INAIL – Circolare 28 dicembre 2020, n. 47
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2020 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 116, comma 3, e successive modificazioni: minimale e massimale di rendita.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articolo 11, comma 1: rivalutazione delle rendite.
– Decreto 3 agosto 2020, n. 91 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2020, per il settore industria/navigazione di cui alla delibera n. 32 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Inail in data 25 giugno 2020.
– Circolare Inail 23 settembre 2019, n. 25: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2019 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
– Circolare Inail del 6 maggio 2020, n. 18: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2020.”
PREMESSA
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 3 agosto 2020, n. 91 (NOTA 1) rivaluta dello 0,5% le prestazioni economiche erogate dall’Istituto nel settore industria e navigazione con decorrenza 1° luglio 2020 e stabilisce gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 16.636,20 e di euro 30.895,80.
Sulla base di tali importi, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si aggiornano i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 6 maggio 2020, n. 18 (NOTA 2).
Il riepilogo per gli anni 2012 – 2020 di dette retribuzioni convenzionali è illustrato nell’allegato 1.
TIPOLOGIE DI LAVORATORI INTERESSATI
- Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 3):
– detenuti e internati;
– allievi dei corsi di istruzione professionale;
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
– lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
– giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.
Dal 1° luglio 2020 | ||
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | Euro 55,45* |
Mensile | Euro 1.386,35 |
* per arrotondamento del valore di euro 55,454
- Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c. (NOTA 4)
Dal 1° luglio 2020 | ||
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | Euro 55,68* |
Mensile | Euro 1.392,04 |
* per arrotondamento del valore di euro 55,6815
- Lavoratori di società a compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (NOTA 5)
Dal 1° luglio 2020 | |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 gg. Mensili | Euro 1.240,32 (euro 103,36 x 12) |
- Lavoratori dell’area dirigenziale senza contratto part-time (NOTA 5)
Dal 1° luglio 2020 | ||
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | Euro 102,99* |
Mensile | Euro 2.574,65 |
* per arrotondamento del valore di euro 102,986
- Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time (NOTA 7)
Dal 1° luglio 2020 | |
Retribuzione convenzionale oraria | Euro 18,87* |
* euro 102,99:8
- Retribuzione di ragguaglio (NOTA 8)
Dal 1° luglio 2020 | ||
Retribuzione convenzionale | Giornaliera | Euro 55,45* |
Mensile | Euro 1.386,35 |
* per arrotondamento del valore di euro 55,454
- Compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati (NOTA 9)
Dal 1° luglio 2020 | |
Minimo e massimo mensile | Euro 1.386,35 Euro 2.574,65 |
- Retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti (NOTA 10)
Dal 1° luglio 2020 | |
Minimo e massimo mensile | Euro 16.636,20 Euro 30.895,80 |
- Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (NOTA 11)
Dal 1° luglio 2020, la misura del premio annuale a persona aumenta proporzionalmente a euro 2,66 e, quindi, considerando che il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, l’importo dovuto
per la regolazione dell’anno scolastico 2019/2020 risulta uguale a euro 2,65 (calcolato sommando 8/12 di euro 2,65 e 4/12 di euro 2,66).
Pertanto, in ordine al periodo gennaio – ottobre 2020, in sede di regolazione dei premi per il suddetto periodo, non va applicata alcuna integrazione rispetto al premio di euro 2,65 già richiesto.
Si riassumono gli importi da applicare per la regolazione del premio 2019/2020 e per l’anticipo del premio 2020/2021:
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | Premio annuale a persona | Anno scolastico 2019/2020 regolazione | Anno scolastico 2020/2021 anticipo |
Euro 2,65 | Euro 2,66 |
- Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP) (NOTA 12)
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Detto premio speciale è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (NOTA 13).
Anno formativo 2020/2021 | |
Retribuzione minima giornaliera | Euro 55,45 |
Premio speciale unitario annuale | Euro 59,89* |
* per arrotondamento del valore di euro 59,89032
Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa (NOTA 14).
Ne consegue che la misura dell’onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato è rideterminata in euro 46,36 a decorrere dal 1° settembre 2020, data di inizio dell’anno formativo 2020/2021.
—
Note:
(1) Decreto pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale dal 4.12.2020 al 30.6.2021 – Numero repertorio 135/2020.
(2) Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2020”.
(3) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.5.1.
(4) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.5.2.
(5) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.5.3.
(6) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.6.4.
(7) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.6.4.
(8) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.7.
(9) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.8.
(10) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 1.9.
(11) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 2.6.
(12) Cfr Circolare Inail 6 maggio 2020, n. 18, paragrafo 2.10.
(13) Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.
(14) Cfr Circolare Inail 12 febbraio 2018, n. 9.
Allegato 1
RIEPILOGO PER GLI ANNI 2012 – 2020
DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DA VARIARE SECONDO LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE INAIL (NOTA 1)
Tipologie di lavoratori | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||
dal 1.1 | fino al 30.6 | dal 1.7 | fino al 30.6 | dal 1.7 | fino al 30.6 | dal 1.7 | fino al 30.6 | dal 1.7 | fino al 30.6 | dal 1.7 | fino al 30.6 | dal 1.7 | |||||
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita (NOTA 2) | detenuti ed internati | 51,72 | 53,28 | 53,88 | 53,98 | 54,58 | 55,18 | 55,45 | |||||||||
allievi dei corsi di istruzione professionale | |||||||||||||||||
lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità | |||||||||||||||||
lavoratori in tirocini formativi e di orientamento | |||||||||||||||||
lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale | |||||||||||||||||
Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari | 53,98 | ||||||||||||||||
Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c. (NOTA 3) | 51,94 | 53,51 | 54,11 | 54,21 | 54,81 | 55,41 | 55,68 | ||||||||||
Lavoratori di società ex compagnie / gruppi portuali di cui alla legge n. 84/1994 (NOTA 4) | 96,41 x 12 | 99,32 x 12 | 100,44 x 12 | 100,63 x 12 | 101,74 x 12 | 102,86 x 12 | 103,36 x 12 | ||||||||||
Lavoratori dell’area dirigenziale | con contratto part-time (NOTA 5) | 12,01 | 12,37 | 12,51 | 12,53 | 12,67 | 12,81 | 12,87 | |||||||||
senza contratto part-time (NOTA 6) | 96,04 | 98,94 | 100,06 | 100,26 | 101,36 | 102,48 | 102,99 | ||||||||||
—
Note:
(1) Importi in euro.
(2) È indicato l’importo giornaliero (minimale annuale di rendita : 300).
(3) La retribuzione convenzionale giornaliera vale per l’impresa familiare non artigiana.
(4) Fino al 31.12.1995 erano in vigore due distinte retribuzioni convenzionali giornaliere, stabilite con DM 13.11.1987 (v. circolare n. 14/1994).
Dal 1.1.1996 il DM 12.1.1996 stabilisce una sola retribuzione convenzionale giornaliera, da moltiplicare per 12 giorni mensili. La stessa vale per le società non cooperative.
(5) È indicato l’importo della retribuzione convenzionale oraria.
(6) È indicato l’importo giornaliero del massimale di rendita (: 300).
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi - INAIL - Circolare n. 47 del 8 novembre 2023
- INAIL - Circolare 23 settembre 2019, n. 25 - Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2019 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
- INAIL - Circolare 02 settembre 2022, n. 33 - Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2022 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi
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