INAIL – Circolare 21 dicembre 2018, n. 52
Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente benefici previdenziali per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento ordinario n. 62, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018).
L’articolo 1, comma 246, della suddetta legge, ha modificato la disposizione di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 tale per cui ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica e per dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016 erano state adottate le modalità di attuazione del comma 277 come originariamente disciplinato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e con circolare Inps 6 aprile 2017, n. 68 era stato definito anche l’iter amministrativo per accedere al beneficio previdenziale di che trattasi.
A seguito dell’intervento legislativo di cui alla legge di bilancio 2018, con circolare Inps 14 marzo 2018, n. 46 è stato specificato nuovamente l’iter amministrativo per il riconoscimento del beneficio in argomento e sono state ribadite le codifiche delle attività economiche per l’individuazione dei datori di lavoro operanti nel settore del materiale rotabile ferroviario specificandone gruppo, classe, categorie e sottocategorie.
La suddetta circolare precisa altresì che l’Istituto previdenziale effettui un esame preliminare delle istanze e, a conclusione delle verifiche, trasmetta tempestivamente all’Inail la domanda di accesso al beneficio, al fine del rilascio della certificazione tecnica attestante la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3 della circolare medesima.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 17 dicembre 2018, prot. n. 10082, si forniscono in particolare le istruzioni applicative delle disposizioni in oggetto, per quanto attiene all’istruttoria e alla verifica per il rilascio della predetta certificazione tecnica da parte dell’Inail.
2. Soggetti aventi diritto
Il beneficio previdenziale spetta ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che abbiano prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.
Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2018, ulteriore condizione per il riconoscimento del beneficio di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 è la continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica e per dieci anni successivi.
È necessario, inoltre, che l’attività svolta dal lavoratore presso il sito produttivo sia assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’Inail.
3. Domanda di accesso al beneficio e adempimenti preliminari svolti dall’Inps
I soggetti interessati a ottenere il beneficio previdenziale devono presentare domanda all’Inps, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 secondo le indicazioni, anche procedurali, fornite con il messaggio 15 febbraio 2018, n. 696 dallo stesso Istituto previdenziale.
La domanda in argomento deve essere corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti “la sola presenza” del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 12 maggio 2016 il datore di lavoro deve esibire, altresì, la documentazione probante i lavori di bonifica dall’amianto mediante sostituzione del tetto e la loro durata.
Tenuto conto della modifica introdotta dalla sopracitata legge 27 dicembre 2017 n. 205, non è più necessario che il datore di lavoro dichiari invece la mancata adozione, per i lavoratori di che trattasi, dei dispositivi di protezione individuale.
L’Istituto previdenziale, verificato che i richiedenti siano lavoratori appartenenti al settore della produzione di materiale rotabile ferroviario e che le istanze siano presentate nei termini di legge, ovvero entro il 2 marzo 2018, trasmette – come precisato nella propria circolare 6 aprile 2017, n. 68 – alle Direzioni regionali Inail competenti in base al criterio della sede legale del datore di lavoro, la domanda di accesso al beneficio per gli adempimenti di competenza.
4. Istruttoria Inail
L’Inps trasmette le istanze corredate della documentazione prevista alla Direzione regionale Inail competente in base alla sede legale del datore di lavoro nel cui ambito territoriale è posto generalmente il sito produttivo.
Nel caso in cui l’Istituto previdenziale trasmetta direttamente la documentazione alla Sede territoriale Inail nel cui ambito è situato il sito produttivo ove il richiedente il beneficio ha svolto la propria attività durante le operazioni di bonifica, e non alla Direzione regionale come indicato nella citata circolare Inps 6 aprile 2017, n. 68, la Sede in oggetto tratterà la pratica e procederà a istruirla. Viceversa se la documentazione è inoltrata dall’Inps alla Direzione regionale, in base alla sede legale del datore di lavoro, sarà quest’ultima a trasmetterla alla sopracitata Sede territoriale competente in relazione al sito produttivo, per l’istruttoria e l’emissione della certificazione tecnica.
La Direzione regionale assicurerà, comunque, le funzioni di coordinamento e uniformità di applicazione delle disposizioni in esame su tutto il territorio di competenza, garantendo altresì il monitoraggio sulle pratiche e sui tempi di istruttoria.
Una volta pervenute le domande in esame, la Sede territoriale competente deve verificare che il lavoratore del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario:
a) abbia prestato la propria attività nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.
Specificatamente, la presenza del lavoratore presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto può essere riscontrata dai libri regolamentari (ex libri paga e matricola, ora libro unico del lavoro) e da ogni altra documentazione che possa provarla.
L’esatta durata del periodo di bonifica deve essere invece accertata mediante la documentazione allegata all’istanza e trasmessa dall’Inps (piano di lavoro, fatture e ogni altra documentazione presentata che indichi le relative date di inizio e termine di bonifica).
Nell’esame di tale documentazione, posta a corredo delle domande, è opportuno richiedere il supporto dei professionisti della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione o della Consulenza tecnica per l’edilizia regionale, al fine di determinare la durata dei lavori di bonifica con le relative date di inizio e termine degli interventi. Per termine degli interventi va intesa la data del certificato di restituibilità rilasciato dall’Organo di vigilanza competente, laddove presente ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1994, o di ogni altra documentazione o dichiarazione attestante la restituibilità del sito produttivo per gli anni precedenti il suddetto decreto.
In nessun caso sono previsti pareri di valutazione tecnica dell’esposizione ad amianto da parte delle Consulenze tecniche.
In merito alla mancata adozione degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto si ribadisce che, a seguito della modifica normativa intervenuta con la legge di bilancio 2018, limitatamente alla fattispecie in esame, non è più previsto che il datore di lavoro dichiari, per i lavoratori in oggetto, la mancata adozione di dispositivi di protezione individuale.
Non è quindi necessaria alcuna verifica sull’assenza dei suddetti dispositivi.
Si evidenzia inoltre che per quanto attiene l’accertamento dell’attività lavorativa prestata successivamente al termine dei lavori di bonifica la competenza è demandata all’Inps.
b) abbia svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’Istituto.
Per quanto attiene tale requisito, deve essere riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti per l’obbligo assicurativo, disciplinati dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.
Ai fini dell’accertamento dei fatti e delle circostanze individuate nella fattispecie normativa, occorre, pertanto, verificare la presenza della copertura assicurativa obbligatoria per l’attività di produzione di materiale rotabile ferroviario per lo specifico datore di lavoro, ossia se è presente un codice cliente attivo per l’attività di che trattasi nel periodo di bonifica indicato nella documentazione prodotta all’Inps.
L’attività di produzione del materiale rotabile ferroviario è stata individuata, come sopra precisato, dalla circolare Inps 14 marzo 2018, n. 46, mediante il ricorso a specifici codici ATECO, ai quali si farà quindi riferimento ai fini della verifica della riconduzione alle voci di tariffa applicate per la copertura assicurativa.
Specificatamente la predetta circolare Inps richiama i seguenti codici statistico contributivi (CSC) in relazione ai corrispondenti codici ATECO 2007:
– CSC 10604 o 40604 in relazione al codice ATECO 2007 30.20.01
– CSC 10668 o 40668 in relazione al codice ATECO 2007 30.20.02
Il codice ATECO 30.20.01 Fabbricazione di sedili per tram, filovie e metropolitane comprende:
– Fabbricazione di sedili per carrozze ferroviarie.
– Fabbricazione di sedili per materiale rotabile tranviario, filoviario e metropolitane.
Tutte le attività soprariportate sono riferibili, se svolte a sé stanti e mediante analisi tecnica, alla voce di tariffa 6215.
Il codice ATECO 30.20.02 Costruzione di altro materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario per metropolitane e per miniere comprende:
– Costruzione di locomotive ferroviarie elettriche, diesel a vapore e altro. Questa attività è prevista nella voce di tariffa 6413;
– Costruzione di automotrici ferroviarie, tranviarie e per metropolitane a carrozzeria aperta o chiusa, mezzi di manutenzione o di servizio per strade ferrate.
Questa attività è prevista nella sopracitata voce di tariffa 6413;
– Costruzione di materiale rotabile ferroviario, tranviario e per metropolitane senza motore: carrozze per viaggiatori, carri merci, carri cisterna, carri e vagoncini a scarico automatico, carri officina, carri gru, tender eccetera. Pure questa attività è prevista nella voce di tariffa 6413;
– Costruzione di parti specifiche di locomotive o di materiale rotabile ferroviario, tranviario e per metropolitane: carrelli girevoli a due o più assi, assi e ruote, freni e parti di freni, ganci e altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti, ammortizzatori, telai di carri e locomotive, carrozzerie, collegamenti tra vagoni eccetera. La costruzione delle parti di materiale mobile ferroviario e tranviario deve essere riferita alle specifiche voci di tariffa, ove espressamente prevista, o ricondotta a esplicite previsioni tariffarie mediante dettagliata e puntuale analisi tecnica dei processi produttivi e delle modalità di costruzione.
In riferimento agli esempi di cui sopra si indicano le probabili corrispondenze fra prodotti e voci di tariffa:
– carrelli girevoli a due o più assi: voce 6413;
– assi e ruote: voce 6240 per le lavorazioni alle macchine utensili e voce 6111 per le eventuali attività fusorie, di fucinatura o forgiatura;
– freni e parti di freni: voci 6240 per le lavorazioni alle macchine utensili e 6111 per le eventuali attività fusorie, di fucinatura o forgiatura; voce 6590 per l’impianto frenante completo;
– ganci e altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti: voci 6240 per le lavorazioni alle macchine utensili e 6111 per le eventuali attività fusorie, di fucinatura o forgiatura; voce 6234 per la produzione di molle;
– ammortizzatori: voci 6240 per le lavorazioni alle macchine utensili e 6111 per le eventuali attività fusorie, di fucinatura o forgiatura; voce 6234 per la produzione di molle;
– telai di carri e locomotive: voce 6212;
– carrozzerie: voce 6221 (per analisi tecnica);
– collegamenti tra vagoni se di tipo meccanico, pneumatico o idraulico: voci 6240 per le lavorazioni alle macchine utensili e 6111 per le eventuali attività fusorie, di fucinatura o forgiatura; se di tipo elettrico voce 6561.
Tuttavia, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, delle Modalità di Applicazione delle Tariffe (MAT) di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000, qualora tale produzione non sia avulsa dalla produzione del materiale mobile ferroviario nel suo complesso, il riferimento rimane alla voce 6413.
Le attività di cui al codice ATECO 30.20.02 prevedono anche:
– costruzione di locomotive e carrelli per miniere: voce 6413;
– costruzione di cabine per funivie, vagonetti per teleferica eccetera: voce 6413;
– attività di impiantistica per materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane: voce 6590; se trattasi di quadri elettrici e consolle di comando e controllo voce 6561.
Per la costruzione e la riparazione di motori a vapore destinati alla trazione ferroviaria, la tariffa rimanda esplicitamente alla voce 6413 relativa alla costruzione di materiale rotabile; tale rimando è tuttavia assente nella voce 6312 relativa alla costruzione e alla riparazione di motori elettrici, per cui la costruzione di soli motori elettrici ferroviari trova corretta classificazione alla voce 6312.
Si evidenzia che le voci di tariffa indicate devono essere riferite all’attività principale svolta dall’azienda nel sito presso il quale il richiedente il beneficio prestava il proprio lavoro durante le operazioni di bonifica, sebbene fosse adibito a mansioni riconducibili a lavorazioni diverse.
Gli addetti alla trattazione della domanda devono svolgere, pertanto, un accertamento dei fatti e delle circostanze individuate nella fattispecie normativa in argomento, limitato di norma all’esame della dichiarazione del datore di lavoro e della documentazione giustificativa presentata all’Inps e allegata alla domanda.
Nel caso in cui siano rilevate incompletezze o incongruenze nella documentazione probante i lavori di bonifica o siano trasmesse da parte dell’Inps istanze prive della documentazione indispensabile all’effettuazione dell’accertamento tecnico, comprensiva del codice ATECO attribuito, l’Istituto previdenziale deve essere invitato a inoltrare le integrazioni necessarie all’istruttoria, con modalità opportune e compatibili con i tempi di istruttoria delle istanze stesse.
5. Certificazione tecnica
All’esito del suddetto controllo è rilasciata da parte della Sede Inail competente in base al sito produttivo la certificazione tecnica ex articolo 5 decreto interministeriale 12 maggio 2016, attestante la sussistenza o meno dei requisiti di legge.
Ove siano riscontrati i suddetti requisiti è rilasciata ai sensi del citato articolo 5, comma 1, la certificazione tecnica positiva, da trasmettere tempestivamente all’Inps, con l’attestazione del possesso in capo al lavoratore dei requisiti previsti ai fini del conseguimento del beneficio di legge (cfr allegato 1).
Nel caso in cui sia accertata l’assenza dei requisiti suddetti, la certificazione tecnica da trasmettere all’Inps è negativa. In tale provvedimento deve essere indicato quale requisito ai fini del riconoscimento del beneficio risulta mancante (cfr allegato 2).
Allegato 1
Certificazione tecnica positiva ex articolo 5, comma 1, decreto ministeriale 12 maggio 2016 per il beneficio di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Lavoratore beneficiario: COGNOME NOME |
Codice Fiscale: |
Data e luogo di nascita: |
Datore di lavoro/Ragione sociale: |
Codice fiscale: |
Codice ditta: |
Pat: sede del sito produttivo |
Preso atto di quanto dichiarato dal datore di lavoro e dal lavoratore, esaminata la documentazione prodotta riguardante i lavori di bonifica del tetto, si certifica che il Sig. COGNOME/NOME:
a) ha prestato la propria attività nel sito produttivo durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, e precisamente (NOTA 1)
Dal | Al |
99/99/9999 | 99/99/9999 |
b) ha svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’Istituto.
Il presente certificato è rilasciato esclusivamente ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla normativa sopracitata.
—
Nota:
1) Indicare la data di inizio e termine dei lavori di bonifica. La data termine è quella attestata dal certificato di restituibilità. Vedi circolare Inail n.52/2018, par.4, lett.a).
Allegato 2
Certificazione tecnica negativa ex articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 12 maggio 2016 per il beneficio di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall’articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Lavoratore beneficiario: COGNOME NOME |
Codice Fiscale: |
Data e luogo di nascita: |
Datore di lavoro/Ragione sociale: |
Codice fiscale: |
Codice ditta: |
Pat: sede del sito produttivo |
Preso atto di quanto dichiarato dal datore di lavoro e dal lavoratore, esaminata la documentazione prodotta riguardante i lavori di bonifica del tetto, il Sig. (COGNOME/NOME) risulta che:
A) ha prestato la propria attività nel sito produttivo, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto – SI NO
B) ha svolto l’attività di cui alla lettera a) assoggettata all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall’Istituto. – SI NO
In riscontro all’istanza presentata a codesta Sede Inps, si certifica per il Sig. (Cognome/Nome) l’assenza dei requisiti ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla sopracitata normativa.
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