INAIL – Circolare n. 17 del 10 maggio 2023
Comune di Lampedusa e Linosa – Proroga dei termini dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori – Istruzioni operative
Quadro normativo
– Legge 24 dicembre 2012, n. 234: “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, articolo 52 “Registro nazionale degli aiuti di Stato”, come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115.
– Decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dall’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
– Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, articoli 42-bis e 97.
– Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14: “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, articolo 10, commi 9 e 10.
– Circolare 18 dicembre 2020, n. 45: “Comune di Lampedusa e Linosa.
Sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori. Istruzioni operative.
Premessa
L’articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto a favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Tali versamenti potevano essere effettuati nel limite del 40% dell’importo dovuto senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 21 dicembre 2020 previa presentazione di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Il successivo comma 1-bis del citato articolo 42-bis ha altresì previsto “Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40 per cento di cui al comma 1 si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura. I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.”
Con circolare 18 dicembre 2020 n. 45 sono state date specifiche istruzioni in merito ai beneficiari della sospensione, all’individuazione della posizione assicurativa territoriale nonché alle modalità di versamento dei premi sospesi, nel limite del 40% dell’importo dovuto.
Da ultimo, l’articolo 10, comma 9 (NOTA 1), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (allegato 1), ha prorogato il termine dei versamenti di cui al citato articolo 42-bis:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.
Il successivo comma 10 (NOTA 2) ha disposto che i predetti versamenti possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro i termini individuati dal comma 9 ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9.
Lo stesso comma 10 dispone, altresì, che le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 3), si forniscono le istruzioni operative per la fruizione da parte dei soggetti assicuranti del beneficio della proroga della sospensione previsto dalla normativa richiamata.
A. Sospensione dei termini relativi ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Come precisato con circolare 18 dicembre 2020, n. 45, sono sospesi i versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020.
I beneficiari della sospensione sono i soggetti assicuranti con posizione assicurativa territoriale, individuata dalla sede operativa, ossia la sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante, ricadente alla data del 9 settembre 2020 nel Comune di Lampedusa e Linosa, data di entrata in vigore del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111.
In tal senso va inteso, in analogia a quanto operato per altre agevolazioni, il richiamo dell’articolo 42-bis comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
Ciò in quanto la ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei suddetti territori, escludendo dall’agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nel comune di Lampedusa e Linosa risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.
La norma sopra richiamata ha previsto, inoltre, che il versamento dei premi sospesi doveva essere effettuato, nel limite del 40% dell’importo dovuto, in unica soluzione entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
L’articolo 10, commi 9 e 10 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 ha ora previsto la riapertura al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute, e al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute, dei termini dei versamenti dei premi sospesi, in scadenza dal 1° gennaio 2018 al 21 dicembre 2020, nel limite del 40% dell’importo dovuto.
Per espressa previsione normativa non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (NOTA 4).
I versamenti dei premi sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un’unica soluzione entro i termini individuati ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme dovute al 30 giugno 2023, e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme dovute al 30 novembre 2023.
In caso di rateizzazione, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro e la prima rata deve essere versata entro i termini stabiliti.
B. Riduzione al 40% dei premi assicurativi sospesi nel limite de minimis
La riduzione al 40% dell’importo dovuto in favore dei soggetti che svolgono attività economica, come già chiarito con la circolare 18 dicembre 2020, n. 45, si applica nel rispetto (NOTA 5):
a) del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (NOTA 6), secondo cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, fermo restando che tale importo complessivo non può superare 100.000 euro se l’impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada;
b) del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (NOTA 7), secondo cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, non può superare 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
c) del regolamento (UE) n. 717/2014, della Commissione, del 27 giugno 2014 (NOTA 8), secondo cui l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’impresa unica nel settore della pesca e dell’acquacoltura non può superare 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti de minimis, come definiti dai citati regolamenti, devono essere registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera b) della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni” (NOTA 9).
La sospensione dei versamenti in discorso rientra tra gli aiuti cosiddetti “automatici” cioè non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione la cui disciplina è riportata all’articolo 10 del citato regolamento.
Come accaduto in applicazione dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, per le nuove richieste di agevolazione, l’Inail, in qualità di Soggetto concedente (NOTA 10), provvederà a registrare gli aiuti individuali nel predetto Registro nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario, cioè entro il 31 dicembre 2024. Gli aiuti individuali assumeranno quindi quale data di concessione quella in cui sarà effettuata la registrazione (NOTA 11).
Tale data è utilizzata dal Registro nazionale aiuti per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis (NOTA 12), concessi, nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso (NOTA 13), nel quale è effettuata la registrazione.
In esito alla Visura Aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti consente la registrazione qualora l’importo dell’aiuto individuale per il quale è in corso la registrazione è pari o inferiore all’importo dell’aiuto concedibile, determinato sulla base dei dati risultanti dalla visura stessa e rilascia il «Codice Concessione RNA – COR». Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice e non consente la registrazione dell’aiuto individuale qualora l’importo dello stesso sia superiore all’importo dell’aiuto concedibile, ferma restando la possibilità di effettuare la registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile (NOTA 14).
L’impossibilità di registrazione dell’aiuto per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente determina l’illegittimità della fruizione (NOTA 15) con conseguente obbligo dell’Inail di recuperare l’importo dell’aiuto individuale fruito.
C. Comunicazione delle sospensioni dei versamenti da parte degli interessati
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate (NOTA 16), con il modello approvato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate con provvedimento del 5 aprile 2023, n.120706/2023 (allegato 2).
La comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 e può essere trasmessa direttamente dal contribuente o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (NOTA 17).
La comunicazione sottoscritta con firma digitale o la copia analogica della comunicazione sottoscritta con firma autografa deve essere inviata tramite il servizio Consegna documenti e istanze disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, seguendo il percorso Servizi > Istanze, Comunicazioni e certificati > Consegna documenti e istanze. A tal fine l’utente dopo aver selezionato la voce Nuova Consegna nella sezione Motivazione, seleziona la categoria e la voce Agevolazione versamenti Lampedusa e Linosa DL 198 2022. La comunicazione è automaticamente indirizzata alla Direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle entrate.
La suddetta comunicazione deve essere inviata da coloro che non hanno presentato la prima comunicazione entro il 21 dicembre 2020, ovvero da coloro che l’hanno presentata ma non hanno adempiuto interamente agli obblighi di versamento. Inoltre, in caso di errore o di integrazione, è possibile presentare la comunicazione, in sostituzione di quella precedentemente inviata; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Le comunicazioni pervenute alla Direzione provinciale di Agrigento dell’Agenzia delle entrate saranno da questa trasmesse alla sede Inail di Agrigento, competente per territorio (tramite PEC all’indirizzo agrigento@postacert.inail.it, ovvero, attraverso mezzi alternativi individuati dalle strutture operative coinvolte).
La comunicazione è composta dal frontespizio e dai quadri A, B, C, D, E, che contengono i dati relativi all’ammontare dovuto, all’importo versato e all’importo da versare per ciascun tributo, ritenuta, contributo previdenziale e assistenziale e premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (allegato 3).
In particolare nel QUADRO D -INAIL devono essere riportate le informazioni relative alla sospensione dei premi assicurativi Inail.
Il quadro si compone di due sezioni:
1. sezione I, dove deve essere indicato l’importo dei premi non iscritti a ruolo a cui si applica l’agevolazione;
2. sezione II, dove deve essere indicato l’importo dei premi e relativi accessori iscritti a ruolo, scaduti nel 2018, nel 2019 e nel 2020 a cui si applica l’agevolazione.
La sezione I deve essere compilata come segue:
– Codice Sede: indicare il codice identificativo della sede Inail competente per territorio, composto sempre di cinque numeri, che deve essere indicato anche nel modello F24, reperibile sul sito www.inail.it – Chi siamo – Struttura organizzativa
– Uffici territoriali ovvero pubblicato nel sito dell’Agenzia delle entrate all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it., elenco dei “Codici sede INAIL”;
– Codice ditta: indicare il Codice ditta Inail, composto da un massimo di 9 numeri, indicato in tutte le comunicazioni notificate al contribuente/soggetto assicurante;
– PAT: indicare la Posizione Assicurativa Territoriale Inail, composta da un massimo di 9 numeri, correlata alla sede dei lavori/sede operativa, istituita per l’assicurazione dei lavoratori ivi operanti;
– Numero di riferimento: indicare il numero di riferimento, composto da 6 numeri, corrisponde al numero della richiesta di pagamento da utilizzare per la compilazione del modello F24. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in discorso sono previsti quattro distinti numeri di riferimento:
1. 999265: per indicare l’importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in unica soluzione al 30 giugno 2023 e del restante 50% in unica soluzione al 30 novembre 2023;
2. 999266: per indicare l’importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in unica soluzione al 30 giugno 2023 e del restante 50% in massimo ventiquattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 novembre 2023;
3. 999267: per indicare l’importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in massimo quattro rate di pari importo con pagamento della prima rata al 30 giugno 2023 e del restante 50% in unica soluzione entro il 30 novembre 2023;
4. 999268: per indicare l’importo di tutti i versamenti di premi e accessori sospesi ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, come modificato dall’articolo 10, commi 9 e 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in scadenza dal 1.1.2018 al 21 dicembre 2020 e la modalità di pagamento del 50% in massimo quattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2023 e del restante 50% in massimo ventiquattro rate di pari importo con pagamento della prima rata entro il 30 novembre 2023.
Nella sezione II devono essere riportati i numeri delle cartelle di pagamento nelle quali sono inclusi i premi scaduti nel 2018, nel 2019 e nel 2020 che l’Inail ha già iscritto a ruolo anch’essi oggetto della riduzione al 40%.
D. Istruzioni per il versamento del 40%
Gli importi riferiti ai debiti non iscritti a ruolo, riportati nella sezione I del QUADRO D – INAIL della comunicazione approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023, n.120706/2023, campo “Importo da versare”, devono essere effettuati con il modello F24, indicando nel campo “numero di riferimento”, a seconda dei casi 999265, 999266, 999267, 999268 come da istruzioni allegate alla comunicazione (allegato 4).
I debiti iscritti a ruolo riportati nella sezione II del QUADRO D – INAIL devono essere versati direttamente all’Agente della riscossione.
—
Note:
(1) Articolo 10, comma 9, del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14: “9. Il termine dei versamenti di cui all’articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato:
a) al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50 per cento delle somme dovute;
b) al 30 novembre 2023, per il restante 50 per cento delle somme dovute.
(2) Articolo 10, comma 10, del decreto legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14: “10. I versamenti di cui al comma 9 non comportano l’applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un’unica soluzione entro i termini individuati al medesimo comma ovvero mediante rateizzazione, rispettivamente fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera a), e fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo per le somme di cui alla lettera b). In caso di rateizzazione, la prima rata deve essere versata entro i termini individuati al comma 9. Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati ai sensi del comma 9 sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
(3) Nota dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali protocollo 0003971 de 4 maggio 2023.
(4) Articolo 42-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126.
(5) Articolo 42-bis, comma1-bis, primo periodo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126.
(6) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica fino al 31 dicembre 2020.
(7) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo. Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica fino al 31 dicembre 2020.
(8) Regolamento (UE) n.717/2014, della Commissione, del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura. Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2014, si applica fino al 31 dicembre 2020.
(9) L’articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 stabilisce che “L’inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 (riguardanti la trasmissione delle informazioni sugli aiuti individuali al Registro Nazionale aiuti di Stato al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione e all’erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis») nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d’ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti”. L’articolo 17, comma 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 stabilisce che “restano ferme le responsabilità previste dall’articolo 52, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per il caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento”. L’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto che “In considerazione dell’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’attuale emergenza da COVID-19, e tenuto conto dell’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi, in deroga all’articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell’articolo 17, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l’inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, comma 1, 3 e 7 secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione degli aiuti medesimi”.
(10) Articolo 1, comma 1, lettera r), decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.
(11) Articolo 10, comma1, primo periodo, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115.
(12) Articolo 10, comma 1, terzo periodo, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115.
(13) Articolo 14, comma 3, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.
(14) Articolo 14, comma 4, secondo periodo, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115.
(15) Articolo 10, comma 4, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n.115.
(16) Articolo 10, comma 10, secondo periodo, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
(17) Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, articolo 3, comma 3: Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Allegato 1
(Art. 10 del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198)
Allegato 2
(AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 05 aprile 2023, n. 120706)
Allegato 3
(AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 05 aprile 2023, n. 120706 – Modello)
Allegato 4
(AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 05 aprile 2023, n. 120706 – Istruzioni)
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