INAIL – Circolare 18 aprile 2017, n. 17
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi – Determinazione per l’anno 2017
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma 3).
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602: “Riassetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e enti medesimi”. Artt. 1, 5 e 7.
– Legge 3 giugno 1975, n. 160: “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale”. Art. 22, comma 1.
– Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1 – 4) e allegate Tabelle A e B.
– Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: “Misure urgenti in materia previdenziale”. Art. 7, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: “Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)” e successive modificazioni, art. 51.
– Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: “Disposizioni urgenti in materia contributiva”. Art. 1, comma 1.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 144/1999”. Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
– Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale 22 settembre 2000: “Determinazione dell’imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi”.
– Decreto Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 1 febbraio 2001: “Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti e associati in partecipazione”.
– Legge 3 aprile 2001, n. 142 come modificata dall’art. 9 della legge 30 del 14 febbraio 2003: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”. Artt. 1, 4 e 6.
– Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423: “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci di cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, a norma dell’art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
– Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 28 marzo 2002: “Fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l’assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti”. Art. 2.
– Legge 14 febbraio 2003, n. 30: “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
– Legge 24 dicembre 2003, n. 350: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)”. Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137.
– Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”.
– Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), comma 787.
– Legge 24 dicembre 2007, n. 247: “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.
– Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:”Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Art. 1, comma 287.
– Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 luglio 2016 di approvazione della determina del Presidente dell’Inail 15 giugno 2016, n. 229, concernente la rivalutazione dal 1° luglio 2016 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per il settore industria e navigazione. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2016.
– Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 dicembre 2016: “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2017 per i lavoratori all’estero”.
– Circolare Inail 7 marzo 2016, n. 7: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2016”.
– Circolare Inail 11 ottobre 2016, n. 36: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2016 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
– Circolare Inail 9 marzo 2017, n. 12: “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2017”.
INDICE
PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.
Premessa
- Retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori
1.1 Minimale contrattuale
1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
- Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
- Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
3.1 Operai agricoli
3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
3.3 Assegno o indennità di disponibilità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana
3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente
- Retribuzioni convenzionali
4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera
4.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima
4.4 Lavoratori a domicilio
- Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell’art. 116 T.u. n. 1124/1965
5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale
5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale
- Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
6.2 Lavoratori con contratto part-time
6.3 Lavoro ripartito
6.4 Lavoratori dell’area dirigenziale
- Retribuzione di ragguaglio
- Lavoratori parasubordinati
8.1 Prestazioni occasionali
- Sportivi professionisti dipendenti
SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
Premessa
- Premi speciali unitari
1.1 Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano
1.2 Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto
1.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo
1.4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)
1.5 Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)
1.6 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)
1.7 Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5)
1.8 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
1.9 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
1.10 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
TERZA SEZIONE: Profilo risarcitorio.
PRIMA SEZIONE: Premi ordinari
Premessa
I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
– il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata (NOTA 1);
– l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
– retribuzione effettiva (NOTA 2);
– retribuzione convenzionale (NOTA 3);
– retribuzione di ragguaglio (NOTA 4).
- RETRIBUZIONE EFFETTIVA – MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI
La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 T.u.i.r. (NOTA 5) e art. 29 T.u. 1124/1965, deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti a essi inferiore.
In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:
- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale (NOTA 6);
- dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita – minimale di retribuzione giornaliera (NOTA 7).
Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.
Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale (vedi successivo paragrafo 1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (vedi successivo paragrafo 1.2).
1.1 Minimale contrattuale
La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo (NOTA 8).
La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.
1.2 Minimale di retribuzione giornaliera (NOTA 9)
I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.
In merito a detta rivalutazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera, la legge di stabilità 2016 (NOTA 10) ha disposto che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri a esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero”.
Pertanto, considerato che nell’anno 2016 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat è risultata pari a – 0,1%, i limiti minimi di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti da valere per l’anno 2017 rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2016.
Si riportano nell’allegato 1 – tabelle A, B e C – i limiti minimi di retribuzione giornaliera a valere per l’anno 2017.
Tali limiti minimi devono essere adeguati, ove inferiori, a euro 47,68 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2017, pari a euro 501,89 mensili).
- LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2017:
Anno 2017 | Euro | ||
---|---|---|---|
Limite minimo | giornaliero | per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti (NOTA 11) | 47,68 |
Mensile (x 26) | 1.239,68 |
2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
Il minimale di euro 47,68 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita (NOTA 12) (uguale a euro 53,98: v. paragrafo 5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro (NOTA 13).
- RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL’ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
3.1 Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli (NOTA 14) è aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale (NOTA 15).
Per l’anno 2017, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:
Anno 2017 | Euro |
---|---|
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli | 42,41 |
3.2 I trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro.
La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.
3.3 L’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana (NOTA 16).
La base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.
Il valore dell’assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.
Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.
3.4 Le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (NOTA 17), sulle quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (NOTA 18).
La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal C.c.n.l. applicato (NOTA 19).
- RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
L’imponibile convenzionale (NOTA 20) è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo e è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore (NOTA 21).
L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.
Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite (NOTA 22).
4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2017, a euro 26,49 (NOTA 23).
Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2017
I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono riportati nella seguente tabella:
Anno 2017 | Euro | |
---|---|---|
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali | retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 47,68 |
retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 26,49 |
Il riepilogo per l’anno 2017 e il riepilogo per gli anni 2008 – 2017 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell’allegato n. 2 e nella tabella dell’allegato n. 3.
4.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima
Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, ai sensi dell’art. 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono stabilite retribuzioni convenzionali da valere per il calcolo dei premi assicurativi, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l’autorità marittima (NOTA 24).
A seguito della sottoscrizione, in data 16 dicembre 2014, dell’ipotesi di accordo di Contratto collettivo nazionale, sono state aggiornate, per gli anni 2015 e 2016, le tabelle delle retribuzioni convenzionali che costituiscono base di calcolo sia per i premi che per le prestazioni economiche dell’Istituto (NOTA 25).
Si riporta, di seguito, la Tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l’anno 2017:
Anno 2017 | Euro |
---|---|
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA | |
Comandante/Motorista/Capopesca | 1.426,67 |
Marinaio | 1.265,55 |
Giovanotto/Mozzo | 1.104,78 |
PESCA OLTRE GLI STRETTI | |
Comandante | 3.233,13 |
Direttore macchina | 2.491,10 |
Primo ufficiale | 2.076,58 |
Secondo ufficiale | 1.845,57 |
Nostromo | 1.655,01 |
Marinaio | 1.499,65 |
Giovanotto | 1.230,98 |
Mozzo | 1.198,93 |
4.4 Lavoratori a domicilio (NOTA 26)
Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, pari, quindi, per l’anno 2017 al medesimo importo dell’anno 2016, pari a euro 26,49 (NOTA 27).
In deroga a quanto sopra, considerato che detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, lo stesso risulta essere pari a euro 47,68 (NOTA 28).
- RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE (NOTA 29)
Le retribuzioni in argomento si distinguono come segue:
- generalità delle retribuzioni convenzionali, a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).
Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio da utilizzare si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza (NOTA 30) e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300 (NOTA 31).
Criteri di calcolo da applicare:
– retribuzione convenzionale annuale (NOTA 32). L’importo annuale deve considerarsi divisibile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali;
– retribuzione convenzionale giornaliera (NOTA 33). L’importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino a un massimo di 25 giorni per ciascun mese e 300 giorni annuali;
– retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile (NOTA 34). L’importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.
- Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (NOTA 35).
Dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2017, con decreto interministeriale 22 dicembre 2016 (NOTA 36).
Le retribuzioni in argomento sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata (NOTA 37). Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale, da variare a norma dell’art. 116 del T.u. 1124/1965 (NOTA 38)
- Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Dal 1° luglio 2016, l’imponibile giornaliero (euro 16.195,20: 300) e mensile (x 25 ovvero euro 16.195,20 : 12) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2016 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | 53,98* |
Mensile | 1.349,60 |
*per arrotondamento del valore di euro 53,984
Le categorie in argomento sono:
– detenuti e internati (NOTA 39)
– allievi dei corsi di istruzione professionale (NOTA 40)
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità (NOTA 41)
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento (NOTA 42)
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale (NOTA 43).
- Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art. 116 del T.u. 1124/1965
– Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile (NOTA 44)
Dal 1° luglio 2016, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi (NOTA 45):
dal 1° luglio 2016 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | giornaliera | 54,21* |
mensile | 1.355,32 |
*per arrotondamento del valore di euro 54,2128
– Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge 84/1994 (NOTA 46)
Per questi soggetti (NOTA 47) è stabilita (NOTA 48) una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.
Dal 1° luglio 2016, l’imponibile mensile (euro 100,63 x 12) corrisponde al seguente importo (NOTA 49):
dal 1° luglio 2016 | Euro |
---|---|
Retribuzione convenzionale mensile (retr. conv. giornaliera x 12 giorni mensili) | 1.207,56 (100,63 x 12) |
5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale
- Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (NOTA 50)
La retribuzione convenzionale giornaliera dovuta per i lavoratori in argomento va distinta secondo quanto segue:
– lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2017, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2017 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | giornaliera | 47,68 |
mensile | 1.192,00 |
– lavoratori soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2017, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2017 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | giornaliera | 26,49 |
mensile | 662,00 |
Il premio ordinario su base convenzionale dovuto per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (NOTA 51) vale anche per le categorie di cui all’articolo 4, nn. 3, 6 e 7 Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, compresi i titolari e i soci artigiani, familiari del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano (NOTA 52).
- Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2 (NOTA 53)
Per l’anno 2017, l’imponibile giornaliero (NOTA 54) corrisponde al seguente importo:
Anno 2017 | Euro |
---|---|
Retribuzione convenzionale giornaliera | 47,68 |
5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
Nell’ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail (NOTA 55).
Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all’indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.
Qualora l’importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest’ultimo.
La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale o un premio speciale.
Le categorie in argomento sono i familiari, i soci e gli associati di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7, per i quali, in assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza di quest’ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio di cui al successivo paragrafo 7 (NOTA 56).
È cura delle Direzioni regionali dell’Istituto predisporre annualmente l’elenco aggiornato delle retribuzioni convenzionali stabilite a livello provinciale per il territorio di propria competenza.
- RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE
Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate da specifiche leggi.
6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari (NOTA 57)
Tenuto conto di quanto riportato al paragrafo 1.2 di questa circolare in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’Istat e delle disposizioni contenute nelle legge di stabilità 2016, le fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all’Inps (NOTA 58) per l’anno 2017 sono le medesime di quelle dell’anno 2016 e sono riportate nella tabella allegato n. 4.
6.2 Lavoratori con contratto part-time (NOTA 59)
La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo (NOTA 60).
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
– si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
– l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).
Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2017 risulta determinata come segue:
Anno 2017 | Orario normale | Euro |
---|---|---|
Retribuzione oraria minimale | 40 ore settimanali | 47,68 x 6 : 40 = 7,15 |
La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.
Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:
– le ore di effettiva presenza;
– le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto, (a esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).
Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (v. paragrafo 6.4 – Lavoratori dell’area dirigenziale).
6.3 Lavoro ripartito (NOTA 61)
Nell’ambito del contratto di lavoro ripartito, ai fini del calcolo del premio, i due lavoratori coobbligati sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale.
Per il calcolo del premio, si terrà pertanto conto della totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro (NOTA 62).
6.4 Lavoratori dell’area dirigenziale (NOTA 63)
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita (NOTA 64).
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° luglio 2016, l’imponibile orario (euro 100,26 : 8), giornaliero euro 30.076,80 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2016 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione convenzionale | oraria | 12,53* |
giornaliera | 100,26** | |
mensile | 2.506,40 |
* per arrotondamento del valore di euro 12,5325 euro 100,26 : 8)
** per arrotondamento del valore di euro 100,256
- RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita.
Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva (NOTA 65).
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).
Dal 1° luglio 2016, l’imponibile giornaliero (euro 16.195,20: 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2016 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione di ragguaglio | giornaliera | 53,98* |
mensile | 1.349,60 |
*per arrotondamento del valore di euro 53,984
- LAVORATORI PARASUBORDINATI (NOTA 66)
La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.u.i.r.) (NOTA 67), nel rispetto del minimale e massimale di rendita (NOTA 68).
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale e il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale e il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
L’importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2016, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (euro 16.195,20: 12; euro 30.076,80 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2016 | Euro |
---|---|
Minimo e massimo mensile | 1.349,60 – 2.506,40 |
8.1 Prestazioni occasionali (NOTA 69)
Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e con un compenso non superiore all’importo di euro 5.000 nel medesimo anno, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:
– rapportata ai giorni, qualora sia prevista in sede contrattuale l’effettiva durata del rapporto;
– rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia prevista la durata effettiva del rapporto.
Dal 1° luglio 2016, i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (euro 16.195,20: 300; euro 30.076,80: 300) e mensile (euro 16.195,20: 12; euro 30.076,80: 12) corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2016 | Euro |
---|---|
Minimo e massimo giornaliero | 53,98* – 100,26** |
Minimo e massimo mensile | 1.349,60 – 2.506,40 |
* per arrotondamento del valore di euro 53,984
**per arrotondamento del valore di euro 100,256
- SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI (NOTA 70)
La base imponibile degli sportivi professionisti (NOTA 71) è costituita dalla retribuzione effettiva (NOTA 72), nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale e il massimale di rendita (NOTA 73).
Dal 1° luglio 2016, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2016 | Euro |
---|---|
Minimo e massimo annuale | 16.195,20 – 30.076,80 |
SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari
Premessa
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari (NOTA 74) in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
- PREMI SPECIALI UNITARI
I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.
Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I T.u. 1124/1965) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’anno 2017.
1.1 Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano (NOTA 75)
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Tariffa artigiani autonomi 2000 (NOTA 76).
Solo in caso di inizio o di cessazione dell’attività nel corso dell’anno solare, i premi annuali vanno ridotti di tanti dodicesimi del loro ammontare per ogni mese o frazione di mese (NOTA 77).
Nella tabella seguente sono riportati gli importi della retribuzione minima, giornaliera e annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2017:
Anno 2017 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione minima | giornaliera | 47,68 |
Annuale | 47,68 x 300 = 14.304,00 |
Classi di rischio | Premi minimi annuali a persona |
---|---|
Euro | |
1 | 81,00 |
2 | 169,10 |
3 | 332,30 |
4 | 519,60 |
5 | 728,70 |
6 | 936,10 |
7 | 1.150,10 |
8 | 1.264,50 |
9 | 1.737,20 |
Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell’allegato n. 6, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.
Nella tabella dell’allegato n. 7 sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni 2012-2017.
1.2 Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto (NOTA 78)
Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva (NOTA 79) – non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa (NOTA 80) – e, per i facchini, al settore di lavorazione (NOTA 81).
Per facchini devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell’allegato n. 8 (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, …”).
I premi speciali in argomento riguardano anche tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo navi, cioè nelle aree portuali (NOTA 82).
Detto premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.
Il premio è divisibile in 3 mesi nel caso di recesso o ingresso del socio dall’organismo associativo e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività (NOTA 83).
Nella tabella sottostante si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l’anno 2017:
Anno 2017 | Euro |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 47,68 |
Categorie di soci | Premi minimi trimestrali a persona | |
---|---|---|
Euro | ||
a) Facchini (*) | I settore | 103,20 |
II settore | 206,50 | |
III settore | (**) | |
b) Barrocciai, vetturini e ippotrasportatori | 186,10 |
(*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.
II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.
III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).
(**) Il premio minimo del III settore è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.
Se la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino. In particolare, il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.
In caso di rapporto di lavoro part-time, ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time (NOTA 84).
In caso di rapporto di lavoro parasubordinato, la base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati, cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita (NOTA 85).
Nell’allegato n. 9 sono riportati esempi di calcolo del premio speciale in argomento.
1.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo (NOTA 86)
Sono stabiliti (NOTA 87), a decorrere dalla campagna olearia 1987/1988, i premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico-operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione (NOTA 88):
– alla retribuzione giornaliera effettiva (NOTA 89) o prescelta (NOTA 90)
– al tipo di frantoio (NOTA 91)
– alla durata dei lavori (NOTA 92).
Di seguito si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2017/2018:
Campagna olearia 2017/2018 | Euro | |
---|---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 47,68 | |
Frantoi | Durata dei lavori | Premi minimi per frantoio |
Euro | ||
a) Frantoi di tipo A | non superiore a 30 giorni | 182,10 |
intera campagna olearia | 573,30 | |
b) Frantoi di tipo B | non superiore a 30 giorni | 250,90 |
intera campagna olearia | 700,20 |
Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
1.4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958) (NOTA 93)
E’ stabilito (NOTA 94) un premio mensile a persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore a uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l’anno 2017, a euro 26,49 (NOTA 95).
Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo (NOTA 96) va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari.
Si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale mensile da valere per l’anno 2017:
Anno 2017 | Euro |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 26,49 |
Pescatori di cui alla legge 250/1958 | Premio minimo mensile a persona |
Euro | |
31,60 |
Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).
1.5 Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5) (NOTA 97)
A decorrere dal 1° novembre 2012, è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000 della Gestione terziario quale voce cui classificare tali soggetti (NOTA 98).
Pertanto da tale data, detta categoria di lavoratori rientra nelle disposizioni previste nella “Prima sezione. Premi ordinari” di questa circolare.
1.6 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5) (NOTA 99)
E’ stabilito (NOTA 100) un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del T.u., ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, e il premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.
L’importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l’anno scolastico 2016/2017 è:
Anno scolastico 2016/2017: anticipo | Premio annuale a persona |
---|---|
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | Euro |
2,59 |
1.7 Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5) (NOTA 101)
E’ stabilito (NOTA 102) un premio a persona per ogni prova d’arte nella misura di lire 6.000, ovvero euro 3,10.
L’importo citato – non soggetto a variazioni – è a carico degli istituti, centri di formazione o aziende presso i quali sono svolte le prove d’arte, tecnico-pratiche o di idoneità.
1.8 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi (NOTA 103)
Sono stabiliti (NOTA 104) premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.
I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell’apparecchio.
I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all’attività complessiva di becquerel utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).
I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti e i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all’opera di personale medico (NOTA 105).
Nelle tabelle dell’allegato n. 10 sono contenuti gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.
1.9 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale (NOTA 106)
Per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti nelle attività di volontariato a fini di utilità sociale è stabilito, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, un premio speciale unitario pari a euro 258,00 annuali.
Detto regime assicurativo, previsto in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015 dall’art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (NOTA 107), è stato riproposto con modificazioni anche per gli anni 2016 e 2017 dalla leggi di stabilità 2016 e 2017 (NOTA 108).
L’onere del premio speciale unitario previsto per l’assicurazione di detti soggetti è posto direttamente a carico di un apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nei limiti della disponibilità finanziaria del Fondo medesimo (NOTA 109).
Il citato premio speciale unitario è calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate (per l’anno 2016 pari a euro 0,86 giornaliere).
Considerato che, come previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il premio speciale in argomento è aggiornato in relazione alle variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale e che, per l’anno 2017, i limiti minimi di retribuzione giornaliera rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno 2016 (v. paragrafo 1.2 Minimale di retribuzione giornaliera), l’importo del premio speciale dovuto per l’anno 2017 per i soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale è uguale a quello dell’anno 2016.
Si riportano nella tabella che segue gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale e giornaliero per l’anno 2017:
Anno 2017 | Euro |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 47,68 |
Premio speciale unitario | Euro |
---|---|
Annuale | 258,00 |
Giornaliero | 0,86 |
1.10 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (NOTA 110)
L’art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha stabilito, in via sperimentale, e limitatamente al biennio 2016-2017, l’applicazione di un premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (NOTA 111).
In ottemperanza a tale disposizione, con decreto 12 febbraio 2016 (NOTA 112), sulla base della determina presidenziale dell’11 dicembre 2015, n. 460, è stata stabilita la misura del premio speciale unitario annuale dovuto per detti soggetti pari a euro 58,00.
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni. Detto importo non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato (NOTA 113).
Il premio speciale unitario soprariportato, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura per un anno formativo che convenzionalmente inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Lo stesso è calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita.
Nella tabella che segue si riportano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale da valere per l’anno 2017:
Anno 2017 | Euro |
---|---|
Retribuzione minima giornaliera | 53,98 |
Premio speciale unitario | Euro |
---|---|
Annuale | 58,00 |
TERZA SEZIONE: Profilo risarcitorio (NOTA 114)
Circa il profilo risarcitorio, si precisa quanto segue:
– l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2016, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico;
– ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, relative a eventi verificatisi dal 1° luglio 2016, il minimale e il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2016 | ||
---|---|---|
Euro | ||
Minimale di rendita | annuale | 16.195,20 |
giornaliero | 53,98 | |
Massimale di rendita | annuale | 30.076,80 |
giornaliero | 100,26 |
—
Note:
(1) Decreto ministeriale 12 dicembre 2000.
(2) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29, (v. paragrafi 1, 2 e 3)
(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art. 118, (v. paragrafo 4, 5 e 6)
(4) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 30, comma 4, come innovato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 8, (v. paragrafo 7).
(5) Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. V. circolare Inail 15 ottobre 2010, n. 39: “Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare Inail 20 marzo 1998, n. 17”.
(6) Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
(7) Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537
(8) In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, c. 25).
(9) Decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge settembre 1981, n. 537, art. 1.
(10) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 287.
(11) La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:
– dall’1 gennaio 2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423) – v. circolare Inail 25 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4;
– dall’1 gennaio 2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare Inail 12 aprile 2010, n. 11, paragrafo 2.2.
Per i rapporti di lavoro nel settore edile, ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione non sia dovuta a eventi espressamente indicati dalla legge o da decreti ministeriali, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione cosiddetta virtuale (v. circolare Inail 15 dicembre 2010, n. 51).
(12) T.u. 1124/1965, art. 116, comma 3.
(13) Nell’ ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
(14) Decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 12 settembre 1983, n. 638, art. 7, comma 5.
(15) La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della legge 12 settembre 1983, n. 638, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
(16) Le istruzioni sono nella circolare Inail 28 dicembre 1976, n. 88.
(17) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 art. 16. In tema di lavoro intermittente v. note della Direzione centrale rischi del 4 aprile 2008: “Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale” del 5 settembre 2008: “Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni” e del 12 dicembre 2014: “Art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 – lavoro intermittente – Reggio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 – Interpelli 7/2014 – 9/2014 – 10/2014 – 17/2014 – 26/2014” circolare Inail 12 aprile 2006, n. 22, circolare Inail 27 novembre 2011, n. 64.
(18) In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, v. nota Direzione centrale prestazioni del 17 febbraio 2012, prot. n. 1839.
(19) Decreto ministeriale del 10 marzo 2004. Per la determinazione in quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del C.c.n.l. applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di disponibilità è costituita da:
– minimo tabellare
– indennità di contingenza
– e.t.r.
– ratei di mensilità aggiuntivi.
(20) T.u. 1124/1965, artt. 30 e 118.
(21) Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22, comma 1.
(22) T.u. 1124/1965, art. 116 e decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11
(23) Il decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, comma 3 fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di euro 5,16 (in origine lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell’anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(24) Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.4).
(25) Art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha esteso i benefici previsti dall’art. 6, c. 1, decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, la misura è stabilita dall’art. 1, c. 74, legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall’art. 1, c. 431, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (la riduzione contributiva per il settore della pesca è fissata nella misura del 50,3% per la regolazione 2016 e del 48,7% per la rata 2017).
(26) In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari Inail 20 luglio 1974, n. 37 e 28 ottobre 1977 n. 83.
(27) Decreto legge 402 del 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge, 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, commi 3 e 4.
(28) Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 7, come modificato dal decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
(29) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797, art. 35, comma 1 e T.u. 1124/1965, artt. 30 e 118.
(30) Per giorni di effettiva presenza devono intendersi le giornate nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera, oppure viene retribuito in forza di legge o di contratto, pur non essendo fisicamente presente al lavoro. Ne consegue che la retribuzione imponibile che deve essere assunta a base per il versamento dei premi comprende anche le giornate in cui il lavoratore è assente per ferie, permessi retribuiti ecc., cioè, per tanti giorni quanti sono previsti come lavorativi dal contratto di lavoro, con un massimo di 25.
(31) T.u. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare Inail 45/1976.
(32) Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita di cui all’art. 116, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (vedi paragrafo 5.1, lettera A).
(33) Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., primo punto elenco), 5.2 (lettera A. e B.), 5.3.
(34) Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., secondo punto elenco).
(35) La particolare normativa da cui scaturiscono – decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, artt. 1 e 4 – le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. V. circolari Inail 2 novembre 1988, n. 54; lettera Direzione centrale rischi del 15 dicembre 2000; lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012; lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18; circolare Inail 9 marzo 2017, n. 12.
(36) Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2017 sono riportate nella circolare Inail 9 marzo 2017, n. 12.
(37) Sono escluse da tale ambito tipologie di rapporto di lavoro non subordinato quali, a esempio, le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali la cui base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita (v. paragrafo 8). V. lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: “Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail”.
(38) Il decreto Ministro del lavoro 29 luglio 2016 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel settore industriale a decorrere dall’1 luglio 2016. V. circolare Inail 11 ottobre 2016, n. 36.
(39) Per l’”attività occupazionale” di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al decreto ministeriale 30 giugno 1969. V. circolari Inail 11 dicembre 1969, n. 120, 28 febbraio 1980, n. 10 e 17 luglio 2001, n. 53. Nota Direzione centrale rischi del 22 marzo 2004: “Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi”.
(40) Per l’attività di cui al T.u. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al decreto ministeriale 26 ottobre 1970. V. circolare Inail 24 dicembre 1970, n. 125, notiziario 21/1977 e circolare Inail 5 gennaio 2001, n. 1. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (v. lettera Direzione centrale rischi del 26 luglio 2007, prot. n. 6087), nonché i medici impegnati nei corsi di formazione specifica in medicina generale (v. lettera Direzione centrale rischi del 18 novembre 2013, prot. n. 7072). Il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per i quali è previsto un premio speciale unitario (v. seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.10) di cui alla circolare Inail 23 febbraio 2016, n. 4.
(41) Decreto ministeriale 18 maggio 1988, legge 19 luglio 1993, n. 236, legge 19 luglio 1994, n. 451 e legge 28 novembre 1996, n. 608 e decreti legislativi 7 agosto 1997, n. 280, 1 dicembre 1997, n. 468 e 28 febbraio 2000, n. 81. Nota Servizio normativo gestioni assicurative 8 agosto 1985. Nota Direzione centrale rischi 22 marzo 2004: “Condannati al lavoro di pubblica utilità. Detenuti addetti a attività di volontariato. Obbligo assicurativo e base imponibile dei premi”.
(42) Legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 24 giugno 1997, n. 196, Decreto del Ministro del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156. Lettere Direzione centrale rischi del 19 giugno 1998, 22 giugno 1999, 23 settembre 2001, prot. n. 6295 e 13 maggio 2014 prot. n. 3337; lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni del 31 luglio 2002; circolare Inail 4 marzo 2014, n. 16.
(43) Decreto ministeriale del 18 dicembre 2009, n. 49281, art. 4, c. 4 (v. circolare Inail 30 aprile 2010, n. 18 e lettere Direzione centrale rischi del 18 febbraio 2010, prot. n. 1597 e 2 luglio 2010, prot. n. 5153). L’utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stato prorogato per l’anno 2011 dall’art. 1, comma 33, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e per l’anno 2012 dall’art. 33, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
(44) Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all’art. 4, punto 6, del T.u. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare). In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari Inail 1 dicembre 1988, n. 67, 30 giugno 1989, n. 42, 27 aprile 1990, n. 24, 23 dicembre 1991, n. 62 e 11 ottobre 2016, n. 36. Nota Direzione centrale rischi del 14 gennaio 2013: “Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani”.
(45) Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al decreto interministeriale 1 febbraio 2001 (v. seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.1).
(46) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 1996, n. 27 e 23 ottobre 1996, n. 70, aggiornate con lettera Servizio normativo gestioni assicurative 12 dicembre 1996, e alla circolare Inail 11 ottobre 2016, n. 36.
(47) Lavoratori che esercitano l’attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all’art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).
(48) Decreto ministeriale 12 gennaio 1996.
(49) Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.2).
(50) In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari Inail 11 ottobre 2016, n. 36, 6 luglio 1979, n. 31 e 5 novembre 1980, n. 47, al notiziario 43/1989, alle lettere Direzione centrale rischi del 23 marzo 2001 e 21 ottobre 2013, prot. n. 6443.
(51) Decreto ministeriale 31 marzo 1980.
(52) Decreto ministeriale 31 marzo 1980, art. 2, comma 2. Detto premio ordinario su base convenzionale non è applicato:
– all’impresa artigiana che oltre alle attività meccanico agricole svolge anche altre attività di tipo industriale (es.: il movimento a terra), alla quale è applicato il premio speciale unitario annuale (v. Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.1), evitando quindi una duplicazione degli adempimenti (v. nota della Direzione centrale rischi del 21 ottobre 2013, prot. n. 6443: “Impresa artigiana che svolge promiscuamente lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e altre lavorazioni. Disciplina contributiva”).
– alle persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.3).
(53) I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare Inail 15 dicembre 1993, n. 55.
(54) Decreto ministeriale 11 giugno 1992.
(55) T.u. 1124/1965, art. 118, comma 1; Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, art. 35, comma 1.
(56) T.u. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7. Nota Direzione centrale rischi del 14 gennaio 2013: “Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani”.
(57) Decreto legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 12 ottobre 1972, n. 54 e 13 settembre 1973, n. 83, ai notiziari 12/1974 e 18/1976, alla circolare Inail 12 dicembre 1979, n. 61.
(58) V. circolare Inps 27 gennaio 2016, n. 13.
(59) In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori impiegati con contratto di lavoro part time, si rinvia alla circolare Inail 24 agosto 2004, n. 57 come modificata dalla nota della Direzione centrale rischi del 4 aprile 2008: “Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale” 17 luglio 2008, n. 7. Circa il profilo risarcitorio, si rinvia alle istruzioni del Servizio normativo gestioni assicurative 21 luglio 1995 (circolare Inail 10 marzo 1999, n. 21, all. 2), della Direzione centrale prestazioni del 26 giugno 2001, 8 maggio 2003 e 7 marzo 2013, prot. n. 2319.
(60) Art. 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale disposizione ripropone integralmente la previgente disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, commi 1 e 3 abrogata dall’art. 55 del medesimo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Rimane quindi confermata ai fini Inail la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal decreto legge 14 giugno 1995, n. 232 più volte reiterato fino al decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).
(61) In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione centrale rischi del 10 giugno 2005 “Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”. Considerato che detta tipologia contrattuale era prevista dagli artt. 41-45 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che sono stati abrogati dall’art. 55 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, tali disposizioni valgono per gli eventuali contratti di lavoro ripartito ancora in essere.
(62) Nota della Direzione centrale rischi del 10 giugno 2005: “decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
(63) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione centrale rischi del 13 marzo e 5 aprile 2000 e alla circolare Inail 11 ottobre 2016, n. 36.
(64) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1.
(65) A esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali).
(66) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 2000, n. 32, 18 marzo 2004, n. 22, 19 febbraio 2013, n. 13, 11 ottobre 2016, n. 36 e alle lettere Direzione centrale rischi del 26 gennaio 2001, 4 luglio 2001 e 11 gennaio 2002 e Direzione centrale prestazioni 8 maggio 2003.
(67) T.u.i.r. così come modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (l’art. 48 è traslato all’art. 51 senza modificazioni di contenuto).
(68) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, comma 4.
(69) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 18 marzo 2004, n. 22.
(70) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 3 luglio 2002, n. 48 e 11 ottobre 2016, n. 36.
(71) Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 6.
(72) T.u. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, art. 6.
(73) T.u. 1124/1965, art. 116, comma 3.
(74) T.u. 1124/1965, artt. 42 e 39.
(75) In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari Inail 19 novembre 1981, n. 51, 15 dicembre 1981, n. 58 (par. 3), 27 maggio 1982, n. 30, 23 ottobre 1986, n. 61 e 24 giugno 1987, n. 43, alle lettere-circolari Inail 33/1987 e 24/1988, alla circolare Inail 2 novembre 1988, n. 56, al notiziario 55/1994, alle circolari Inail 22 luglio 1997, n. 70, 22 dicembre 1997, n. 97, 7 maggio 1998, n. 30, 11 giugno 1998, n. 40, 8 gennaio 1999, n. 1 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione centrale rischi del 20 novembre 2000, 20 febbraio e 23 marzo 2001, 21 ottobre 2012, prot. n. 0006443, alle circolari Inail 28 marzo 2002, n. 21, 23 novembre 2004, n. 80 e 2 agosto 2012, n. 38.
(76) Decreto ministeriale 1 febbraio 2001 (allegato n. 5).
(77) Decreto ministeriale 4 dicembre 1981, a cui rinvia il Decreto ministeriale 1 febbraio 2001.
(78) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 1 e 2: “modalità di applicazione dei premi”), al notiziario 12/1974, alla circolare Inail 23 settembre 1987, n. 60, e alla nota della Direzione centrale rischi del 29 gennaio 2001.
(79) A decorrere dall’1 gennaio 2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, art. 3, comma 4): v. circolare Inail 5 giugno, 2007, n. 24, paragrafo 4.
(80) Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1, comma 1.
(81) Decreto ministeriale del 15 luglio 1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, art. 3, comma 4.
(82) V. circolare Inail 18 luglio 2008, n. 46.
(83) Decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 2.
(84) Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, commi 1 e 3. V. paragrafo 6.2 – Lavoratori con contratto part-time.
(85) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, c. 4. V. paragrafo 8 – Lavoratori parasubordinati della presente circolare.
(86) In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 12/1974 e alle circolari Inail 29 novembre 1982, n. 79 e 17 settembre 1987, n. 58.
(87) Decreto ministeriale del 15 luglio 1987.
(88) Decreto ministeriale del 18 novembre 1982.
(89) Retribuzione giornaliera effettiva: nei frantoi dove, oltre al titolare e ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell’ambito del frantoio.
(90) Retribuzione prescelta: nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (Anno 2017 – euro 47,68).
(91) Tipo di frantoio: Frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (Frantoio di tipo A). Qualunque altro tipo di frantoio (Frantoio di tipo B).
(92) Durata dei lavori: il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (“breve periodo”) è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell’ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l’intera campagna olearia.
(93) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (all. 3: “modalità di applicazione del premio”), e 7 maggio 1998, n. 30, alla lettera Direzione centrale rapporto assicurativo del 21 dicembre 2015, prot. 9038 (la riduzione contributiva è fissata nella misura del 50,3% per la regolazione 2016 e del 48,7% per la rata 2017).
(94) Decreto ministeriale del 15 luglio 1987.
(95) Legge 26 settembre 1981, n. 537.
(96) T.u. 1124/1965, art. 4, n. 6.
(97) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari Inail 26 febbraio 1990, n. 12, 23 aprile 2003, n. 28, 26 giugno 2012, n. 31 e alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative del 13 dicembre 1993, alla lettera Direzione centrale rischi del 26 gennaio 1999.
(98) Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di approvazione della determina del Commissario straordinario 6 dicembre 2011, n. 23. Circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31.
(99) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari Inail 13 novembre 1987, n. 73, 26 febbraio 1990, n. 12, 28 aprile 2003, n. 28, 17 novembre 2004, n. 79, 4 aprile 2006, n. 19, 26 giugno 2012, n. 31, 1 settembre 2014, n. 37, 11 ottobre 2016, n. 36 e 21 novembre 2016, n. 44; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13 dicembre 1993, alle lettere Direzione centrale rischi del 26 gennaio 1999 e del 20 febbraio 2001.
(100) Decreto ministeriale del 15 luglio 1987, art. 1.
(101) In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari Inail, 8 settembre 1987, n. 55 e 22 maggio 1989, n. 33.
(102) Decreto ministeriale 15 luglio 1987.
(103) Legge 20 febbraio 1958, n. 93 Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055. Legge 4 agosto 1965, n. 1103. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 28/1982, alle circolari Inail 20 agosto 1983, n. 47, 19 marzo 1984, n. 20 e 13 settembre 1985, n. 55, alla lettera-circolare Inail 43/1986, ai notiziari 41 e 42/1988, alle circolari Inail 13 dicembre 1989, n. 67, 9 gennaio 1990, n. 4, 12 dicembre 1990, n. 65 e 12 giugno 1991, n. 41.
(104) Decreto ministeriale del 24 settembre 1996.
(105) Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055, art. 2.
(106) In merito alle istruzioni diramate per detti soggetti si rinvia alle circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45, 11 aprile 2016, n. 15 e 17 febbraio 2017, n. 8, alla nota Direzione centrale rischi del 3 agosto 2015, prot. n. 5419: “Attività di volontariato svolte dai migranti richiedenti asilo. Art. 12 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 “, alla nota Direzione centrale prestazioni economiche del 24 aprile 2015: “Copertura assicurativa dei ‘Volontari legge n. 114/2014’. Implementazioni denuncia/comunicazione di infortunio telematica e procedura GRAIWEB”.
(107) V. circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.
(108) Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 312-316 e legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 86 e 87.
(109) V. circolare Inail 27 marzo 2015, n. 45.
(110) In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle note della Direzione centrale rischi del 29 ottobre 2015, prot. n. 7307: “Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 32, comma 8” e della Direzione centrale rapporto assicurativo del 5 febbraio 2016, prot. n. 1834: “Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 32, comma 8. Determina Inail n. 460/2015. Prime istruzioni operative e autoliquidazione 2015/2016” e alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4 e 21 novembre 2016, n. 44.
(111) Esulano dall’applicazione del premio speciale in argomento:
– gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al precedente paragrafo 1.6 di questa circolare “Seconda sezione: premi speciali unitari”;
– i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento per i quali l’obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 5.1 lettera A. di questa circolare “Prima sezione: premi ordinari”.
– gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per i quali l’obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 5.1 lettera A. di questa circolare “Prima sezione: premi ordinari”.
(112) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, sulla base della determinazione presidenziale 11 dicembre 2015, n. 460
(113) La misura dell’onere aggiuntivo annuo posto a carico del bilancio dello Stato è pari a euro 45,00 a allievo. Detto onere aggiuntivo tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, indipendentemente dal periodo complessivo di esposizione nell’anno formativo.
(114) Circolare Inail 11 ottobre 2016, n. 36
Allegato 1
ANNO 2017
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
PER LA GENERALITA’ DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
(IMPORTI IN EURO)
Tabella A (cfr. Tabella A allegata al dl 402/1981 convertito in legge 537/1981) | |||
---|---|---|---|
Settore | Qualifiche | ||
Dirigente | Impiegato | Operaio | |
Industria | 131,89 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) |
Pubbliche Amministrazioni non statali | 100,28 | 47,74 | 47,68 (NOTA 1) |
Artigianato | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) | |
Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati | 131,89 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) |
Commercio | 131,89 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) |
Tabella B (cfr. Tabella B allegata al dl 402/1981 convertito in legge 537/1981) | |||
---|---|---|---|
Settore | Qualifiche | ||
Impiegati | Operai | ||
Docenti e non docenti con funzioni direttive | Docenti e non docenti | ||
Istruzione ed educazione prescolare non statale | 50,42 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) |
Istruzione ed educazione scolare non statale | 51,70 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) |
Assistenza sociale svolta da istituzioni socioassistenziali, comprese le I.P.A.B. | 50,42 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) |
Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari | 50,42 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) |
Spettacolo | Dirigente | Impiegato | Operaio |
108,22 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) | |
Attività circensi e dello spettacolo viaggiante | 91,09 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) |
Agenti di assicurazione in gestione libera | Capo Ufficio Impiegato di 1^ categoria | Impiegati di 2^ e 3^ categoria | |
47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) | ||
Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione) | Ispettori | ||
di organizzazione produttiva | di produzione | ||
Categoria A | Categorie B e C | ||
84,48 | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) | |
Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa | 47,68 (NOTA 1) | ||
Credito (per il solo personale ausiliario) | Personale di fatica, custodia e pulizia | ||
47,68 (NOTA 1) | |||
Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione | Operai | ||
3° livello | 4° livello | 5° livello | |
47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) | 47,68 (NOTA 1) | |
Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso) | Pulitori | ||
47,68 (NOTA 1) |
Tabella C (lavoratori a domicilio ed altre categorie) (NOTA 2) | |
---|---|
Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, TU | 47,68 (NOTA 1) |
Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, TU | 47,68 |
Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 7, TU | 47,68 |
Altre categorie di lavoratori dipendenti | 47,68 |
—
Note:
(1) Limiti minimi adeguati al minimale di € 47,68 ai sensi dell’art. 7 della legge 11/11/1983, n. 638 e della legge 7/12/1989, n. 389.
Al contrario, sono escluse dall’adeguamento al minimale di € 47,68 le retribuzioni effettive degli operai agricoli, le erogazioni speciali, le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (v. paragrafo 3).
(2) La tabella C riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dal dl 402/1981 convertito in legge 537/1981, art. 1, commi 3 e 4 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex lege 537/1981, se non sono applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime categorie, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di € 47,68).
Allegato 2
ANNO 2017
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
Anno 2017 | Euro | ||
---|---|---|---|
Limite minimo di retribuzione giornaliera | retribuzioni effettive (NOTA 1) | generalità dei lavoratori dipendenti (NOTA 2) | 47,68 |
operai agricoli | 42,41 | ||
retribuzioni convenzionali (NOTA 3) | lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 47,68 | |
lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 26,49 |
—
Note:
(1) Sono escluse le erogazioni cd. “speciali” e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente di cui al paragrafo 3.
(2) I limiti minimi superiori al minimale sono indicati nelle tabelle A e B dell’Allegato n. 1.
(3) Sono escluse le retribuzioni convenzionali di cui al paragrafo 5 lettera B (lavoratori operanti in paesi extracomunitari) ed al paragrafo 6.
Allegato 3
ANNI 2008 – 2017
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
(importi in euro)
IMPONIBILE | TIPOLOGIE DI LAVORATORI | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETRIBUZIONI EFFETTIVE | generalità dei lavoratori dipendenti (NOTA 1) | 42,14 | 43,49 | 43,79 | 44,49 | 45,70 | 47,07 | 47,58 | 47,68 | 47,68 | 47,68 |
operai agricoli | 37,49 | 38,69 | 38,96 | 39,58 | 40,65 | 41,87 | 42,33 | 42,41 | 42,41 | 42,41 | |
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI | lavoratori senza uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera | 42,14 | 43,49 | 43,79 | 44,49 | 45,70 | 47,07 | 47,58 | 47,68 | 47,68 | 47,68 |
lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera | 23,41 | 24,16 | 24,33 | 24,72 | 25,39 | 26,15 | 26,44 | 26,49 | 26,49 | 26,49 | |
soci di cooperative sociali e di altre cooperative per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 dpr 797/55 (NOTA 2) | 29,57 | 30,52 |
—
Note:
(1) La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:
– dall’1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al dpr 602/1970 (d.lgs. 423/2001) – v. circolare 24/2007, paragrafo 4
– dall’1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del dpr 797/1955 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare 11/2010, paragrafo 2.2.
(2) A decorrere dall’1.1.2007 e fino al 2009 per i soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per i quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 d.p.r. 797/1955 è previsto un graduale aumento della retribuzione al fine dell’equiparazione di detti soggetti ai lavoratori dipendenti a decorrere dall’1.1.2010.
ALLEGATO 4
ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
Tabelle A e B
Tabella A: rapporti di lavoro con orario inferiore o pari alle 24 ore settimanali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**) | |||||
6,97 | (*) | 7,88 | (*) | 9,59 | (*) | |
fino a 2 | 10,47 | (**) | 11,77 | (**) | 14,38 | (**) |
oltre 2 e fino a 4 | 24,39 | (**) | 27,41 | (**) | 33,50 | (**) |
Tabella B: rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali | ||
---|---|---|
Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**) | |
5,07 | (*) | |
oltre 4 e fino a 6 | 27,79 | (**) |
oltre 6 e fino a 8 | 37,86 | (**) |
oltre 8 | 50,48 | (**) |
—
(*) Classi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi.
L’importo di € 6,97 vale per le retribuzioni effettive orarie fino a € 7,88.
L’importo di € 7,88 vale per le retribuzioni effettive orarie da € 7,89 a € 9,59
L’importo di € 9,59 vale per le retribuzioni effettive orarie oltre € 9,59
L’importo di € 5,07 vale per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali
(**) Ai fini risarcitori, vale la retribuzione convenzionale giornaliera in rapporto alla classe di retribuzione convenzionale oraria ed alle ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni).
ALLEGATO 5
DECRETO 1° febbraio 2001.
Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione.
Allegato 6
Tabella 3 allegata al d.m. 1.2.2001 | |
---|---|
Classi di rischio | Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona |
1 | 0,40 |
2 | 0,70 |
3 | 1,20 |
4 | 1,90 |
5 | 2,70 |
6 | 3,40 |
7 | 4,20 |
8 | 4,60 |
9 | 6,30 |
NB: Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio minimo va aumentato – per ogni € 51,65 (o frazione di € 51,65) di incremento retributivo – della suindicata aliquota aggiuntiva di premio.
Ad esempio, in caso di retribuzione annuale di € 16.000,00 (€ 14.304,00 + € 1.696,00) per la classe di rischio 1, il premio minimo di € 81,00 va aumentato di € 13,20 (0,40 x 33). Dunque il premio complessivo da applicare è uguale a € 94,20 (€ 81,00 + € 13,20).
Allegato 7
Premi speciali artigiani ANNI 2011- 2016 (NOTA 1)
Classi di rischio | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Retribuzione minima annua = 13.710,00 | Retribuzione minima annua = 14.121,00 | Retribuzione minima annua = 14.274,00 | Retribuzione minima annua = 14.304,00 | Retribuzione minima annua = 14.304,00 | Retribuzione minima annua = 14.304,00 | |
1 | 77,70 | 80,00 | 80,90 | 81,00 | 81,00 | 81,00 |
2 | 162,10 | 166,90 | 168,70 | 169,10 | 169,10 | 169,10 |
3 | 318,50 | 328,00 | 331,60 | 332,30 | 332,30 | 332,30 |
4 | 498,10 | 513,00 | 518,50 | 519,60 | 519,60 | 519,60 |
5 | 698,40 | 719,40 | 727,20 | 728,70 | 728,70 | 728,70 |
6 | 897,20 | 924,10 | 934,20 | 936,10 | 936,10 | 936,10 |
7 | 1.102,40 | 1.135,40 | 1.147,70 | 1.150,10 | 1.150,10 | 1.150,10 |
8 | 1.212,00 | 1.248,40 | 1.261,90 | 1.264,50 | 1.264,50 | 1.264,50 |
9 | 1.665,00 | 1.714,90 | 1.733,50 | 1.737,20 | 1.737,20 | 1.737,20 |
—
Nota:
1) Premi minimi annuali a persona in euro (cfr) circolari 16/2012, 14/2013, 21/2014, 38/2015 e 7/2016)
A decorrere dal 1.1.2000 il dm 1.2.2001 stabilisce 9 classi di rischio per effetto dell’aggregazione delle classi 8 e 9 nella classe 8.
A decorrere dal 1.1.2002, tali premi sono arrotondati al primo decimale di euro superiore.
Allegato 8
TABELLA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE esercitate dagli organismi associativi cui si applicano le disposizioni del dpr 602/1970 (d.m. 3.12.1999) | |
---|---|
Facchinaggiosvolto anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti | portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agroalimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto da cooperative nelle aree portuali1(NOTA 1) |
insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini e/o ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari | |
Trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari | Trasporto di persone:vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili |
Trasporto di merci per conto terzi:autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e simili); trasportatori con veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (compresi scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili) | |
Attività accessorie delle precedenti | addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili |
Attività varie | servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private, custodia, controllo accessi e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, gestione dei servizi di accoglienza nei musei e di attività complementari, pulitori compresa la pulizia di giardini e spazi verdi anche con l’ausilio di mezzi meccanici, pulitori di autoveicoli ed autocarri, operatori ecologici, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza), ormeggiatori, ormeggiatori imbarcati a bordo di qualsiasi mezzo navale |
—
Nota:
1) il d.m. 6.6.2008 ha modificato l’elenco delle attività di facchinaggio. V. circolare Inail 46 del 18.7.2008.
Allegato 9
Premio speciale facchini, barrocciai, vetturini ed IPPOTRASPORTATORI RIUNITI IN COOPERATIVE ED ORGANISMI ASSOCIATIVI DI FATTO
(Seconda sezione: Premi speciali unitari, paragrafo 1.2)
Esempi di calcolo
- Retribuzione giornaliera effettiva superiore alla retribuzione minima giornaliera
Qualora la retribuzione giornaliera effettiva sia superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente. Pertanto, il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.
Si riporta il calcolo del premio trimestrale per una retribuzione effettiva giornaliera superiore alla retribuzione minima giornaliera 2016:
Esempio di calcolo del premio Retribuzione superiore al minimale 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 50,00 | ||||
Premio minimo trimestrale | Retribuzione minima giornaliera | Retribuzione giornaliera effettiva | Premio trimestrale dovuto | |
Facchini I Settore | € 103,20 : € 47,68 x € 50,00 = € 108,20 | |||
Facchini II Settore | € 206,50 : € 47,68 x € 50,00 = € 216,50 | |||
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori | € 186,10 : € 47,68 x € 50,00 = € 195,20 |
- Rapporto di lavoro part-time.
La retribuzione imponibile utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time.
Anno 2017 | Orario normale | Euro |
Retribuzione oraria minimale | 40 ore settimanali | 47,68 x 6 : 40 = 7,15 |
Rapporto di lavoro part-time Esempio di calcolo del premio per l’anno 2017 (SI IPOTIZZA UN PART-TIME DI TIPO ORIZZONTALE CON RIDUZIONE DELL’ORARIO GIORNALIERO) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Si ipotizzano 3 ore di lavoro giornaliere | |||||
Premio minimo trimestrale | Retribuzione minima giornaliera | Retribuzione convenzionale oraria minimale | Numero ore giornaliere | Premio trimestrale dovuto | |
Facchini I Settore | € 103,20 : € 47,68 x € 7,15 x 3 = € 46,40 | ||||
Facchini II Settore | € 206,50 : € 47,68 x € 7,15 x 3 = € 92,90 | ||||
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori | € 186,10 : € 47,68 x € 7,15 x 3 = € 83,70 |
Rapporto di lavoro part-time Esempio di calcolo del premio per l’anno 2017 (si ipotizza un part-time di tipo verticale con riduzione delle giornate lavorative settimanali) | ||||
---|---|---|---|---|
Si ipotizzano 4 giorni di lavoro settimanale | ||||
Premio minimo trimestrale | Giornate lavorative settimanali full-time | Giornate lavorative settimanali part-time | Premio trimestrale dovuto | |
Facchini I Settore | € 103,20 : 6 x 4 = € 68,80 | |||
Facchini II Settore | € 206,50 : 6 x 4 = € 137,70 | |||
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori | € 186,10 : 6 x 4 = € 124,10 |
- Rapporto di lavoro parasubordinato.
La base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati (NOTA 1), cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita (NOTA 2).
dal 1° luglio 2015 | Euro |
---|---|
Minimo e massimo giornaliero | 53,98 – 100,26 |
Minimo e massimo mensile | 1.349,60 – 2.506,40 |
Si riporta il calcolo del premio in caso di rapporto di lavoro parasubordinato con una retribuzione effettiva pari al minimale previsto per detta tipologia di rapporto di lavoro:
Esempio di calcolo del premio – Lavoratori parasubordinati Retribuzione effettiva pari al minimale 2017 | ||||
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Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 53,98 | ||||
Premio minimo trimestrale | Retribuzione minima giornaliera | Retribuzione giornaliera effettiva | Premio trimestrale dovuto | |
Facchini I Settore | € 103,20 : € 47,68 x € 53,98 = € 116,80 | |||
Facchini II Settore | € 206,50 : € 47,68 x € 53,98 = € 233,80 | |||
Barrocciai,vetturini, ippotrasportatori | € 186,10 : € 47,68 x € 53,98 = € 210,70 |
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Note:
1) D.lgs. 38/2000, art. 5, c. 4.
2) V. paragrafo 8 – Lavoratori parasubordinati
Allegato 10
Assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni
CAUSATE DALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE
(d.m. 24.9.1996)
TABELLA I | |
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Apparecchi radiologici (NOTA 1) | Premi annuali per apparecchio(importi in euro) |
A) Apparecchi di diagnostica: | |
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private | 865,58 |
2) installati presso consorzi antitubercolari | 680,17 |
3) installati presso studi privati di radiologia | 375,98 |
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico | 380,11 |
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria | 48,55 |
6) installati presso studi privati di medici veterinari | 48,55 |
B) Apparecchi di terapia(comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell’apparecchiatura destinata alle applicazioni): | |
1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private | 760,74 |
2) installati presso studi privati | 187,47 |
TABELLA II | |
Sostanze radioattive in uso (di cui alla tabella allegata al dm 19.7.1967, e successive modificazioni) | Premi annuali per quantità di sostanza (importi in euro) |
1) Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I): | |
– per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370 megabecquerel | 21,69 |
– oltre 370 megabecquerel | 92,96 |
2) Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II): | |
– per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 3.700 megabecquerel | 2,48 |
– oltre 3.700 megabecquerel | 61,97 |
3) Nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III): | |
– per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 37.000 megabecquerel | 0,25 |
– oltre 37.000 megabecquerel | 92,96 |
4) Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV): | |
– per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370.000 megabecquerel | 0,03 |
– oltre 370.000 megabecquerel | 61,97 |
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Nota:
1) il premio annuale dovuto per apparecchio radiologico è divisibile in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell’apparecchio, con arrotondamento al secondo decimale di euro più vicino.
Ad esempio, il primo dovuto per un apparecchio di diagnostica installato presso un ospedale dal 30 settembre al 10 ottobre 2016 (data di smantellamento è uguale a € 144,26 (865,58 : 12 x 2).