INAIL – Circolare 25 gennaio 2019, n. 3
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio. Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi
Quadro normativo
– Legge 15 dicembre 2016, n. 229: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”. Articolo 48, commi 13 e 14.
– Legge 7 aprile 2017, n. 45: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”. Articolo 11, comma 2 e articolo 18-undecies, comma 1, lettera f) e comma 2.
– Legge 21 giugno 2017, n. 96: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Articolo 43, comma 2.
– Legge 4 dicembre 2017, n. 172: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie”. Articolo 2, comma 7.
– Legge 24 luglio 2018, n. 89: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. Articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2.
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, commi 991 e 994.
– Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41: “Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.
– Circolare Inail 24 gennaio 2017, n. 5: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi”.
– Circolare Inail 3 luglio 2017, n. 24: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Estensione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017”.
– Circolare Inail 19 dicembre 2017, n. 53: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi. Ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41”.
– Circolare Inail 30 luglio 2018, n. 32: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi”.
Premessa
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha nuovamente modificato il termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Si forniscono le indicazioni operative, sia per il versamento in unica soluzione, sia per la rateizzazione.
Per quanto riguarda le disposizioni non modificate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 si fa integrale rinvio alle precedenti circolari.
Nuovo termine per l’effettuazione dei versamenti sospesi
L’articolo 1, comma 991, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l’articolo 48, comma 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
A seguito delle modifiche normative intervenute il testo del predetto articolo 48, comma 13, in vigore dal 1° gennaio 2019, è il seguente:
Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 1° giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di centoventi rate mensili di pari importo, a decorrere dal 1° giugno 2019; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (NOTA 1).
A seguito della normativa descritta il versamento in unica soluzione dei premi sospesi deve essere effettuato entro il 1° giugno 2019.
Entro il 1° giugno 2019 deve essere effettuato anche il versamento della prima rata in caso di pagamento rateizzato, fino a un massimo di centoventi rate mensili di pari importo.
Sempre entro il 1° giugno 2019 devono essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e tutte le rate sospese devono essere versate unitamente alla prima rata corrente.
I soggetti che intendono effettuare i versamenti in forma rateale devono presentare apposita domanda alla Sede Inail competente, utilizzando il modulo allegato 1, che sostituisce il modulo di rateazione allegato alla circolare Inail 30 luglio 2018, n. 32.
In caso di pagamento rateale, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. La prima rata deve essere versata entro il 1° giugno 2019 e i successivi pagamenti devono essere effettuati entro il primo giorno di ogni mese.
E’ comunque facoltà degli interessati estinguere anticipatamente in qualsiasi momento la rateazione ex lege e versare in unica soluzione le somme dovute.
Alla ripresa dei versamenti, nel modello F24, sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, devono essere indicati a seconda dei casi i numeri di riferimento indicati nell’allegato 2.
Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e dell’attività esecutiva fino al 31 dicembre 2019
L’articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l’articolo 11, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sostituendo le parole dal 1° gennaio 2019 con le parole dal 1° gennaio 2020.
Per effetto di tale modifica, il nuovo testo della suddetta disposizione è il seguente:
Nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Anche tale disposizione si applica ai Comuni di cui all’allegato 2-bis (NOTA2). Pertanto in tutti i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, incluso l’Inail.
—
(1) Articolo 48, comma 14, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e articolo 18-undecies, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 45 di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.
(2) Articolo 18-undecies, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 45.
Allegato 1
Domanda di rateizzazione dei versamenti dei premi assicurativi Eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017
Da inviare via PEC alla Sede competente entro il 1° giugno 2019
(Testo dell’allegato)
Allegato 2
Elenco numeri di riferimento da indicare in F24
Periodo di sospensione | Numero di riferimento da indicare in F24 | Codice disospensione Pat | Modalità di recupero | Categoria soggetti e Comuni colpiti |
---|---|---|---|---|
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017 | 999169 | 169 | Unica soluzione entro il 1/6/2019 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1 |
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017 | 999170 | 170 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1 | |
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017 | 999171 | 171 | Rateale in massimo 120 rate mensili dal 1/6/2019 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1 |
Dal 24/8/2016 al 30/9/2017 | 999172 | 172 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 24/8/2016 nei Comuni dell’allegato 1 | |
Dal26/10/2016 al 30/9/2017 | 999173 | 173 | Unica soluzione entro il 1/6/2019 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999174 | 174 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto | |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999175 | 175 | Rateale in massimo 120 rate mensili dal 1/6/2019 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999176 | 176 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni dell’allegato 2 esclusi Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto | |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999177 | 177 | Unica soluzione entro il 1/6/2019 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoletoinclusi nell’allegato 2 che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda. |
Dal 26/10/2016 al 30/9/2017 | 999178 | 178 | Rateale in massimo 120 rate mensili dal 1/6/2019 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 26/10/2016 nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto inclusi nell’allegato 2 che hanno trasmesso all’Inail la dichiarazione di inagibilità del fabbricato, studio professionale o azienda. |
Dal 18/1/2017 al 30/9/2017 | 999179 | 179 | Unica soluzione entro il 1/6/2019 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis |
999180 | 180 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis | ||
999181 | 181 | Rateale in massimo 120 rate mensili dal 1/6/2019 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis | |
999182 | 182 | Datori di lavoro privati e lavoratori autonomi assistiti da professionisti operanti alla data del 18/1/2017 nei Comuni dell’allegato 2-bis |
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