INAIL – Circolare 24 gennaio 2017, n. 5
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi.
Quadro normativo
Legge 15 dicembre 2016, n. 229 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”.
Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Proroga e definizione di termini”, articolo 14.
Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 “Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.
Premessa
La legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2016, n. 294 ha convertito con modificazioni il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
La legge citata, che ha anche modificato il titolo del decreto legge in “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, ha aggiunto l’allegato 2 che contiene l’elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 ed ha abrogato il decreto legge 11 novembre 2016 n. 205 “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, disponendo all’articolo 1, comma 2, che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 11 novembre 2016, n. 205.
Si fa quindi seguito alla circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41 riguardante la sospensione dei termini per il sisma del 24 agosto 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, per fornire le ulteriori indicazioni operative riguardanti la medesima sospensione per i soggetti colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 operanti nei Comuni di cui al suddetto allegato 2, aggiunto dalla legge di conversione.
Per quanto riguarda le disposizioni non modificate dalla legge di conversione si fa integrale rinvio alla citata circolare.
Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria
L’articolo 48, comma 13, del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189 come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 dispone che nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Con riguardo ai Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 indicati nell’allegato 2, l’articolo 1, comma 1, del decreto legge come modificato dalla legge di conversione, stabilisce che nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
Ancorché la norma abbia tralasciato di includere l’Inail tra i soggetti a cui trasmettere la dichiarazione di inagibilità, la presentazione della stessa costituisce condizione per applicare la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria e pertanto gli interessati sono tenuti a trasmetterla alla competente Sede dell’Inail.
L’articolo 48, comma 14, stabilisce infine che le disposizioni di cui (…) al comma 13, trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016 ovvero del 26 ottobre 2016 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui rispettivamente all’allegato 1 e all’allegato 2.
I Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 indicati nell’allegato 1 sono i seguenti:
REGIONE ABRUZZO
Area Alto Aterno – Gran Sasso Laga:
Campotosto (AQ); Capitignano (AQ); Montereale (AQ); Rocca Santa Maria (TE); Valle Castellana (TE); Cortino (TE); Crognaleto (TE); Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
Accumoli (RI); Amatrice (RI); Antrodoco (RI); Borbona (RI); Borgo Velino (RI); Castel Sant’Angelo (RI); Cittareale (RI); Leonessa (RI); Micigliano (RI); Posta (RI).
REGIONE MARCHE
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: Amandola (FM); Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Comunanza (AP); Cossignano (AP); Force (AP); Montalto delle Marche (AP); Montedinove (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP); Palmiano (AP); Roccafluvione (AP); Rotella (AP); Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
Acquacanina (MC); Bolognola (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Cessapalombo (MC); Fiastra (MC); Fiordimonte (MC); Gualdo (MC); Penna San Giovanni (MC); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); San Ginesio (MC); Sant’Angelo in Pontano (MC); Sarnano (MC); Ussita (MC); Visso (MC).
REGIONE UMBRIA
Area Val Nerina:
Arrone (TR); Cascia (PG); Cerreto di Spoleto (PG); Ferentillo (TR); Montefranco (TR);
Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Poggiodomo (PG); Polino (TR); Preci (PG);
Sant’Anatolia di Narco (PG); Scheggino (PG); Sellano (PG); Vallo di Nera (PG).
I Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 indicati nell’allegato 2 sono i seguenti:
REGIONE ABRUZZO:
Campli (TE); Castelli (TE); Civitella del Tronto (TE); Torricella Sicura (TE); Tossicia (TE); Teramo.
REGIONE LAZIO:
Cantalice (RI); Cittaducale (RI); Poggio Bustone (RI); Rieti; Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
Apiro (MC); Appignano del Tronto (AP); Ascoli Piceno; Belforte del Chienti (MC);
Belmonte Piceno (FM); Caldarola (MC); Camerino (MC); Camporotondo di Fiastrone (MC); Castel di Lama (AP); Castelraimondo (MC); Castignano (AP); Castorano (AP);
Cerreto D’esi (AN); Cingoli (MC); Colli del Tronto (AP); Colmurano (MC); Corridonia (MC); Esanatoglia (MC); Fabriano (AN); Falerone (FM); Fiuminata (MC); Folignano (AP);
Gagliole (MC); Loro Piceno (MC); Macerata; Maltignano (AP); Massa Fermana (FM); Matelica (MC); Mogliano (MC); Monsapietro Morico (FM); Montappone (FM); Monte Rinaldo (FM); Monte San Martino (MC); Monte Vidon Corrado (FM); Montecavallo (MC); Montefalcone Appennino (FM); Montegiorgio (FM); Monteleone (FM); Montelparo (FM); Muccia (MC); Offida (AP); Ortezzano (FM); Petriolo (MC); Pioraco (MC); Poggio San Vicino (MC); Pollenza (MC); Ripe San Ginesio (MC); San Severino Marche (MC); Santa Vittoria in Matenano (FM); Sefro (MC); Serrapetrona (MC); Serravalle del Chienti (MC); Servigliano (FM); Smerillo (FM); Tolentino (MC); Treia (MC); Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
Spoleto (PG).
- a) Soggetti destinatari
La sospensione riguarda i datori di lavoro privati (comprese le società nei confronti dei propri soci lavoratori) e i lavoratori autonomi (artigiani titolari di imprese individuali) regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.93, danneggiati dagli eventi sismici del 2016:
– operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 1;
– operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 2, esclusi quelli di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
– operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che dichiarino all’Inail l’inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda.
Come già precisato nella circolare Inail 41/2016, la sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (Pat) con sede dei lavori nei territori indicati negli allegati citati e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.
In caso di aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative ai sensi dell’articolo 13 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la sospensione riguarda esclusivamente i premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma.
Possono inoltre usufruire della sospensione anche i lavoratori autonomi e i datori di lavoro privati non operanti nei territori colpiti dal sisma assistiti da un consulente del lavoro o altro professionista di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 a condizione che:
– abbiano conferito delega espressa al professionista in data anteriore rispettivamente al 24 agosto 2016 o al 26 ottobre 2016 e tale circostanza risulti dalla comunicazione di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2008;
– il professionista abbia eletto domicilio professionale rispettivamente prima del 24 agosto 2016 o del 26 ottobre 2016 nei suddetti territori.
In analogia a quanto indicato nella circolare Inail 41/2016 per il sisma del 24 agosto 2016, possono usufruire della sospensione dei versamenti anche i soggetti tenuti al rinnovo entro il 31 gennaio 2017 dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in ambito domestico, istituita dalla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (assicurazione casalinghe/i), residenti nei Comuni di cui all’allegato 2.
L’assicurazione in questione opera per le persone che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico stesso.
A integrazione della circolare Inail 41/2016 si precisa che la sospensione del pagamento del premio per il 2017 presuppone in ogni caso la ricorrenza dell’obbligo assicurativo e quindi, qualora la casa di abitazione sia inagibile, occorre che la casalinga presenti alla Sede competente la dichiarazione di inagibilità e comunichi l’indirizzo dell’ambiente domestico ove continua a svolgere le predette attività.
- b) Versamenti sospesi
Ricadono nel periodo di sospensione i versamenti correnti relativi alla quarta rata dell’autoliquidazione 2015/2016 con scadenza 16 novembre 2016 e al premio di autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 febbraio 2017.
È sospeso anche il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, per le seguenti categorie di soggetti:
– soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto che svolgono attività di facchinaggio (premi trimestrali);
– pescatori autonomi e associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (premi mensili);
– addetti ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggetti all’obbligo assicurativo Inail (premio annuale);
– medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (premio annuale);
– alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (premio annuale).
Tra i versamenti oggetto di sospensione dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre al 30 settembre 2017 rientrano, altresì, le rate mensili, nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’Istituto, in corso rispettivamente alla data del 24 agosto e del 26 ottobre 2016.
Per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
La sospensione non si applica a eventuali inadempienze (omissioni o evasioni) antecedenti la data del 24 agosto 2016 ovvero la data del 26 ottobre 2016, pertanto in tali casi, ai fini della regolarità contributiva, deve essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 riguardante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”.
Ad integrazione della circolare Inail 41/2016, si precisa che qualora il debitore al fine di regolarizzare le predette inadempienze presenti istanza di rateazione, per i debiti non iscritti a ruolo potrà essere concessa la rateazione, sussistendone i presupposti. Il pagamento della rata provvisoria e delle successive rate non rientra nell’ambito applicativo della sospensione disposta dalla legge. In tali casi si applica l’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, secondo cui la regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail e dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.
Per i debiti iscritti a ruolo la regolarità può essere attestata in presenza del provvedimento di concessione della rateazione da parte dell’Agente della riscossione, in applicazione del medesimo articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
I versamenti correnti in scadenza dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, incluse le rateazioni in corso alla data degli eventi sismici, rientrano al contrario nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, lettera b) del predetto decreto, secondo cui la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
Per quanto riguarda i versamenti per l’assicurazione obbligatoria “casalinghe/i”, ricade nel periodo di sospensione il termine del 31 gennaio 2017 per il pagamento del premio annuale di 12,91 euro relativo al rinnovo dell’assicurazione per il 2017. Come già precisato nella circolare Inail 41/2016 i soggetti che nell’applicativo “Lavoro domestico” risultavano residenti alla data del sisma del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all’allegato 1 sono stati esclusi dalla spedizione della lettera per il rinnovo dell’assicurazione per l’anno 2017.
In caso di indebita fruizione della sospensione, accertata a seguito dei controlli disposti dall’Istituto, l’importo dei premi sarà recuperato con applicazione delle sanzioni civili previste dalla normativa vigente.
- c) Adempimenti sospesi
Per quanto riguarda gli adempimenti, la sospensione si applica al termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 28 febbraio 2017 e a quello per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017 fissato al 16 febbraio 2017.
Sono sospesi inoltre i termini per la presentazione delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari già descritti ricadenti rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 e dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017.
Come già precisato nella circolare Inail 41/2016, le aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni assicurative possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma, mentre devono inviare la denuncia annuale di tutte le retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2016 entro il 28 febbraio 2017 e le altre denunce periodiche riguardanti i premi speciali entro le scadenze previste.
Analogamente, le aziende plurilocalizzate con Sedi operative sia nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sia al di fuori di detti territori, possono sospendere soltanto i versamenti dei premi riferiti alle posizioni assicurative territoriali (Pat) ubicate nei Comuni colpiti e devono inviare la denuncia annuale delle retribuzioni effettivamente corrisposte per l’anno 2016 indicando le retribuzioni per tutte le Pat nonché le altre denunce periodiche riguardanti i premi speciali entro le scadenze previste.
Entro il 16 febbraio 2017 i datori di lavoro in discorso devono inviare anche le eventuali comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte.
- d) Modalità di sospensione
Per quanto riguarda la sospensione per il sisma del 24 agosto 2016 si fa integrale rinvio alla circolare Inail 41/2016 e alla modulistica a essa allegata.
Con riferimento agli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, per usufruire della sospensione:
– i soggetti operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni indicati nell’allegato 2, esclusi quelli di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto devono trasmettere via Pec alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare;
– i singoli soggetti danneggiati operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 devono trasmettere via Pec alla Sede Inail competente la dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con cui dichiarano l’inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare.
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti sono in corso di predisposizione in GRA web ulteriori codici di agevolazione che le Sedi devono inserire sulle Pat interessate una volta acquisita la domanda di sospensione ovvero la dichiarazione di inagibilità.
- e) Ripresa degli adempimenti e della riscossione dei premi sospesi
Nessuna modifica è stata apportata dalla legge di conversione all’articolo 48, comma 13, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, riguardante la ripresa degli adempimenti e dei versamenti.
La norma dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi dell’articolo 48, sono effettuati entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017. Pertanto, come già indicato nella circolare Inail 41/2016, i termini di ripresa degli adempimenti e dei versamenti risultano fissati come segue:
– entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per l’anno 2017;
– entro il 16 ottobre 2017 deve essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017;
– entro il 16 ottobre 2017 deve essere presentata la domanda per usufruire della rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo e deve essere pagata la prima rata;
– entro il 30 ottobre 2017 devono essere presentate le denunce retributive per l’autoliquidazione 2016/2017 e tutte le altre denunce periodiche per la determinazione dei premi speciali unitari, non presentate per effetto della sospensione;
– entro il 30 ottobre 2017 devono essere riavviati i piani di ammortamento e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente in scadenza dopo il termine di sospensione.
I soggetti beneficiari della sospensione che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente utilizzando il modulo allegato, che sostituisce anche il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 41/2016, nel quale deve essere indicato l’ammontare complessivamente dovuto e il numero delle rate, in modo che le Sedi possano verificarne la correttezza.
In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Fermo restando che la prima rata deve essere versata entro il 16 ottobre 2017, i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il giorno sedici di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati.
E’ comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.
Per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria “casalinghe/i”, il pagamento del premio annuale di 12,91 euro relativo al rinnovo dell’assicurazione per il 2017 deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2017. A tal fine agli assicurati residenti nei Comuni di cui all’allegato 1 sarà recapitato in tempo utile l’avviso di pagamento con relativo bollettino, che consente di effettuare il versamento anche con il servizio online pagoPA. Agli assicurati residenti nei Comuni di cui all’allegato 2 è stato già recapitato l’avviso di pagamento per il rinnovo 2017, che dovrà essere utilizzato per effettuare il versamento entro il 30 ottobre 2017.
- f) Modalità di versamento dei premi sospesi
Alla ripresa dei versamenti nel modello F24, sezione Altri enti previdenziali e assicurativi, devono essere indicati a seconda dei casi i numeri di riferimento di seguito esposti, correlati ai codici di sospensione che le Sedi devono inserire sulle Pat interessate e differenziati in base alle modalità di recupero dei premi sospesi e alla data di decorrenza della sospensione:
Numero di riferimento da indicare in F24 | Codice di sospensione Pat | Modalità di recupero | Categoria datore di lavoro – Comuni in cui operava il soggetto alla data degli eventi sismici/decorrenza sospensione |
---|---|---|---|
999169 | 169 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni dell’allegato 1 |
999170 | 170 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni dell’allegato 1 |
999171 | 171 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni dell’allegato 1 |
999172 | 172 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni dell’allegato 1 |
999173 | 173 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto |
999174 | 174 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto |
999175 | 175 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto |
999176 | 176 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto |
999177 | 177 | Unica soluzione entro il 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda. |
999178 | 178 | Rateale in massimo 18 rate mensili dal 16/10/2017 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda. |
Tutti i codici di sospensione, inclusi i codici 169, 170, 171 e 172 già comunicati con la circolare Inail 41/2016, sono ancora in corso di predisposizione da parte della Direzione centrale organizzazione digitale.
Ulteriori novità rilevanti a fini contributivi
L’articolo 48, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione ha disposto che fino al 31 dicembre 2016, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti Comuni.
L’articolo 14, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di termini” ha prorogato il termine del 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.
Allegato 1
Modulo sospensione sisma legge 229/2016
Allegato 2
Modulo rateazione sisma legge 229/2016
Allegato 3
Modulo sospensione sisma legge 229/2016 art.1, c.1
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