INAIL – Circolare n. 25 del 16 settembre 2024

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti – Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024

Quadro normativo

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.

– Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.

– Legge 20 febbraio 1958, n. 93: “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.” Articolo 8 (NOTA 1)

– Legge 27 dicembre 1975, n. 780: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”. Articolo 8.

– Legge 10 maggio 1982, n. 251: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 5.

– Legge 28 febbraio 1986, n. 41: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”. Articolo 20, commi 3, 4 e 6.

– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″. Articoli 11 e 13.

– Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000: “Approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”.

– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, comma 1126, lettera i), recante disposizioni in materia di assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), disciplinato dall’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

– Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 29 maggio 2024, n. 20: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti con decorrenza 1° luglio 2024”.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 5 luglio 2024, n. 111, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2024, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 5 luglio 2024, n. 113, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2024, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per medici radiologi esposti a radiazioni ionizzanti.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2024, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria e navigazione.

– Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.

– Circolare Inail 12 settembre 2023, n. 40: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2023”.

– Circolare Inail 6 dicembre 2023, n. 54: “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2023”.

Premessa

L’articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1985, la retribuzione media giornaliera di cui all’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all’articolo 234 del medesimo Testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

Il comma 4 della menzionata legge 28 febbraio 1986, n. 41, prevede, inoltre, che la retribuzione annua di cui all’articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, come modificato dall’articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68 e dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità.

Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

L’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha poi disposto che, con effetto dall’anno 2000, qualora non intervenga la suddetta variazione non inferiore al 10%, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente (NOTA 2), con decorrenza dal 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.

Le disposizioni sopra descritte si applicano anche per la rivalutazione delle prestazioni economiche dovute ai medici esposti a radiazioni ionizzanti, calcolate sulla retribuzione annua convenzionale (NOTA 3).

In base a quanto previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Per l’anno 2023, non essendosi verificata la suddetta condizione prevista dall’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relative ai settori industria, navigazione e agricoltura è stata approvata dai decreti ministeriali 21 giugno 2023, n. 88 e n. 89, con decorrenza 1° luglio 2023 e, con la medesima decorrenza, con decreto ministeriale 31 ottobre 2023, n. 132, sono state approvate la determinazione della retribuzione convenzionale e la rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici per le malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Anche per l’anno 2024, non essendosi verificata la suddetta condizione, la rivalutazione in questione è stata effettuata, con decorrenza dal 1° luglio 2024, sulla base della variazione percentuale del 5,4% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2022 e il 2023, così come previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

La relativa proposta è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 29 maggio 2024, n. 20, e approvata con i decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 111, n. 113 e n. 114, relativi, rispettivamente, al settore agricoltura, alle prestazioni economiche per medici esposti a radiazioni ionizzanti e al settore industria, compresa navigazione (allegati 1, 2 e 3).

Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.

  1. Prestazioni economiche

1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.

Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 96,47 (NOTA 4).

Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:

Retribuzione annua minimaeuro 20.258,70
Retribuzione annua massimaeuro 37.623,30

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 96,47) e della retribuzione annua minima (euro 20.258,70), la retribuzione annua massima è così fissata (NOTA 5):

Comandanti e capi macchinistieuro 54.177,55
Primi ufficiali di coperta e di macchinaeuro 45.900,43
Altri ufficialieuro 41.761,86

Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 30.577,54 (NOTA 6).

Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:

Lavoratori subordinati a tempo determinatoRetribuzione annua convenzionale

euro 30.577,54

Lavoratori subordinati a tempo indeterminatoRetribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:

minimo euro 20.258,70

massimo euro 37.623,30

Lavoratori autonomiRetribuzione annua convenzionale

euro 20.258,70 (NOTA 7)

Per i medici esposti a radiazioni ionizzanti la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 66.366,14.

1.2 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE

Nei settori industria e navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 12.240,02 (NOTA 8).

Per medici esposti a radiazioni ionizzanti l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 66.366,14 (NOTA 9), secondo le seguenti percentuali:

– un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti, di cui al comma 2 dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

– un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti, di cui al comma 2 dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

– un sesto negli altri casi.

1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA

I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato (NOTA 10) 

Retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 50,59

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Lavoratori autonomiRetribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 56,87 (NOTA 11)

1.4 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA

L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a euro 667,12.

1.5 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI

Gli importi degli assegni continuativi (NOTA 12), rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:

INABILITÀ (%)SETTORE INDUSTRIASETTORE AGRICOLTURA
Da 50 a 59euro 374,32euro 468,85
Da 60 a 79euro 525,18euro 654,26
Da 80 a 89euro 975,08euro 1.123,25
Da 90 a 100Euro 1.502,25euro 1.591,84
100 + a.p.c.euro 2.170,21euro 2.259,30
  1. Riliquidazione delle prestazioni in corso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri (allegato 4).

2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

Per l’anno 2022 e precedenti1,054
Per l’anno 2023 e I semestre 20241,000

In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a tempo determinatoRetribuzione annua convenzionale euro 30.577,54 (NOTA 13)
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria:

minimo euro 20.258,70

massimo euro 37.623,30

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993Retribuzione annua convenzionale euro 30.577,54
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993Retribuzione minimale del settore industria euro 20.258,70 (NOTA 14)

2.2 INTEGRAZIONE RENDITA

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2023 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.

  1. Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione

Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:

  1. a) rendite escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale (NOTA 15);
  2. b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti (NOTA 16), elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2024, dovranno essere adeguati (NOTA 17) alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (NOTA 18) al 1° luglio 2024;
  3. c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).

3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE

Con effetto dall’anno 2006 (NOTA 19) è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di dicembre 2024, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; qualora le verifiche non siano state effettuate le prestazioni verranno azzerate nello stesso mese.

3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. INDAGINE ANAGRAFICA.

Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali del 5 luglio 2024, n. 111, n. 113 e n. 114 sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di dicembre 2024.

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE

Per consentire in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti, vanno riferiti al 1° luglio 2024.

Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l’apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.

Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.

Note:

(1) Come sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251

(2) Cfr articolo 11, primo comma, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

(3) Le retribuzioni contrattuali prese a riferimento sono quelle determinate dal CCNL dei medici radiologi ospedalieri, e in particolare quelle spettanti alla qualifica “Dirigente medico neo assunto”, cioè con anzianità di servizio inferiore a cinque anni

(4) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 1

(5) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 2.

(6) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 111, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.

(7) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori del settore industria.

(8) Dal 1° gennaio 2019, importo pari a euro 10.000,00, ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, lettera i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

(9) Ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 93.

(10) Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.

(11) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d)

(12) Si tratta, in particolare, degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 e 235 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che, ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite

(13) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.

(14) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

(15) Allegato 4: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.

(16) Legge 5 maggio 1976, n. 248.

(17) Legge 10 maggio 1982, n. 251.

(18) Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41

(19) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778

Allegato 1

(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 05 luglio 2024, n. 111)

Allegato 2

(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 05 luglio 2024, n. 113)

Allegato 3

(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 05 luglio 2024, n. 114)

Allegato 4

(testo dell’allegato)