INAIL – Circolare 21 settembre 2018, n. 36

Prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi per il triennio 2018-2020. Articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

Quadro di riferimento

– Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Legge finanziaria 2008” con particolare riferimento all’articolo 1, commi da 241 a 246 (G.U. n.300 del 28 dicembre 2007).

– Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n.30: “Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241- 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” (G.U. n.72 del 29 marzo 2011).

– Legge 23 dicembre 2014, n. 190: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” con riferimento all’articolo 1, comma 116 (G.U. n.300 del 29 dicembre 2014).

– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) con riferimento all’articolo 1, comma 292.

– Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze 4 settembre 2015 di attuazione dell’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016) con riferimento all’articolo 1, comma 292.

– Legge 27 dicembre 2017, n. 19: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.

Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative”.

– Legge 27 dicembre 2017, n. 205: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di bilancio 2018), con particolare riferimento all’articolo 1, comma 186.

– Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell’economia e delle finanze 24 aprile 2018 di attuazione del predetto articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Premessa

La legge finanziaria per il 2008 (NOTA 1) ha istituito presso l’Inail, con contabilità autonoma e separata, il “Fondo per le vittime dell’amianto”, finanziato con risorse provenienti per tre quarti dal bilancio dello Stato e per un quarto dalle imprese (NOTA 2).

La stessa legge ha previsto quali soggetti destinatari della prestazione economica del Fondo i lavoratori titolari di rendita diretta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, ai quali sia stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto, nonché i familiari dei lavoratori vittime dell’amianto titolari di rendita a superstiti.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30 ha regolamentato il finanziamento del Fondo e le modalità di erogazione della suddetta prestazione aggiuntiva.

Con l’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) le prestazioni erogate dal suddetto Fondo sono state estese, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, ai malati di mesotelioma riconducibile a “rischio ambientale” o a “esposizione familiare”.

Il successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ha fissato la misura della prestazione in euro 5.600, nonché le modalità di erogazione della prestazione medesima.

L’articolo 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha previsto l’erogazione del beneficio assistenziale in argomento a favore dei malati di mesotelioma non professionale o ai loro eredi anche per il prossimo triennio 2018-2020.

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2018 ha dato attuazione al suddetto articolo 1, comma 186, specificando il quantum del beneficio e, altresì, le modalità di erogazione da parte dell’Istituto.

Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 14 settembre 2018, n. 6571, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione della disposizione in oggetto.

Soggetti aventi diritto

Gli aventi diritto alla prestazione una tantum sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultino affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.

Nell’ipotesi di decesso dei predetti soggetti, la prestazione una tantum può essere corrisposta agli eredi, e ripartita tra gli eredi stessi.

Prestazione

L’importo della prestazione economica è confermato per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nella stessa misura di euro 5.600,00 previsto per il triennio 2015-2017.

La suddetta prestazione non è cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale,

di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30 (NOTA 3). Per quanto concerne, invece, l’ipotesi in cui il soggetto risulterà titolare della prestazione aggiuntiva di cui al predetto decreto, in quanto superstite di un lavoratore vittima dell’amianto, la prestazione in esame deve essere corrisposta, al ricorrere dei presupposti di legge, tenuto conto del diverso fondamento giuridico posto a base delle due prestazioni.

La prestazione assistenziale a carico del Fondo è erogata agli aventi diritto purché non sia intervenuta la prescrizione di cui all’articolo 2946 cod. civ.

Esposizione familiare o ambientale all’amianto

Premesso che, come sopra rappresentato, l’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano, si evidenzia, come già indicato nella circolare Inail 6 novembre 2015 (NOTA 4), n. 76, che i periodi di esposizione devono essere, comunque, compatibili, data la lunga latenza della patologia in questione, con l’insorgenza della malattia.

A tale riguardo, sulla base delle evidenze della letteratura scientifica si ritiene di poter considerare utile, ai fini del riconoscimento del beneficio in oggetto, una latenza di almeno dieci anni dall’inizio dell’esposizione.

Con riferimento all’ “esposizione familiare”, la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza.

Riguardo “all’esposizione ambientale”, tenuto conto della presenza ubiquitaria e diffusa delle fibre di amianto sul territorio, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.

Accesso al beneficio da parte dei malati

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla sede territoriale Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o tramite pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla presente circolare (Mod. 190).

Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica (NOTA 5) sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, i periodi di residenza in Italia e gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale.

L’istanza deve essere corredata dalla documentazione sanitaria attestante che il soggetto è affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi, ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione – familiare o ambientale – all’amianto con l’insorgenza della patologia.

La documentazione sanitaria deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di

mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.

Accesso al beneficio da parte degli eredi

Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio o trasmettere tramite raccomandata a/r o pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla presente circolare (Mod. 190 E).

L’istanza, corredata di idonea documentazione, deve essere presentata da uno solo degli eredi entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di decesso del de cuius.

Gli aventi diritto possono presentare istanza nel rispetto dei termini prescrizionali di cui all’articolo 2946 cod.civ.

La predetta istanza deve contenere l’indicazione di tutti gli eredi, nonché la relativa delega autenticata ed essere corredata dalla scheda di morte Istat.

Con la suddetta istanza, l’avente diritto autocertifica (NOTA 6) sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici, lo status di erede del malato deceduto per mesotelioma non professionale, i periodi di residenza in Italia del de cuius e indica gli elementi necessari comprovanti l’esposizione familiare e/o ambientale alle fibre di amianto sul territorio nazionale del de cuius medesimo.

Deve, inoltre, essere allegata la documentazione sanitaria attestante che il soggetto deceduto sia stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione dell’epoca della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia.

La documentazione sanitaria anche in tal caso deve essere rilasciata da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs); può ritenersi valida la copia della cartella clinica, o della lettera di dimissioni, sempre che dalle stesse si riesca a desumere la diagnosi di mesotelioma e l’epoca della prima diagnosi.

Erogazione del beneficio

L’Inail eroga la prestazione assistenziale in un’unica soluzione entro novanta 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, se la documentazione amministrativa e sanitaria allegata all’istanza medesima risulta completa.

Qualora l’istanza o la documentazione probante la patologia di che trattasi risulta invece incompleta, l’Istituto invita l’avente diritto, ovvero il malato di mesotelioma o i suoi eredi, a fornire le necessarie integrazioni entro il termine di 15 giorni.

Il procedimento per la corresponsione del beneficio in esame resta sospeso per il suddetto periodo.

La prestazione assistenziale riconosciuta a favore degli eredi è attribuita unitariamente al nucleo degli eredi medesimi e ripartita tra loro.

Finanziamento

La spesa per la prestazione in esame trova copertura nelle disponibilità residue di cui al decreto del 4 settembre 2015 e in ogni caso nel limite di spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

Istruzioni operative

Le eventuali problematiche, che dovessero emergere in merito alla documentazione sanitaria allegata alle istanze, potranno essere segnalate tempestivamente alla Sovrintendenza sanitaria centrale, al seguente indirizzo di posta elettronica sovrsancentrale@inail.it .

Restano valide ai fini dell’accesso al beneficio le istanze già pervenute, salvo le eventuali integrazioni rese necessarie sulla base delle disposizioni contenute nella presente circolare.

(1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

(2) L’articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha sospeso per un triennio a carico delle imprese l’addizionale sui premi per il finanziamento del fondo vittime per l’amianto.

(3) Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell’amianto ai sensi dell’articolo 1, commi 241-246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

(4) Reperibile sul sito: www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari.html.

(5) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

(6) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Allegato 1

Modello 190

Allegato 2

Modello 190/E