INAIL – Circolare 18 ottobre 2019, n. 28

Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi

Quadro normativo

– Legge 15 dicembre 2016, n. 229: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Articolo 48, commi 13 e 14.

– Legge 7 aprile 2017, n. 45: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”. Articolo 11, comma 2 e articolo 18-undecies, comma 1, lettera f) e comma 2.

– Legge 21 giugno 2017, n. 96: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Articolo 43, comma 2.

– Legge 4 dicembre 2017, n. 172: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”. Articolo 2, comma 7.

– Legge 24 luglio 2018, n. 89: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. Articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2.

– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, commi 991 e 994.

– Legge 14 giugno 2019, n. 55: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Articolo 23, comma 1, lettera e-ter), lettera b).

– Decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111: “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. Articolo 8, comma 1, lettera b).

– Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41: “Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.

– Circolare Inail 24 gennaio 2017, n. 5: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi”.

– Circolare Inail 3 luglio 2017, n. 24: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Estensione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017”.

– Circolare Inail 19 dicembre 2017, n. 53: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi. Ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41”.

– Circolare Inail 30 luglio 2018, n. 32: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi”.

– Circolare Inail 25 gennaio 2019, n. 3: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi”.

– Circolare Inail 25 giugno 2019, n. 18: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi”.

L’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 ha modificato l’articolo 48, comma 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il nuovo testo in vigore dal 15 ottobre 2019 (NOTA 1) stabilisce:

Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il citato articolo 8, comma 2 dispone inoltre che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (NOTA 2).

Il pagamento dei premi sospesi può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 15 gennaio 2020 oppure in forma rateale fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020 (NOTA 3).

I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato 1, che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 25 giugno 2019, n. 18.

In caso di rateizzazione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno 15 di ogni mese.

Se la rata scade in un giorno festivo, il pagamento è tempestivo se effettuato il giorno seguente non festivo (NOTA 4).

È comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in un’unica soluzione le somme dovute.

Entro il 15 gennaio 2020 devono essere, inoltre, riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.

Il versamento dei premi sospesi deve essere effettuato con modello F24, indicando nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” a seconda dei casi, i numeri di riferimento riportati nell’allegato 2.

Per quanto riguarda le disposizioni non modificate dal decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, si fa integrale rinvio alle precedenti circolari.

(1) Il decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2019.

(2) Articolo 48, comma 14, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e articolo 18-undecies, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

(3) L’articolo 23, comma 1, lettera e-ter), lettera b) della legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 aveva fissato al 15 ottobre 2019 il termine per la ripresa dei versamenti.

(4) Codice civile approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, articolo 2963 Computo dei termini di prescrizione.

Allegato 1

Modulo rateizzazione L. 111/2019

Allegato 2

Elenco numeri di riferimento da indicare in F24

Periodo di sospensioneNumero di riferimento da indicare in F24Codice disospensione

Pat

Modalità di recuperoCategoria soggetti e Comuni colpiti
Dal24/8/2016 al 30/9/2017999169169Unica soluzione entro il 15/1/2020Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1
Dal24/8/2016 al 30/9/2017999170170Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1
Dal24/8/2016 al 30/9/2017999171171Rateale in massimo 120 rate mensili dal 15/1/2020Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1
Dal24/8/2016 al 30/9/2017999172172Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1
Dal26/10/2016 al 30/9/2017999173173Unica soluzione entro il 15/1/2020Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
Dal26/10/2016 al 30/9/2017999174174Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
Dal26/10/2016 al 30/9/2017999175175Rateale in massimo 120 rate mensili dal 15/1/2020Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
Dal26/10/2016 al 30/9/2017999176176Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
Dal26/10/2016 al 30/9/2017999177177Unica soluzione entro il 15/1/2020Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.
Dal26/10/2016 al 30/9/2017999178178Rateale in massimo 120 rate mensili dal 15/1/2020Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.
Dal18/1/2017 al 30/9/2017999179179Unica soluzione entro il 15/1/2020Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis
999180180Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis
999181181Rateale in massimo 120 rate mensili dal 15/1/2020Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis
999182182Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis