INAIL – Circolare 16 maggio 2022, n. 21
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2022.
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 32, 41, 42, 68, 116 (comma 3), 118.
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797: “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”, art. 35.
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602: “Riassetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e enti medesimi”. Artt. 1, 5 e 7.
– Legge 3 giugno 1975, n. 160/ “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale”. Art. 22, comma 1.
– Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: “Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni”. Art. 1 e allegate Tabelle A e B.
– Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni limiti”. Art. 7, comma 1, modificato daN’art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
– Legge 26 luglio 1984, n. 413: “Previdenza marinara”. Art. 13.
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: “Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)” e successive modificazioni, art. 51.
– Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: “Disposizioni urgenti in materia contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei Patronati”. Art. 1, commi 1 e 2.
– Legge 28 dicembre 1995, n. 549: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. Art. 2, comma 25.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 144/1999”. Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
– Legge 3 aprile 2001, n. 142 come modificata dall’art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”. Artt. 1, 4 e 6.
– Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423: “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci di cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, a norma dell’art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
– Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Art. 1, commi 1121-1126.
– Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l’approvazione, – come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale n. 43 del 30 gennaio 2019 – della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
– Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 188 concernente la rivalutazione dal 1° gennaio 2021 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria navigazione e infortuni in ambito domestico di cui alla delibera n. 203 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Inail in data 20 luglio 2021. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° gennaio 2021.
– Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2021: “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2022 per i lavoratori all’estero”.
– Circolare Inail 31 maggio 2021, n. 16: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2021”.
– Circolare Inail 23 novembre 2021, n. 32: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2021 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
– Circolare Inail 2 marzo 2022, n. 13: “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2022″Direzione generale
- PRIMA SEZIONE: Premi ordinari
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022.
Premessa
I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
– il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata (NOTA 1);
– l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
– retribuzione effettiva (NOTA 2);
– retribuzione convenzionale (NOTA 3);
– retribuzione di ragguaglio (NOTA 4).
1.1 RETRIBUZIONE EFFETTIVA – MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) (NOTA 5) e art. 29 Testo unico n. 1124/1965.
Ai fini del calcolo del premio, detta retribuzione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge, come di seguito precisato.
In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente:
- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale (NOTA 6);
- dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – minimale di retribuzione giornaliera (NOTA 7).
Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire, ottenendo così la retribuzione contrattuale media giornaliera.
Si deve quindi scegliere l’importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera, di conseguenza:
– se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare la retribuzione effettiva (NOTA 8) percepita dal lavoratore nel mese considerato, senza alcun adeguamento;
– se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.
Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale (v. successivo paragrafo 1.1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (v. successivo paragrafo 1.1.2).
1.1.1 Minimale contrattuale
La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo (NOTA 9).
La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera (NOTA 10)
I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.
Detti limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all’indice Istat (NOTA 11).
Per l’anno 2021 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è risultata pari all’1,9%.
Ne consegue che per l’anno 2022 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro 49,91, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2022 di euro 525,38 mensili.
Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 1 (NOTA 12).
Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 49,91.
Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni riportate al successivo paragrafo 1.3.
1.2 LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2022:
Anno 2022 | Euro | ||
---|---|---|---|
Limite minimo | giornaliero | per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti | 49,91 |
mensile (x 26) | 1.297,66 |
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
Il minimale di euro 49,91 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita (NOTA 14) (uguale a euro 58,16: v. paragrafo 1.5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro (NOTA 15).
1.3 RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL’ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO
Si riportano di seguito le retribuzioni escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero:
1.3.1 Operai agricoli
Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli (NOTA 16) è aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale (NOTA 17).
Per l’anno 2022 il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:
Anno 2022 | Euro |
---|---|
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli | 44,40 |
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
Si tratta dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.).
La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.
1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana (NOTA 18)
La base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.
Il valore dell’assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.
Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.
1.3.4 Indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (NOTA 19)
Su dette indennità i contributi sono versati sul loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (NOTA 20).
La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato (NOTA 21).
1.4 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
L’imponibile convenzionale (NOTA 22) è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore (NOTA 23). L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.
Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite (NOTA 24).
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2022, a euro 27,7325.
Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera (NOTA 26).
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera (NOTA 27) si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2022
I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono riportati nella seguente tabella:
Anno 2022 | Euro | |
---|---|---|
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali | retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 49,91 |
retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 27,73 |
Il riepilogo per l’anno 2022 e il riepilogo per gli anni 2013 – 2022 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell’allegato n. 2 e nella tabella dell’allegato n. 3.
1.4.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge n. 413/1984)
Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, l’imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (NOTA 28).
Dette tabelle riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo del premio assicurativo dovuto per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la pesca costiera locale, la pesca costiera ravvicinata, la pesca mediterranea o di altura e la pesca oltre gli stretti o oceanica (NOTA 29).
Attualmente, le tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che costituiscono base di calcolo sia per i premi che per le prestazioni economiche dell’Istituto, sono quelle allegate al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, sottoscritto in data 19 marzo 2019 in vigore dal 1° aprile 2019.
Si riporta, di seguito, la Tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l’anno 2022:
Anno 2022 (importi in euro) | |
---|---|
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA | |
Comandante/Motorista/Capopesca | 1.513,70 |
Marinaio | 1.342,75 |
Giovanotto/Mozzo | 1.172,17 |
PESCA OLTRE GLI STRETTI | |
Comandante | 3.424,35 |
Direttore macchina | 2.643,05 |
Primo ufficiale | 2.203,25 |
Secondo ufficiale | 1.958,15 |
Nostromo | 1.755,97 |
Marinaio | 1.591,13 |
Giovanotto | 1.306,07 |
Mozzo | 1.272,07 |
Per i lavoratori in argomento, la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile sopra riportata (NOTA 30).
Alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera degli equipaggi delle navi da pesca, trova applicazione quello determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (NOTA 31).
Per la categoria in argomento i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono riportati nella tabella B dell’allegato n. 1.
1.4.4 Lavoratori a domicilio (NOTA 32)
Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, pari, quindi, per l’anno 2022 a euro 27,73 (NOTA 33).
In deroga a quanto sopra, considerato che detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, lo stesso risulta essere pari a euro 49,91 (NOTA 34).
1.5 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE
Per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti con decreto ministeriale, appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile. (NOTA 35)
Detto imponibile convenzionale è l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo.
Le retribuzioni in argomento si distinguono come segue:
- generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 1.4.2).
Il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio – se non è previsto un imponibile mensile – deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza (NOTA 36) e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300 (NOTA 37).
In relazione a quanto precede, si espongono i criteri di calcolo da applicare:
– retribuzione convenzionale annuale (NOTA 38)
L’importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali;
– retribuzione convenzionale giornaliera (NOTA 39)
L’importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni per ciascun mese e 300 giorni annuali;
– retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (NOTA 40)
L’importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.
- Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (NOTA 41).
Dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2022, con decreto interministeriale 23 dicembre 2021 (NOTA 42).
Le retribuzioni in argomento sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata (NOTA 43). Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
1.5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (NOTA 44)
Le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita sono:
– detenuti e internati (NOTA 45);
– allievi dei corsi di istruzione professionale (NOTA 46);
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (NOTA 47);
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento (NOTA 48);
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale (NOTA 49);
– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari (NOTA 50).
Dal 1° gennaio 2021, l’imponibile giornaliero (euro 17.448,90 : 300) e mensile (x 25 ovvero euro 17.448,90 : 12) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° gennaio 2021 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | 58,16* |
Mensile | 1.454,08 |
(*) per arrotondamento del valore di euro 58,163
1.5.2 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230- bis codice civile (NOTA 51)
Per detti soggetti è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art. 116 del Testo unico n. 1124/1965 (NOTA 52).
Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all’art. 4, punto 6, del Testo unico n. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare).
Dal 1° gennaio 2021, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi (NOTA 53):
dal 1° gennaio 2021 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione conve nzionale | giornaliera | 58,40* |
mensile | 1.460,07 |
(*)per arrotondamento del valore di euro 58,4028
1.5.3 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 54)
Per questi soggetti (NOTA 55) è stabilita (NOTA 56) una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.
Detta retribuzione è da variare a norma dell’art. 116 del Testo unico n. 1124/1965.
Dal 1° gennaio 2021, l’imponibile mensile (euro 108,41 x 12) corrisponde al seguente importo (NOTA 57):
dal 1° gennaio 2021 | Euro |
---|---|
Retribuzione convenzionale mensile (retr. conv. giornaliera x 12 giorni mensili) | 1.300,92 (108,41 x 12) |
1.5.4 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (NOTA 58)
La retribuzione convenzionale giornaliera dovuta per i lavoratori in argomento (NOTA 59) va distinta secondo quanto segue:
– lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2022, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2022 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | giornaliera | 49,91 |
mensile | 1.247,75 |
– lavoratori soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2022, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2022 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | giornaliera | 27,73 |
mensile | 693,25 |
Il premio ordinario su base convenzionale dovuto per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (NOTA 60) vale anche per le categorie di cui all’articolo 4, nn. 3, 6 e 7 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, compresi i titolari e i soci artigiani, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano (NOTA 61).
1.5.5 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2 (NOTA 62)
I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti.
Per l’anno 2022, l’imponibile giornaliero63 corrisponde al seguente importo:
Anno 2022 | Euro |
---|---|
Retribuzione convenzionale giornaliera | 49,91 |
1.5.6 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
Nell’ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail (NOTA 64).
Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all’indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.
Qualora l’importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest’ultimo.
La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale o un premio speciale.
Le categorie in argomento sono i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano, i soci non artigiani e gli associati a imprenditore non artigiano (NOTA 65) di cui al Testo unico n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7, per i quali, in assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza di quest’ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio di cui al successivo paragrafo 1.766.
È cura delle Direzioni regionali dell’Istituto predisporre annualmente l’elenco aggiornato delle retribuzioni convenzionali stabilite a livello provinciale per il territorio di propria competenza. Detto elenco dovrà essere inoltrato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria, nonché pubblicato nel mini sito della Direzione regionale.
1.6 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE
Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate da specifiche leggi.
1.6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (NOTA 67)
Per l’anno 2022, le nuove fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all’Inps (NOTA 68), sono riportate nella tabella allegato n. 4.
1.6.2 Lavoratori con contratto part time (NOTA 69)
La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo (NOTA 70).
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
– si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (se mpre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
– l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).
Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2022 risulta determinata come segue:
Anno 2022 | Orario normale | Euro |
---|---|---|
Retribuzione oraria minimale | 40 ore settimanali | 49,91 x 6 : 40 = 7,49 |
La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base (NOTA 71) – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.
Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:
– le ore di effettiva presenza;
– le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).
Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (v. paragrafo 1.6.4 – Lavoratori dell’area dirigenziale).
1.6.3 Lavoro ripartito (NOTA 72)
Detta tipologia contrattuale era prevista dagli artt. 41-45 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che sono stati abrogati dall’art. 55 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in vigore dal 25 giugno 2015.
Restano comunque validi i rapporti di lavoro ripartito già in essere alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per i quali, ai fini del calcolo del premio, si tiene conto della retribuzione convenzionale oraria (NOTA 73) dei due lavoratori coobbligati, moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro (NOTA 74).
1.6.4 Lavoratori dell’area dirigenziale (NOTA 75)
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita (NOTA 76 ).
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° gennaio 2021, l’imponibile orario (euro 108,02 : 8), giornaliero (euro 32.405,10 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° gennaio 2021 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | oraria | 13,50* |
giornaliera | 108,02** | |
mensile | 2.700,43 |
(*) euro 108,02 : 8
(**) per arrotondamento del valore di euro 108,017
1.6.5 Lavoratori autonomi – Riders (NOTA 77)
A decorrere dal 1° febbraio 2020, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders) (NOTA 78).
Ai fini del calcolo del premio si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività (NOTA 79).
Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.
Detta retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile in relazione al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.
Per l’anno 2022, l’imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:
Anno 2022 | Euro |
---|---|
Retribuzione convenzionale giornaliera | 49,91 |
Questo imponibile convenzionale giornaliero non vale per i lavoratori con rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato che svolgono la medesima attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, ai quali va applicato rispettivamente l’imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (v. paragrafi 1.1 e 1.2) e quello previsto per i lavoratori parasubordinati (v. paragrafo 1.8) e per i quali la tutela assicurativa era già operante prima del 1° febbraio 2020.
1.7 RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita (NOTA 80).
Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva (NOTA 81).
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 1.5).
Dal 1° gennaio 2021, l’imponibile giornaliero (euro 17.448,90 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° gennaio 2021 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione di ragguaglio | giornaliera | 58,16* |
mensile | 1.454,08 |
(*) per arrotondamento del valore di euro 58,163
1.8 LAVORATORI PARASUBORDINATI (NOTA 82)
L’area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” (NOTA 83).
Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto, è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail (NOTA 84). A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.
Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Qualora il compenso medio mensile risulta, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Dal 1° gennaio 2021, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (euro 17.448,90 : 12; euro 32.405,10 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° gennaio 2021 | Euro |
---|---|
Minimo e massimo mensile | 1.454,08 – 2.700,43 |
1.9 SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI (NOTA 85)
L’assicurazione è obbligatoria86 per gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnicosportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle discipline sportive professionistiche regolamentate dalla Federazione Ciclistica Italiana, dalla Federazione Italiana Golf, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Federazione Italiana Pallacanestro (NOTA 87).
La base imponibile degli sportivi professionisti (NOTA 88) è costituita dalla retribuzione effettiva (NOTA 89), nel rispetto del minimale e massimale di rendita (NOTA 90).
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato al paragrafo 1.1 e, poi, va determinata mensilmente la retribuzione effettiva percepita nell’anno, da confrontare con il minimale ed il massimale annuo previsto per il pagamento delle rendite Inail.
Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita. Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita. Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.
Dal 1° gennaio 2021, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° gennaio 2021 | Euro |
---|---|
Minimo e massimo annuale | 17.448,90 – 32.405,10 |
1.10 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO AUTONOMI (NOTA 91)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps sono soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo unico approvato con Testo unico n. 1124/1965 (NOTA 92).
Si assume come retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale (NOTA 93).
Per l’anno 2022, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad € 49,91.
Anno 2022 | Euro |
---|---|
Limite minimo di retribuzione giornaliera | 49,91 |
Si precisa che l’assicurazione era già operante prima del 1° gennaio 2022 (NOTA 94), in presenza dei requisiti oggettivi, per i lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa per i quali va applicato rispettivamente l’imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (v. paragrafi 1.1 e 1.2) e quello previsto per i lavoratori parasubordinati (v. paragrafo 1.8).
- SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari
Premessa
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari95 in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.
Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Testo unico n. 1124/1965 – Titolo I) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’anno 2022.
2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO E ASSOCIATI A IMPRENDITORE ARTIGIANO (NOTA 96)
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (NOTA 97).
A tale riguardo, con particolare riferimento agli associati a imprenditore artigiano, ai quali è stata estesa la disciplina assicurativa prevista per i soci di società fra artigiani98, si precisa che a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (25 giugno 2015) recante una nuova disciplina organica dei contratti di lavoro, non è più possibile stipulare un contratto di associazione in partecipazione nel quale l’apporto dell’associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro (NOTA 99) A tale proposito, il citato decreto legislativo ha anche stabilito che restano comunque validi fino alla loro cessazione i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro già in essere alla data del 25 giugno 2015 (NOTA 100), qualora l’associato sia una persona fisica. In tali ipotesi continua a essere applicata la disciplina contributiva dei premi speciali unitari prevista per i titolari di aziende artigiane, i soci di società fra artigiani lavoratori, nonché i familiari coadiuvanti del titolare di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Le Modalità di applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani di cui al citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019, confermano in linea generale i contenuti delle disposizioni relative alle Modalità previste dal precedente decreto interministeriale 1 febbraio 2001 che, a sua volta, rinviava al decreto ministeriale 4 dicembre 1981.
I premi speciali unitari in esame sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell’anno, salvo in caso di inizio o di cessazione dell’attività nel corso dell’anno solare, nel qual caso i premi annuali vanno ridotti di tanti dodicesimi del loro ammontare per ogni mese o frazione di mese che precede la data di inizio dell’attività o segue la data di cessazione dell’attività stessa.
L’unica modifica introdotta dalle Modalità di applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani di cui al citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019 riguarda la previsione di riduzione del premio di rata in sede di autoliquidazione, in caso di cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti i soggetti autonomi artigiani dell’azienda o solo di una parte di essi, intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’Autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportato al minor periodo di attività anziché in ragione d’anno (NOTA 101).
Nella tabella seguente sono riportati gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2022:
Anno 2022 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione minima | giornaliera | 49,91 |
annuale | 49,91 x 300 = 14.973,00 |
Classi di rischio | Premi minimi annuali a persona |
---|---|
Euro | |
1 | 83,90 |
2 | 136,20 |
3 | 193,80 |
4 | 283,60 |
5 | 417,30 |
6 | 517,90 |
7 | 688,10 |
8 | 797,40 |
9 | 1.484,90 |
I lavoratori in argomento hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore rispetto a quella minima, secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65). In caso di scelta di una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell’allegato n. 5.
Nella tabella dell’allegato n. 6, sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni 2017-2022.
I nuovi valori hanno applicazione immediata per le nuove posizioni assicurative, emesse dopo l’aggiornamento delle specifiche tabelle previste nella procedura GraWeb a seguito della pubblicazione della presente circolare.
Per quanto riguarda, invece, le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l’aggiornamento delle retribuzioni sarà effettuato in occasione dell’autoliquidazione per l’anno 2022/2023.
2.2 FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI E IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE E ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO102
Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva103 – non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa104 – e, per i facchini, al settore di lavorazione (NOTA 105).
Per facchini devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella sezione “Facchinaggio” della tabella dell’allegato n. 7 (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, …”) (NOTA 106)
I premi speciali in argomento riguardano anche tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo navi, cioè nelle aree portuali (NOTA 107).
Detto premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.
Il premio è divisibile in 3 mesi nel caso di recesso o ingresso del socio dall’organismo associativo e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività (NOTA 108).
Nella tabella sottostante si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l’anno 2022:
Anno 2022 | Euro |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 49,91 |
Categorie di soci | Premi minimi trimestrali a persona | |
---|---|---|
Euro | ||
a) Facchini (*) | I settore | 108,10 |
II settore | 216,10 | |
III settore | (**) | |
b) Barrocciai, vetturini e ippotrasportatori | 194,80 |
(*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.
II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.
III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).
(**) Il premio minimo del III settore è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.
Se la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. In particolare, il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.
In caso di rapporto di lavoro part time, ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part time (NOTA 109).
In caso di rapporto di lavoro parasubordinato, la base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati, cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita (NOTA 110).
Nell’allegato n. 8 sono riportati esempi di calcolo del premio speciale in argomento.
2.3 PERSONE ADDETTE AI LAVORI DI FRANGITURA E SPREMITURA DELLE OLIVE SOGGETTE ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO (NOTA 111)
Sono stabiliti (NOTA 112), a decorrere dalla campagna olearia 1987/1988, i premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione (NOTA 113):
– alla retribuzione giornaliera effettiva (NOTA 114) o prescelta (NOTA 115)
– al tipo di frantoio116 „h alla durata dei lavori (NOTA 117).
Di seguito si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2022/2023:
Campagna olearia 2022/2023 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 49,91 | |
Frantoi | Durata dei lavori | Premi minimi per frantoio |
Euro | ||
a) Frantoi di tipo A | non superiore a 30 giorni | 190,60 |
intera campagna olearia | 600,20 | |
b) Frantoi di tipo B | non superiore a 30 giorni | 262,60 |
intera campagna olearia | 732,90 |
Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
2.4 PESCATORI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (LEGGE N. 250/1958) (NOTA 118)
È stabilito (NOTA 119) un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore a uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l’anno 2022, a euro 27,73 (NOTA 120).
Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo (NOTA 121) va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari.
Si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale mensile da valere per l’anno 2022:
Anno 2022 | Euro |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 27,73 |
Pescatori di cui alla legge 250/1958 | Premio minimo mensile a persona |
---|---|
Euro | |
33,10 |
Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
2.5 ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO, NON STATALI, ADDETTI A ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE O ESERCITAZIONI PRATICHE O DI LAVORO (T.U. N. 1124/1965, ART. 4, N. 5) (NOTA 122)
È stabilito (NOTA 123) un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, e il premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.
L’importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l’anno scolastico 2021/2022 è:
anno scolastico 2021/2022 anticipo | Premio annuale a persona |
---|---|
Euro | |
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | 2,79 |
2.6 CANDIDATI ALL’EMIGRAZIONE SOTTOPOSTI A PROVA D’ARTE PRIMA DELL’ESPATRIO (TESTO UNICO N. 1124/1965, ART. 4, N. 5) (NOTA 124)
È stabilito (NOTA 125) un premio a persona per ogni prova d’arte nella misura di lire 6.000, ovvero euro 3,10.
L’importo citato – non soggetto a variazioni – è a carico degli istituti, centri di formazione o aziende presso i quali sono svolte le prove d’arte, tecnico-pratiche o di idoneità.
2.7 MEDICI RADIOLOGI, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI (NOTA 126)
Sono stabiliti (NOTA 127) premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.
I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell’apparecchio.
I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all’attività complessiva di becquerel utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).
I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti e i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all’opera di personale medico (NOTA 128).
Nelle tabelle dell’allegato n. 9 sono contenuti gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.
2.8 SOGGETTI COINVOLTI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITÀ SOCIALE (NOTA 129)
Per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nelle attività di volontariato a fini di utilità sociale è stabilito, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, un premio speciale unitario.
L’onere del premio speciale unitario previsto per l’assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo.
Il Fondo provvede a reintegrare l’Inail dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per (NOTA 130):
– i beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali;
– i detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e in lavori di pubblica utilità;
– i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità;
– gli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno.
Detto regime assicurativo, previsto in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 dall’art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (NOTA 131), è stato riproposto con modificazioni per gli anni 2016 e 2017 dalla leggi di stabilità 2016 e 2017 (NOTA 132). La legge di bilancio 2018 (NOTA 133) ha prorogato detto regime assicurativo anche per gli anni 2018 e 2019 e a decorrere dall’anno 2020 è stato reso “strutturale” dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 (NOTA 134).
Il citato premio speciale unitario è calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate (per l’anno 2022 pari a euro 0,90 giornaliere).
Considerato che, come previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il premio speciale in argomento è aggiornato in relazione alle variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, si riportano nella tabella che segue gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale e giornaliero per l’anno 2022:
Anno 2022 | Euro |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 49,91 |
Premio speciale unitario | Euro |
---|---|
annuale | 269,51 |
giornaliero | 0,90 |
2.9 ALLIEVI DEI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI CURATI DALLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (ALLIEVI IEFP) (NOTA 135)
Il premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previsto in via sperimentale limitatamente al biennio 2016-2017 (NOTA 136), è stato reso “strutturale” a decorrere dall’anno 2018 dalla legge di bilancio 2018 (NOTA 137).
Detto premio è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (NOTA 138).
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato. La misura dell’onere aggiuntivo annuo posto a carico del bilancio dello Stato è pari a euro 48,64 ad allievo a decorrere dal 1° settembre 2021, data di inizio dell’anno formativo 2021/2022 (NOTA 139).
Il premio speciale unitario soprariportato, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura per un anno formativo che convenzionalmente inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo (NOTA 140).
Nella tabella che segue si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale da valere per l’anno formativo 2021/2022:
Anno formativo 2021/2022 | |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | euro 58,16 |
Premio speciale unitario annuale | euro 62,82* |
(*) per arrotondamento del valore di euro 62,8160
2.10 PERCETTORI DEL REDDITO DI CITTADINANZA IMPEGNATI NEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) (NOTA 141)
L’assicurazione dei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC) a titolarità dei Comuni o delle unioni di Comuni nel contesto del Patto per il lavoro e del Patto per l’Inclusione sociale (NOTA 142) è attuata mediante un premio speciale unitario giornaliero (NOTA 143).
Nell’ambito dei soggetti assicurati rientrano oltre alla categoria sopra indicata anche altre persone coinvolte volontariamente nei Progetti, ma non beneficiarie del Reddito di cittadinanza, anche se in condizione di povertà come eventualmente individuate con appositi provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, n. 5 di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail 3 gennaio 2020, n. 3 che fa parte integrante di detto decreto, stabilisce per l’anno 2019 un premio speciale unitario giornaliero pari a euro 0,90 fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale pari per l’anno 2019 a euro 48,74 da rivalutare annualmente per tener conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo.
Il suddetto importo del premio speciale giornaliero è comprensivo dell’addizionale pari all’1% di cui all’art. 181 del Testo unico n. 1124/1965.
Il premio speciale unitario è dovuto per ciascun soggetto impegnato nel PUC, in funzione delle giornate in cui lo stesso è stato impegnato nel PUC e non è ulteriormente frazionabile.
Atteso che, per l’anno 2022, la retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale è pari a euro 49,91, per l’anno 2022 il premio speciale unitario giornaliero è pari a euro 0,91, a cui va aggiunta l’addizionale dell’1% di cui all’art. 181 del Testo unico n. 1124/1965.
Anno 2022 | |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | euro 49,91 |
Premio speciale unitario giornaliero | euro 0,91 |
—
Note:
(1) Tariffe dei premi in vigore:
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l’approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell’Inail 2 ottobre 2018, n. 385, delle Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019, concernente l’approvazione – come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione presidenziale dell’Inail 4 febbraio 2019, n. 45 – della Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.
(2) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29 (v. paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3).
(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art.118 (v. paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6).
(4) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 30, comma 4, come innovato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 8 (v. paragrafo 1.7).
(5) Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. V. circolare Inail 15 ottobre 2010, n. 39: “Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare Inail n. 17 del 20 marzo 1998”.
(6) Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1.
(7) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 settembre 1981, n. 537, art. 1.
(8) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29.
(9) In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 25).
In merito all’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, v. nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 luglio 2016, prot. 10907 “Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici”.
(10) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1.
(11) Il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale di cui al decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, deve essere adeguato se inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all’art. 7, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 3 :…il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
(12) La tabella B dell’allegato 1 riporta anche i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per il settore della pesca marittima (legge 26 luglio 1984, n. 413), al quale si applica la retribuzione convenzionale di cui al paragrafo 1.4.3.
13) La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:
– dall’1 gennaio 2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423) – v. circolare Inail 25 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4; „h dall’1 gennaio 2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare Inail 12 aprile 2010, n. 11, paragrafo 2.2;
– dall’1 novembre 2012 per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 della Gestione terziario di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, quale voce cui classificare tali soggetti – v. circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31; „h per gli addetti al c.d. lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23 – v. circolare Inail 2 novembre 2017, n. 48.
Per i rapporti di lavoro nel settore edile, ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione non sia dovuta a eventi espressamente indicati dalla legge o da decreti ministeriali, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione cosiddetta virtuale – v. circolare Inail 15 dicembre 2010, n. 51.
(14) Testo unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
(15) Nell’ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
(16) Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 12 settembre 1983, n. 638, art. 7, comma 5.
(17) La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della legge 12 settembre 1983, n. 638, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
(18) Legge 6 agosto 1975, n. 418. Le istruzioni sono nelle circolari Inail 28 dicembre 1976, n. 88, 14 maggio 1983, n. 27 e 10 ottobre 1989, n. 57.
(19) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 art. 16. In tema di lavoro intermittente v. note della Direzione centrale rischi del 4 aprile 2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”; del 5 settembre 2008: “Decretolegge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni” e del 12 dicembre 2014: “Art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – Interpelli 7/2014 – 9/2014 – 10/2014 – 17/2014 – 26/2014”, circolari Inail 12 aprile 2006, n. 22 e 27 novembre 2011, n. 64.
(20) In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, v. nota Direzione centrale prestazioni del 17 febbraio 2012, prot. n. 1839.
(21) Decreto ministeriale 10 marzo 2004: “Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Per la determinazione in quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del Ccnl applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di disponibilità è costituita da:
– minimo tabellare
– indennità di contingenza
– e.t.r.
– ratei di mensilità aggiuntivi.
(22) Testo unico n. 1124/1965, artt. 30 e 118.
(23) Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22, comma 1.
(24) Testo unico n. 1124/1965, art. 116 e decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11.
(25) Il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, comma 3, fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di euro 5,16 (in origine lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell’anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(26) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1
(27) Si tratta delle categorie di lavoratori per i quali il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1 e tabelle A e B allegate al decreto non ha previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
(28) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 32. Legge 26 luglio 1984, n. 413, articolo 13, comma 2. Circolare Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps). Nota della Direzione centrale rischi 22 gennaio 2015, prot. 400: “Retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2015 e 2016 per il calcolo dei premi”.
(29) Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai quali vanno applicati i premi speciali unitari – v. paragrafo 2.4. Ai fini del calcolo del premio, nel settore della pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea è fissata una riduzione contributiva rispettivamente nella misura del 100% (pesca oltre gli stretti), del 70% (pesca mediterranea) e del 44,32% (pesca costiera) per la regolazione 2021 e per la rata 2022 – v. circolare Inail 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 dicembre 2021, prot. 14185: “autoliquidazione 2021/2022.
Istruzioni operative”.
(30) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 68 – v. circolare ex Ipsema 20 luglio 2007, n. 13.
(31) Circolare Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps), paragrafo 5.
(32) In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari Inail 20 luglio 1974, n. 37 e 28 ottobre 1977, n. 83.
(33) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, commi 3 e 4.
(34) Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, comma 1, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
(35) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797, art. 35, comma 1 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art.118.
(36) Per giorni di effettiva presenza devono intendersi le giornate nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera, oppure viene retribuito in forza di legge o di contratto, pur non essendo fisicamente presente al lavoro. Ne consegue che la retribuzione imponibile che deve essere assunta a base per il versamento dei premi comprende anche le giornate in cui il lavoratore è assente per ferie, permessi retribuiti ecc., cioè, per tanti giorni quanti sono previsti come lavorativi dal contratto di lavoro, con un massimo di 25.
(37) Testo unico n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare Inail 45/1976.
(38) Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita di cui all’art. 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 – v. paragrafo 1.5.1.
(39) Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5 e 1.5.6.
(40) Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 1.5.3.
(41) La particolare normativa da cui scaturiscono – decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, artt. 1 e 4 – le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. V. circolari Inail 2 novembre 1988, n. 54 e 14 dicembre 1989, n. 68; lettera Direzione centrale rischi 15 dicembre 2000; lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012; lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18; circolare Inail 2 marzo 2022, n. 13.
(42) Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2022 sono riportate nella circolare Inail 2 marzo 2022, n. 13.
(43) Sono escluse da tale ambito tipologie di rapporto di lavoro non subordinato quali, per esempio, le collaborazioni coordinate e continuative la cui base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita – v. paragrafo 1.8. V. lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18:
“Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail”.
(44) Circolare 23 novembre 2021, n. 32, paragrafo 1.
(45) In caso di detenuti e internati “lavoranti per conto di ditte concessionarie di manodopera, sia per conto di imprese private” di cui al Testo unico n. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al decreto ministeriale 30 giugno 1969 per i quali è dovuto il pagamento del premio ordinario v. circolare Inail 11 dicembre 1969, n. 120, circolare 10 gennaio 2020, n. 2 paragrafo “Modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo per ulteriori fattispecie di detenuti e internati” e nota Direzione centrale rischi 22 marzo 2004: “Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi”. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i detenuti e gli internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’art. 20-ter e dell’art. 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 per i quali è previsto un premio speciale unitario – v. paragrafo 2.9. In caso di detenuti e internati addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e quindi assicurati in Gestione per conto dello Stato v. circolari 28 febbraio 1980, n. 10 e 17 luglio 2001, n. 53.
(46) Per l’attività di cui al Testo unico n. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al decreto ministeriale 26 ottobre 1970 – v. circolare Inail 24 dicembre 1970, n. 125 e notiziario 21/1977. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (v. lettera Direzione centrale rischi 26 luglio 2007, prot. n. 6087). Il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per i quali è previsto un premio speciale unitario (v. paragrafo 2.9) di cui alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4 e 12 febbraio 2018, n. 9.
(47) Decreto ministeriale 18 maggio 1988. Decreti legislativi 1 dicembre 1997, n. 468 e 28 febbraio 2000, n. 81. Nota Servizio normativo gestioni assicurative 8 agosto 1995: “Decreto legge 14 giugno 1995, n. 232. Articolo 1: disposizioni per l’attuazione dei lavori socialmente utili”. Note Direzione centrale rischi 22 marzo 2004: “Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi” e 2 maggio 2007: “Lavori socialmente utili. Classificazione tariffaria”.
(48) Legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 24 giugno 1997, n. 196, decreto interministeriale 142/1998, decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156. Lettere Direzione centrale rischi 19 giugno 1998, 22 giugno 1999, 23 settembre 2001, prot. n. 6295, 13 maggio 2014 prot. n. 3337, lettera Direzione centrale rischi-Direzione centrale prestazioni 31 luglio 2002 e circolare Inail 4 marzo 2014, n. 16.
(49) Decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 49281, art. 4, c. 4 – v. circolare Inail 30 aprile 2010, n. 18 e lettere Direzione centrale rischi 18 febbraio 2010, prot. n. 1597 e 2 luglio 2010, prot. n. 5153. L’utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato prorogato per l’anno 2011 dall’art. 1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per l’anno 2012 dall’art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l’anno 2013 dall’articolo 1, comma 256, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e da ultimo, per l’anno 2015 a norma dell’articolo 2-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.
(50) Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5 – circolare Inail 8 novembre 2017, n. 50.
(51) In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari Inail 1 dicembre 1988, n. 67; 30 giugno 1989, n. 42; 27 aprile 1990, n. 24; 23 dicembre 1991, n. 62 e 23 novembre 2021, n. 32, paragrafo 2. Nota Direzione centrale rischi 14 gennaio 2013: “Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani”.
(52) Decreto ministeriale 27 dicembre 1988.
(53) Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 – v. paragrafo 2.1.
(54) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 1996, n. 27 e 23 ottobre 1996, n. 70 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio normativo gestioni assicurative 12 dicembre 1996, e alla circolare Inail 23 novembre 2021, n. 32, paragrafo 3.
(55) Lavoratori che esercitano l’attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all’art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).
(56) Decreto ministeriale 12 gennaio 1996.
(57) Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, ai quali vanno applicati i premi speciali – v. paragrafo 2.2.
(58) In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari Inail 27 aprile 1976, n. 32; 6 luglio 1979, n. 31; 5 novembre 1980, n. 47; al notiziario 43/1989; alle lettere Direzione centrale rischi 23 marzo 2001 e 21 ottobre 2013, prot. n. 6443.
(59) Decreto ministeriale 31 marzo 1980.
(60) Decreto ministeriale 31 marzo 1980.
(61) Decreto ministeriale 31 marzo 1980, art. 2, comma 2. Detto premio ordinario su base convenzionale non è applicato:
– all’impresa artigiana che oltre alle attività meccanico agricole svolge anche altre attività di tipo industriale (es.: il movimento a terra), alla quale è applicato il premio speciale unitario annuale – v. paragrafo 2.1, evitando quindi una duplicazione degli adempimenti – v. nota della Direzione centrale rischi 21 ottobre 2013, prot. n. 6443: “Impresa artigiana che svolge promiscuamente lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e altre lavorazioni.
Disciplina contributiva”; „h alle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio – v. paragrafo 2.3.
(62 In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare Inail 15 dicembre 1993, n. 55.
(63) Decreto ministeriale 11 giugno 1992.
(64) Testo unico n. 1124/1965, art. 118, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, art. 35, comma 1.
(65) Per quanto riguarda gli associati, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (25 giugno 2015) non è più possibile stipulare un contratto di associazione in partecipazione nel quale l’apporto dell’associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro. L’art. 53 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha apportato infatti modifiche all’articolo 2549 del Codice civile “Dell’associazione in partecipazione”. In particolare l’art. 2549 risulta così’ modificato: Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Il medesimo art. 53 ha comunque previsto che restano validi fino alla loro cessazione i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, qualora l’associato sia una persona fisica, già in essere alla citata data del 25 giugno 2015.
(66) Testo unico n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7. Nota Direzione centrale rischi 14 gennaio 2013:
“Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani”.
(67) Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 12 ottobre 1972, n. 54 e 13 settembre 1973, n. 83; ai notiziari 12/1974 e 18/1976 e alla circolare Inail 12 dicembre 1979, n. 61.
(68) V. circolare Inps 1 febbraio 2022, n. 17: “Importo dei contributi dovuti per l’anno 2022 per i lavoratori domestici”.
(69) In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori impiegati con contratto di lavoro part time, si rinvia alla circolare Inail 24 agosto 2004, n. 57 come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 – v. nota della Direzione centrale rischi 4 aprile 2008: “Legge 24 dicembre 2007, n. 183. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 17 luglio 2008, n. 7”. Circa il profilo risarcitorio, si rinvia alle istruzioni del Servizio normativo gestioni assicurative 21 luglio 1995 (circolare Inail 10 marzo 1999, n. 21, all. 2), della Direzione centrale prestazioni 26 giugno 2001, 8 maggio 2003 e 7 marzo 2013, prot. n. 2319.
(70) Art. 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale disposizione ripropone integralmente la previgente disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, commi 1 e 3 abrogata dall’art. 55 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Rimane quindi confermata ai fini Inail la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 più volte reiterato fino al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).
(71) L’indennità di contingenza, elemento della retribuzione che aveva il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita, dal gennaio 1992 non è stata più adeguata per effetto del Protocollo d’Intesa 31/07/1992 stipulato tra le parti sociali e il Governo. Da allora viene corrisposto l’importo dell’indennità di contingenza maturata sino a quella data. In alcuni Ccnl l’indennità di contingenza è conglobata nel minimo contrattuale.
(72) In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione centrale rischi 10 giugno 2005 “Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
(73) Nell’ambito del contratto di lavoro ripartito, ai fini del calcolo del premio, i due lavoratori coobbligati sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.
(74) Nota della Direzione centrale rischi 10 giugno 2005 “Decreto legislativo 10.9.2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
(75) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione centrale rischi 13 marzo e 5 aprile 2000 nonché alla circolare Inail 23 novembre 2021, n. 32, paragrafi 4 e 5.
(76) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1.
(77) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 23 gennaio 2020, prot. 866:”Copertura assicurativa lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders) – art. 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 introdotto dal comma 1, lettera c), della legge 2 novembre 2019, n. 128. Prime istruzioni operative” e alla nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 9 novembre 2020, prot. 13310: “Collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme – Circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020”.
(78) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-septies introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128.
(79) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-septies, secondo periodo.
(80) Circolare Inail 23 novembre 2021, n. 32, paragrafo 6.
(81) Per esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali), alle attività svolte dagli utenti disabili di Centri diurni – v. nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 6 giugno 2017, prot. 10494.
(82) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 2000, n. 32; 18 marzo 2004, n. 22; 19 febbraio 2013, n. 13; 23 novembre 2021, n. 32, paragrafo 7 e alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 2001, 4 luglio 2001 e 11 gennaio 2002 e Direzione centrale prestazioni 8 maggio 2003.
(83) Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), articolo 50, comma 1, lettera c-bis.
(84) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, cui rinvia il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, comma 4.
(85) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 3 luglio 2002, n. 48 parzialmente modificata dalla circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11, paragrafo 3 lettera B e alla circolare 23 novembre 2021, n. 32, paragrafo 8.
(86) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 6.
(87) Circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11, paragrafo 3 lettera B.
(88) Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 6.
(89) Testo unico n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, art. 6.
(90) Testo unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
(91) n merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11 e alla nota Direzione centrale rapporto assicurativo, Ufficio gestione rapporti assicurativi del 31 marzo 2022 prot. 3542: “Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Istruzioni operative”.
(92) Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 66.
(93) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura 22 gennaio 2022, art. 6, comma 1.
(94) V. circolari Inail 3 gennaio 1990, n. 1, 27 marzo 1995, n. 19, 10 giugno 1999, n. 47 e 22 gennaio 2022, n. 6.
(95) Testo unico n. 1124/1965, artt. 42 e 39.
(96) In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari Inail 19 novembre 1981, n. 51; 15 dicembre 1981, n. 58 (par. 3); 27 maggio 1982, n. 30; 23 ottobre 1986, n. 61 e 24 giugno 1987, n. 43; alle lettere-circolari Inail 33/1987 e 24/1988; alla circolare Inail 2 novembre 1988, n. 56; al notiziario 26 gennaio 1994, n. 55; alle circolari Inail 22 luglio 1997, n. 70 e 22 dicembre 1997, n. 97; 7 maggio 1998, n. 30; 11 giugno 1998, n. 40; 8 gennaio 1999, n. 1 (2° parte, par. 8); alle lettere Direzione centrale rischi 20 novembre 2000, 20 febbraio e 23 marzo 2001, 21 ottobre 2013, prot. n. 0006443; alle circolari Inail 28 marzo 2002, n. 21; 23 novembre 2004, n. 80; 2 agosto 2012, n. 38; alla lettera della Direzione centrale rapporto assicurativo 1° aprile 2019, prot.n. 5223: “Revisione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani. Prime istruzioni operative”.
(97) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l’approvazione, – come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale del 30 gennaio 2019, n. 43 – della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Pubblicità legale.
(98) V. notiziario 26 gennaio 1994, n. 55, paragrafo 3) Regime contributivo dell’associato a imprenditore artigiano.
(99) L’art. 53 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ha apportato modifiche all’articolo 2549 del Codice civile “Dell’associazione in partecipazione”. In particolare, l’art. 2549 risulta così’ modificato: Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
(100) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 53, comma 2.
(101) V. nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 3 aprile 2019, prot. 5453: “Autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative”.
(102) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 1 e 2: “modalità di applicazione dei premi”); al notiziario 12/1974; alla circolare Inail 23 settembre 1987, n. 60 e alla nota della Direzione centrale rischi 29 gennaio 2002.
(103) A decorrere dall’1 gennaio 2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, art. 3, comma 4) – v. circolare Inail 5 giugno, 2007, n. 24, paragrafo 4.
(104) Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 1.
(105) Decreto ministeriale 15 luglio 1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, art. 3, comma 4.
(106) Viene riportata nell’allegato n. 7 la tabella allegata al DM 3.12.1999 e sostituita dal DM 6.6.2008 che riporta tutte le attività lavorative esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, tra le quali anche le attività ricomprese nel facchinaggio.
(107) V. circolare Inail 18 luglio 2008, n. 46.
(108) Decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 2.
(109) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 11, commi 1 e 3. V. paragrafo 1.6.2 – Lavoratori con contratto part time.
(110) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, c. 4. V. paragrafo 1.8 – Lavoratori parasubordinati della presente circolare.
(111) In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 12/1974 e alle circolari Inail 29 gennaio 1977, n. 9, 29 novembre 1982, n. 79 e 17 settembre 1987, n. 58.
(112) Decreto ministeriale 15 luglio 1987.
(113) Decreto ministeriale 18 novembre 1982.
(114) Retribuzione giornaliera effettiva: nei frantoi dove, oltre al titolare e ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell’ambito del frantoio.
(115) Retribuzione prescelta: nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (anno 2020 – euro 48,98).
(116) Tipo di frantoio: frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (frantoio di tipo A). Qualunque altro tipo di frantoio (frantoio di tipo B).
(117) Durata dei lavori: il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (breve periodo) è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell’ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l’intera campagna olearia.
(118) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61 e 7 maggio 1998, n. 30. L’art. 4, c. 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall’art. 6, c. 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Successivamente l’art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Ai sensi dell’articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la misura della riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2021 e per la rata 2022 – v. circolare 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 dicembre 2021, prot. 14185: “autoliquidazione 2021/2022. Istruzioni operative”.
(119) Decreto ministeriale 15 luglio 1987.
(120) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, comma 3.
(121) Testo unico n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
(122) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari Inail 23 settembre 1987, n. 62; 13 novembre 1987, n. 73; 26 febbraio 1990, n. 12; 28 aprile 2003, n. 28; 17 novembre 2004, n. 79, 4 aprile 2006, n. 19, 26 giugno 2012 n. 31; 1 settembre 201; n. 37; 11 ottobre 2016, n. 36; 21 novembre 2016, n. 44; 23 novembre 2021, n. 32, paragrafo 9; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13 dicembre 1993; alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 1999 e 20 febbraio 2001.
(123) Decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 1.
(124) In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari Inail 30/1967; 8 settembre 1987, n. 55 e 22 maggio 1989, n. 33.
(125) Decreto ministeriale 15 luglio 1987.
(126) Legge 20 febbraio 1958, n. 93; decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055 e legge 4 agosto 1965, n. 1103. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 28/1982, alle circolari Inail 20 agosto 1983, n. 47; 19 marzo 1984, n. 20; 13 settembre 1985, n. 55; alla lettera-circolare Inail 43/1986; ai notiziari 41 e 42/1988; alle circolari Inail 13 dicembre 1989, n. 67; 9 gennaio 1990, n. 4; 12 dicembre 1990, n. 65 e 12 giugno 1991, n. 41.
(127) Decreto ministeriale 24 settembre 1996.
(128) Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055, art. 2.
(129) In merito alle istruzioni diramate per detti soggetti si rinvia alle circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45; 11 aprile 2016, n. 15; 17 febbraio 2017, n. 8; 12 gennaio 2018, n. 5; 2 marzo 2018, n. 14; 10 gennaio 2020, n. 2; alla nota della Direzione centrale rischi 3 agosto 2015, prot. n. 5419: “Attività di volontariato svolte dai migranti richiedenti asilo. Art. 12 del d.l. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014” e alla nota Direzione centrale prestazioni economiche del 24 aprile 2015: “Copertura assicurativa dei ‘Volontari legge n. 114/2014’. Implementazioni denuncia/comunicazione di infortunio telematica e procedura GRAIWEB”.
(130) L’art.1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto un Fondo finalizzato a reintegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, e dell’articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell’articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell’articolo 168-bis del codice penale e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il successivo decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124, all’articolo 2, comma 2, ha integrato la dotazione del Fondo ed esteso la tutela assicurativa anche ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 – v. circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45 e 10 gennaio 2020, n. 2.
(131) V. circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.
(132) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 312-316 e legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 86 e 87.
(133) Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(134) V. circolare Inail 10 gennaio 2020, n. 2.
(135) In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle note della Direzione centrale rischi 29 ottobre 2015, prot. n. 7307: “Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 32, comma 8” e della Direzione centrale rapporto assicurativo 5 febbraio 2016, prot. n. 1834: “Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. D.Lgs. 150/2015, art. 32, comma 8. Determina Inail n. 460/2015. Prime istruzioni operative e autoliquidazione 2015/2016”; alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4; 12 febbraio 2018, n. 9 e 23 novembre 2021, n. 32, paragrafo 10 .
(136) L’art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
(137) Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 110, lettera e).
(138) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, sulla base della determina presidenziale dell’11 dicembre 2015, n. 460.
(139) Detto onere aggiuntivo tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell’anno formativo.
(140) Esulano dall’applicazione del premio speciale in argomento: „h gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al paragrafo 2.5 di questa circolare;
– i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento per i quali l’obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.5.1 di questa circolare;
– gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per i quali l’obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.5.1 di questa circolare.
(141) In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare 27 marzo 2020, n. 10.
(142) Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, art. 4, comma 15.
(143) Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019, n. 149, art. 4, comma 3, stabilisce che l’assicurazione Inail dei soggetti impegnati nei PUC, beneficiari del reddito di cittadinanza, sia attuata mediante un premio speciale unitario. Detto premio speciale è stabilito dal successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, n. 5 di approvazione della determinazione del Presidente dell’Inail 3 gennaio 2020, n. 3.
Allegato 1
ANNO 2022
Limiti minimi di retribuzione giornaliera
(importi in euro)
Tabella A (cfr. Tabella A allegata al dl 402/1981 convertito in | legge 537/1981) | ||
Settore | Qualifiche | ||
Dirigente | Impiegato | Operaio | |
Industria | 138,05 | 49,91 (1) | 49,91 (1) |
Pubbliche Amministrazioni non statali | 104,97 | 49,97 | 49,91 (1) |
Artigianato | 49,91 (1) | 49,91 (1) | |
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati | 138,05 | 49,91 (1) | 49,91 (1) |
Commercio | 138,05 | 49,91 (1) | 49,91 (1) |
Tabella B (cfr. Tabella B allegata al dl 402/1981 convertito in legge 537/1981) | |||
Settore | Qualifiche | ||
Impiegati | Operai | ||
docenti e non docenti con funzioni direttive | docenti e non docenti | ||
Istruzione ed educazione prescolare non statale | 52,77 | 49,91 (1) | 49,91 (1) |
Istruzione ed educazione scolare non statale | 54,11 | 49,91 (1) | 49,91 (1) |
Assistenza sociale svolta da istituzioni socioassistenziali, comprese le I.P.A.B. | 52,77 | 49,91 (1) | 49,91 (1) |
Attività di culto, formazione religiosa ed attiità similari | 52,77 | 49,91 (1) | 49,91 (1) |
Spettacolo | Dirigente | Impiegato | Operaio |
113,27 | 49,91 (1) | 49,91 (1) | |
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante | 95,35 | 49,91 (1) | 49,91 (1) |
Agenti di assicurazione in gestione libera | Capo Ufficio Impiegato di categoria | Impiegati di 2^ e 3^ categoria | |
49,91 (1) | 49,91 (1) | ||
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione) | Ispettori | ||
di organizzazione produttiva | di produzione | ||
Categoria A | Categorie B e C | ||
88,43 | 49,91 (1) | 49,91 (1) | |
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa | 49,91 (1) | ||
Credito (per il solo personale ausiliario) | Personale di fatica, custodia e pulizia | ||
49,91 (1) | |||
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione | Operai | ||
3° livello | 4° livello | 5° livello | |
49,91 (1) | 49,91 (1) | 49,91 (1) | |
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso) | Pulitori | ||
49,91 (1) |
Pesca costiera e mediterranea | Capo barca, Motorista | Capo pesca | Marinaio |
31,67 | 29,22 | 27,73 (2) | |
Pesca oltre gli stretti | Comandante, Direttore macchina | 1° ufficiale coperta, macchinista | 2° ufficiale coperta, macchinista |
61,12 | 44,70 | 37,64 | |
Nostromo, capo mac.na, capo pesca | Marinaio, cuoco, ecc. | Mozzo | |
32,97 | 27,73 (2) | 27,73 (2) |
Tabella C (lavoratori a domicilio ed altre categorie) (3) | |
Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, TU | 49,91 (1) |
Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, TU | 49,91 |
Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 7, TU | 49,91 |
Altre categorie di lavoratori dipendenti | 49,91 |
Note:
(1) Limiti minimi adeguati al minimale di € 49,91 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
Sono escluse dall’adeguamento al minimale di € 49,91 le retribuzioni effettive degli operai agricoli, i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (v. paragrafo 1.3).
(2) Limiti minimi di cui all’art. 1, comma 3, della legge 26 settembre 1981, n. 537, adeguati al minimale di € 27,73 ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22.
(3) La tabella C riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dal dl n. 402/1981 convertito in legge n. 537/1981, art. 1, commi 3 e 4 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex lege n. 537/1981, se non sono applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime categorie, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di € 49,91).
Allegato 2
ANNO 2022
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
Anno 2022 | Euro | ||
retribuzioni | generalità dei lavoratori dipendenti (2) | 49,91 | |
Limite | Effettive (1) | operai agricoli | 44,40 |
Minimo di retribuzione giornaliera | lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 49,91 | |
Retribuzioni convenzionali (3) | lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 27,73 |
—
Note:
(1) limiti minimi superiori al minimale di euro 49,91 sono indicati nelle tabelle A e B dell’Allegato n. 1.
(2) Le retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale sono indicate al paragrafo 1.3.
(3) Sono escluse le retribuzioni convenzionali di cui al paragrafo 1.5 lettera B (lavoratori operanti in paesi extracomunitari)
Allegato 3
ANNI 2013 – 2022
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
(importi in euro)
Imponibile | Tipologie di lavoratori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Retribuzioni effettive | generalità dei lavoratori dipendenti (1) | 47,07 | 47,58 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 48,20 | 48,74 | 48,98 | 48,98 | 49,91 |
operai agricoli | 41,87 | 42,33 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | 42,88 | 43,35 | 43,57 | 43,57 | 44,40 | |
Retribuzioni convenzionali | lavoratori senza uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera | 47,07 | 47,58 | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 48,20 | 48,74 | 48,98 | 48,98 | 49,91 |
lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera | 26,15 | 26,44 | 26,49 | 26,49 | 26,49 | 26,78 | 27,07 | 27,21 | 27,21 | 27,73 |
—
Note:
(1) La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:
– dall’1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al dpr 602/1970 (d.lgs. 423/2001) – v. circolare 24/2007, paragrafo 4;
– dall’1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del dpr 797/1955 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare 11/2010, paragrafo 2.2;
– dall’1.11.2012 per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 della Gestione terziario di cui al decreto interministeriale 27.02.2019, quale voce cui classificare tali soggetti – v. circolare 31/2012;
– per gli addetti al c.d. lavoro agile di cui alla legge 81/2017, artt. 18-23 – v. circolare 48/2017.
Allegato 4
ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
Tabelle A e B
Tabella A: rapporti di lavoro con orario inferiore o pari alle 24 ore settimanali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**) | |||||
7.31 | (*) | 8,25 | (*) | 10,05 | (*) | |
fino a 2 | 10,96 | (**) | 12,32 | (**) | 15,05 | (**) |
oltre 2 e fino a 4 | 25,53 | (**) | 28,68 | (**) | 35,06 | (**) |
Tabella B: rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali | ||
---|---|---|
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**) | |
5,32 | (*) | |
oltre 4 e fino a 6 | 29,09 | (**) |
oltre 6 e fino a 8 | 39,63 | (**) |
oltre 8 | 52,85 | (**) |
(*) Classi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi.
L’importo di € 7,31 vale per le retribuzioni effettive orarie fino a € 8,25.
L’importo di € 8,25 vale per le retribuzioni effettive orarie da € 8,26 a € 10,05
L’importo di € 10,05 vale per le retribuzioni effettive orarie oltre € 10,05
L’importo di € 5,32 vale per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali
(**) Ai fini risarcitori, vale la retribuzione convenzionale giornaliera in rapporto alla classe di retribuzione convenzionale oraria ed alle ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni).
Allegato 5
Tabella 3 allegata al Decreto interministeriale 27.02.2019
Classi di rischio | Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona |
---|---|
1 | 0,40 |
2 | 0,47 |
3 | 0,67 |
4 | 0,98 |
5 | 1,44 |
6 | 1,79 |
7 | 2,37 |
8 | 2,75 |
9 | 5,12 |
NB: Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio minimo va aumentato – per ogni € 51,65 (o frazione di € 51,65) di incremento retributivo – della suindicata aliquota aggiuntiva di premio.
Ad esempio, in caso di retribuzione annuale di € 16.000,00 (€ 14.973,00 + € 1.027,00) per la classe di rischio 1, il premio minimo di € 83,90 va aumentato di € 8,00 (0,40 x 20). Dunque il premio complessivo da applicare è uguale a € 91,90 (€ 83,90 + € 8,00).
Allegato 6
Premi speciali artigiani
ANNI 2017-20221 (1)
Classi di rischio | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione minima annua = 14.304,00 | Retribuzione minima annua = 14.460,00 | Retribuzione minima annua = 14.622,00 | Retribuzione minima annua = 14.694,00 | Retribuzione minima annua = 14.694,00 | Retribuzione minima annua = 14.973,00 | |
1 | 81,00 | 81,90 | 81,90 | 82,30 | 82,30 | 83,90 |
2 | 169,10 | 170,90 | 133,01 | 133,70 | 133,70 | 136,20 |
3 | 332,30 | 335,90 | 189,24 | 190,20 | 190,20 | 193,80 |
4 | 519,60 | 525,30 | 276,93 | 278,30 | 278,30 | 283,60 |
5 | 728,70 | 736,70 | 407,44 | 409,50 | 409,50 | 417,30 |
6 | 936,10 | 946,30 | 505,76 | 508,30 | 508,30 | 517,90 |
7 | 1.150,10 | 1.162,70 | 671,90 | 675,30 | 675,30 | 688,10 |
8 | 1.264,50 | 1.278,30 | 778,60 | 782,50 | 782,50 | 797,40 |
9 | 1.737,20 | 1.756,10 | 1.450,00 | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.484,90 |
—
Note:
(1) Premi minimi annuali a persona in euro (v. circolari Inail nn. 17/2017, 20/2018, 11/2019, 18/2020 e 16/2021).
Allegato 7
TABELLA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del DPR n. 602/1970 allegata al DM 3.12.1999 e sostituita dal DM 6.6.2008 | |
---|---|
Facchinaggio svolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti | portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali (1) |
insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari | |
Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari | Trasporto di persone: vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili |
Trasporto di merci per conto terzi: autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili) | |
Attività accessorie delle precedenti | addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili |
Attività varie | servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l’ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale |
—
Note:
(1) Il DM 6.6.2008 ha modificato l’elenco delle attività di facchinaggio. V. circolare Inail 18 luglio 2008, n. 46.
Allegato 8
PREMIO SPECIALE FACCHINI, BARROCCIAI, VETTURINI ED IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO
(Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 2.2)
Esempi di calcolo
- Retribuzione giornaliera effettiva superiore alla retribuzione minima giornaliera
Qualora la retribuzione giornaliera effettiva sia superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente. Pertanto, il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.
Si riporta il calcolo del premio trimestrale per una retribuzione effettiva giornaliera superiore alla retribuzione minima giornaliera 2022:
Esempio di calcolo del premio Retribuzione superiore al minimale 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 50,00 | ||||
Premio minimo trimestrale | Retribuzione minima giornaliera | Retribuzione giornaliera effettiva | Premio trimestrale dovuto | |
Facchini I Settore | € 108,10 : € 49,91 x € 50,00 = € 108,30 | |||
Facchini II Settore | € 216,10 : € 49,91 x € 50,00 = € 216,50 | |||
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori | € 194,80 : € 49,91 x € 50,00 = € 195,20 |
- Rapporto di lavoro part-time.
La retribuzione imponibile utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time.
Anno 2022 | Orario normale | Euro |
---|---|---|
Retribuzione oraria minimale | 40 ore settimanali | 49,91 x 6 : 40 = 7,49 |
Rapporto di lavoro part-time Esempio di calcolo del premio per l’anno 2022 (SI IPOTIZZA UN PART-TIME DI TIPO ORIZZONTALE CON RIDUZIONE DELL’ORARIO GIORNALIERO) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Si ipotizzano 3 ore di lavoro giornaliere | |||||
Premio minimo trimestrale | Retribuzione minima giornaliera | Retribuzione convenzionale oraria minimale | Numero ore giornaliere | Premio trimestrale dovuto | |
Facchini I Settore | € 108,10 : € 49,91 x € 7,49 x 3 = € 48,70 | ||||
Facchini II Settore | € 216,10 : € 49,91 x € 7,49 x 3 = € 97,30 | ||||
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori | € 194,80 : € 49,91 x € 7,49 x 3 = € 87,70 |
Rapporto di lavoro part-time Esempio di calcolo del premio per l’anno 2022 (si ipotizza un part-time di tipo verticale con riduzione delle giornate lavorative settimanali) | ||||
---|---|---|---|---|
Si ipotizzano 4 giorni di lavoro settimanale | ||||
Premio minimo trimestrale | Giornate lavorative settimanali full-time | Giornate lavorative settimanali part-time | Premio trimestrale dovuto | |
Facchini I Settore | € 108,10 : 6 x 4 = € 72,10 | |||
Facchini II Settore | € 216,10 : 6 x 4 = € 144,10 | |||
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori | € 194,80 : 6 x 4 = € 129,90 |
- Rapporto di lavoro parasubordinato.
La base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati (NOTA 1), cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita (NOTA 2).
dal 1° gennaio 2021 | Euro |
---|---|
Minimo e massimo giornaliero | 58,16 – 108,02 |
Minimo e massimo mensile | 1.454,08 – 2.700,43 |
Si riporta il calcolo del premio in caso di rapporto di lavoro parasubordinato con una retribuzione effettiva pari al minimale previsto per detta tipologia di rapporto di lavoro:
Esempio di calcolo del premio – Lavoratori parasubordinati Retribuzione effettiva pari al minimale 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 58,16 | ||||
Premio minimo trimestrale | Retribuzione minima giornaliera | Retribuzione giornaliera effettiva | Premio trimestrale dovuto | |
Facchini I Settore | € 108,10 : € 49,91 x € 58,16 = € 126,00 | |||
Facchini II Settore | € 216,10 : € 49,91 x € 58,16 = € 251,80 | |||
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori | € 194,80 : € 49,91 x € 58,16 = € 227,00 |
—
Note:
(1) D.lgs. n. 38/2000, art. 5, c. 4.
(2) V. paragrafo 1.8 – Lavoratori parasubordinati.
Allegato 9
ASSICURAZIONE DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI
CAUSATE DALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE
(DM 24.9.1996)
TABELLA I | |
---|---|
Apparecchi radiologici (1) | Premi annuali per apparecchio (importi in euro) |
A) Apparecchi di diagnostica: | |
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private | 865,58 |
2) installati presso consorzi antitubercolari | 680,17 |
3) installati presso studi privati di radiologia | 375,98 |
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico | 380,11 |
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria | 48,55 |
6) installati presso studi privati di medici veterinari | 48,55 |
B) Apparecchi di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell’apparecchiatura destinata alle applicazioni): | |
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private | 760,74 |
2) installati presso studi privati | 187,47 |
TABELLA II | |
---|---|
Sostanze radioattive in uso (di cui alla tabella allegata al dm 19.7.1967, e successive modificazioni) | Premi annuali per quantità di sostanza (importi in euro) |
1) Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I): | |
– per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370 megabecquerel | 21,69 |
– oltre 370 megabecquerel | 92,96 |
2) Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II): | |
– per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 3.700 megabecquerel | 2,48 |
– oltre 3.700 megabecquerel | 61,97 |
3) Nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III): | |
– per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 37.000 megabecquerel | 0,25 |
– oltre 37.000 megabecquerel | 92,96 |
4) Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV): | |
– per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370.000 megabecquerel | 0,03 |
– oltre 370.000 megabecquerel | 61,97 |
—
Note:
(1) Il premio annuale dovuto per apparecchio radiologico è divisibile in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell’apparecchio, con arrotondamento al secondo decimale di euro più vicino.
Ad esempio, il premio dovuto per un apparecchio di diagnostica installato presso un ospedale dal 30 settembre al 10 ottobre 2022 (data di smantellamento) è uguale a € 144,26 (865,58 : 12 x 2).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2020 - INAIL - Circolare 6 maggio 2020, n. 18
- Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi - Determinazione per l’anno 2023 - INAIL - Circolare n. 21 del 29 maggio 2023
- INAIL - Circolare 02 settembre 2022, n. 33 - Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
- INAIL - Circolare 23 settembre 2019, n. 25 - Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2019 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
- INAIL - Circolare 28 dicembre 2020, n. 47 - Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2020 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
- INAIL - Circolare 23 novembre 2021, n. 32 - Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° gennaio 2021 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…