la legge 27 febbraio 2017, n.19, articolo 3, comma 3 quinquies, ha sancito che le prestazioni assistenziali di cui si tratta siano erogate, al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a prescindere dal fatto che il de cuius abbia esercitato in vita il relativo diritto, anche agli eredi dei soggetti deceduti nel corso dell’anno 2016, a seguito di presentazione di apposita istanza.
Soggetti aventi diritto
Ai sensi dell’art.1, comma 292, della legge di stabilita 2016, come modificato dal cosiddetto decreto milleproroghe “le prestazioni assistenziali di cui all’art.1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016 possono essere erogate agli eredi […]” su domanda […] presentata dai medesimi entro il 31 marzo 2017″.
Ne consegue che gli eredi di tutti i soggetti deceduti per mesotelioma non professionale sia nel corso dell’anno 2015, sia nel corso dell’anno 2016 potranno presentare domanda per il riconoscimento della prestazione una tantum a prescindere dal fatto che il relativo diritto sia stato esercitato in vita dal de cuius. Come già stabilito nella circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13, resta fermo che gli eredi dei malati deceduti per la suddetta causa nel corso dell’anno 2017 potranno accedere alla prestazione di cui si tratta secondo le modalità già indicate nella circolare 6 novembre 2015, n. 76, tenendo presente che per la prestazione in oggetto le informazioni necessarie per l’accesso al beneficio dovranno fare riferimento anche alla scheda di morte Istat.
Prestazione
La misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto dal suddetto decreto per gli anni 2015 e 2016.
Accesso al beneficio
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata a/r, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare Inail 24 marzo 2016, n. 13 (mod. 190/E) (NOTA 3).
Al riguardo, si ribadisce che, per espressa disposizione normativa, l’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata dagli eredi entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2017.
Per quanto riguarda l’istruttoria delle istanze, si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare suddetta, secondo le quali le richieste di accesso pervenute alle Unità territoriali prima dell’emanazione della norma, dovranno essere integrate con le informazioni e la documentazione richiesta dalle stesse Unità territoriali con lo specifico atto istruttorio (mod. 191/E).
Anche le prestazioni di cui alla presente circolare dovranno essere attribuite unitariamente al nucleo degli eredi dei malati deceduti per mesotelioma non professionale per cui l’istanza dovra essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonche la relativa delega ed essere corredata dalla scheda di morte Istat.
Dovrà, inoltre essere allegato il certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto e stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.
Il certificato, come già stabilito nella circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76, alla quale per quanto non espressamente specificato si fa rinvio, deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs) e prodotto in originale all’Istituto.
Finanziamento
La spesa per le prestazioni in questione trova copertura nella dotazione finanziaria del Fondo nel limite delle somme individuate nel citato decreto interministeriale e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l’anno 2015 e per l’anno 2016.
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Note:
(1) Cfr art.1, comma 241, legge 24 dicembre 2007, n. 244
(2) Cfr circolare Inail 6 novembre 2015, n. 76.
(3) Reperibile sul portale dell’Istituto all’indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-edocumenti/note-e provvedimenti/circolari