INAIL – Circolare n. 29 del 20 maggio 2025
Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi – Determinazione per l’anno 2025
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 32, 41, 42, 68, 116 (comma 3), 118.
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797: “Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari”, art. 35.
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602: “Riassetto previdenziale e assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e enti medesimi”. Artt. 1, 5 e 7.
– Legge 3 giugno 1975, n. 160: “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale”. Art. 22, comma 1.
– Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537: “Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni”. Art. 1 e allegate Tabelle A e B.
– Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638: “Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni limiti”. Art. 7, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
– Legge 26 luglio 1984, n. 413: “Previdenza marinara”. Art. 13.
– Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: “Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)” e successive modificazioni, artt. 50 e 51.
– Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: “Disposizioni urgenti in materia contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei Patronati”. Art. 1, commi 1 e 2.
– Legge 28 dicembre 1995, n. 549: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. Art. 2, comma 25.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 144/1999”. Artt. 4, 5, 6, 8 e 11.
– Legge 3 aprile 2001, n. 142 come modificata dall’art. 9 della legge 14 febbraio 2003, n. 30: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”. Artt. 1, 4 e 6.
– Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423: “Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale per i soci di cooperative di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, a norma dell’art. 4, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142”.
– Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81: “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
– Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
– Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l’approvazione, – come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale n. 43 del 30 gennaio 2019 – della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria e navigazione con decorrenza dal 1° luglio 2024. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2024.
– Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 16 gennaio 2025: “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all’estero”.
– Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2024”.
– Circolare Inail 3 settembre 2024, n. 23: “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2024 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi”.
– Circolare Inail 27 febbraio 2025, n. 20: “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2025”.
INDICE
- PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.
Premessa
1.1 Retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti
1.1.1 Minimale contrattuale
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
1.3.1 Operai agricoli
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana
1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente
1.4 Retribuzioni convenzionali
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2025
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
1.5.1 Lavoratori con contratto part time
1.5.2 Lavoratori dell’area dirigenziale
1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio, n. 413)
1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, (NOTA 1) soci di cooperative di pesca, cooperative di servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
1.5.5 Lavoratori autonomi – Riders
1.5.6 Lavoratori a domicilio
1.5.7 Lavoratori subordinati addetti ai servizi domestici e familiari
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
1.6.3 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis Codice civile
1.6.4 Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2
1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
1.7 Retribuzione di ragguaglio
1.8 Lavoratori parasubordinati
1.9 Lavoratori subordinati sportivi
1.10 Lavoratori dello spettacolo autonomi
- SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
Premessa
2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano
2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)
2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5)
2.4 Medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
2.5 Soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del Fondo art. 1, comma 312, legge 28 dicembre 2015, n. 208
2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
2.7 Soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)
- PRIMA SEZIONE: Premi ordinari
Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2025.
Premessa
I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
– il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata (NOTA 2);
– l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
– retribuzione effettiva (NOTA 3);
– retribuzione convenzionale (NOTA 4);
– retribuzione di ragguaglio (NOTA 5).
1.1 RETRIBUZIONE EFFETTIVA – MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI
La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori è costituita
dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli art. 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) e art. 29 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 6)
Ai fini del calcolo del premio, detta retribuzione non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dalla legge, come di seguito precisato.
In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto, mensilmente:
- delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale (NOTA 7);
- dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all’indice del costo della vita accertato dall’Istat – minimale di retribuzione giornaliera (NOTA 8).
Allo scopo, la retribuzione contrattuale deve essere rapportata a giorno e, conseguentemente, va divisa per i giorni lavorativi mensili da retribuire, ottenendo così la retribuzione contrattuale media giornaliera.
Si deve quindi scegliere l’importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale come sopra calcolato e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera, di conseguenza:
– se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare, se superiore, la retribuzione effettiva (NOTA 9) del mese considerato;
– se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.
Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima ai fini del calcolo del premio assicurativo è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale (cfr successivo paragrafo 1.1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (cfr successivo paragrafo 1.1.2).
1.1.1 Minimale contrattuale (NOTA 10)
La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo (NOTA 11).
La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera di seguito riportato.
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera (NOTA 12)
I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.
Detti limiti minimi di retribuzione giornaliera devono essere adeguati, ove inferiori, al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e aggiornato in base all’indice Istat (NOTA 13).
Per l’anno 2025 la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’Istat, è stata pari a 0,8 %.
Ne consegue che per l’anno 2025 il limite minimo di retribuzione giornaliera è uguale a euro 57,32, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2025 di euro 603,40 mensili.
Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 1 (NOTA 14).
Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 57,32.
Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni riportate al successivo paragrafo 1.3.
1.2 LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2025 (NOTA 15):
| Anno 2025 | Euro | ||
| Limite minimo | giornaliero | per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti | 57,32 |
| mensile (x 26) | 1.490,32 | ||
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
Il minimale di euro 57,32 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita (NOTA 16) (uguale a euro 67,53: cfr paragrafo 1.6.2), poiché l’uno prescinde dall’altro.
Nell’ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
1.3 RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL’ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO
Si riportano di seguito le retribuzioni escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero:
1.3.1 Operai agricoli
Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli (NOTA 17) è aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale (NOTA 18).
Per l’anno 2025 il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:
| Anno 2025 | Euro |
| Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli | 50,99 |
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali Si tratta dei trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.).
La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.
1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana (NOTA 19)
La base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale.
Il valore dell’assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro.
Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento.
1.3.4 Indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (NOTA 20)
Su dette indennità i contributi sono versati sul loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo (NOTA 21).
La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal Ccnl applicato (NOTA 22).
1.4 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
L’imponibile convenzionale (NOTA 23) è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore (NOTA 24).
L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.
Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite (NOTA 25).
Il criterio per determinare la base convenzionale di calcolo del premio – se non è previsto un imponibile mensile – deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili e annuali, rispettivamente pari a 25 e 300 (NOTA 26).
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento è pari, per l’anno 2025, a euro 31,85 (NOTA 27).
Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera (NOTA 28).
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera (NOTA 29) si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2025
I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono riportati nella seguente tabella:
| Anno 2025 | Euro | |
| Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali | retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 57,32 |
| retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 31,85 | |
Il riepilogo per l’anno 2025 e il riepilogo per gli anni 2016– 2025 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell’allegato 2 e nella tabella dell’allegato 3.
1.5 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE
Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate da specifiche leggi.
1.5.1 Lavoratori con contratto part time (NOTA 30)
La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo (NOTA 31).
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
– si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
– l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).
Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2025 risulta determinata come segue:
| Anno 2025 | Orario normale | Euro |
| Retribuzione oraria minimale | 40 ore settimanali | 57,32 x 6 : 40 = 8,60 |
La retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, a esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base (NOTA 32) – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.
Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono, entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili:
– le ore di effettiva presenza;
– le ore di assenza retribuite in forza di legge o di contratto (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, astensione obbligatoria per maternità, ecc.).
Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (cfr paragrafo 1.5.2 – Lavoratori dell’area dirigenziale).
1.5.2 Lavoratori dell’area dirigenziale (NOTA 33)
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita (NOTA 34).
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° luglio 2024, l’imponibile orario (euro 125,41 : 8), giornaliero (euro 37.623,30 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
| dal 1° luglio 2024 | Euro | |
| Retribuzione convenzionale | oraria | 15,68 |
| giornaliera | 125,41* | |
| mensile | 3.135,28 | |
1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio 198, n. 413)
Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, l’imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti ed è determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (NOTA 35).
Dette tabelle riportano gli importi delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo del premio assicurativo dovuto per gli equipaggi delle navi da pesca che esercitano, rispettivamente, la pesca costiera locale, la pesca costiera ravvicinata, la pesca mediterranea o di altura e la pesca oltre gli stretti o oceanica (NOTA 36).
Attualmente, le tabelle delle retribuzioni convenzionali allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che costituiscono base di calcolo sia per i premi che per le prestazioni economiche dell’Istituto, sono quelle allegate al verbale di rinnovo, sottoscritto il 23 settembre 2022, del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
Si riporta, di seguito, la Tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l’anno 2025 riportate nel citato verbale di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro:
| Decorrenza | da 1.10.2023 (importi in euro) |
| PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA | |
| Comandante/Motorista/Capopesca | 1.612,08 |
| Marinaio | 1.430,03 |
| Giovanotto/Mozzo | 1.248,37 |
| PESCA OLTRE GLI STRETTI | |
| Comandante | 3.646,93 |
| Direttore macchina | 2.814,85 |
| Primo ufficiale | 2.346,45 |
| Secondo ufficiale | 2.085,42 |
| Nostromo | 1.870,09 |
| Marinaio | 1.694,55 |
| Giovanotto | 1.390,96 |
| Mozzo | 1.354,75 |
Per i lavoratori in argomento, la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per 30 la retribuzione mensile sopra riportata (NOTA 37).
Alla stessa stregua delle altre categorie di lavoratori per i quali sono fissate retribuzioni convenzionali, ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera degli equipaggi delle navi da pesca, trova applicazione quello determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (NOTA 38).
Per la categoria in argomento i limiti minimi di retribuzione giornaliera sono riportati nella tabella B dell’allegato 1.
1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, (NOTA 39) soci di cooperative di pesca, cooperative di servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa
A decorrere dal 1° gennaio 2023, per effetto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6 settembre 2022, di approvazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Inail 26 luglio 2022, n. 157, è assoggettata al regime assicurativo ordinario, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (NOTA 40).
L’articolo 1 della suddetta legge individua i requisiti per l’applicazione del particolare regime previsto a favore della piccola pesca. Si tratta dei marittimi previsti all’articolo 115 del Codice della navigazione (NOTA 41) (marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare) che esercitano sia in forma associata che in forma autonoma (cfr successivo paragrafo 2.2) la pesca quale esclusiva o prevalente attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dei motori installati.
In presenza di detti requisiti, l’assicurazione a premio ordinario in argomento opera sia nei confronti dei pescatori che esercitano l’attività in forme associative a carattere cooperativo, sia nei confronti dei pescatori che esercitano l’attività in forme associative diverse da quelle a carattere cooperativo, quali le società di persone (sas, snc), purché non ricorra un vincolo di subordinazione tra soci e impresa (NOTA 42).
Per tali lavoratori il premio è determinato assumendo la retribuzione convenzionale di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, calcolata sulla base di 25 giornate fisse a mese a prescindere dalle giornate di lavoro effettivamente svolte e rivalutata annualmente in base all’indice Istat a norma dell’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (NOTA 43).
| Anno 2025 | Euro | |
| Retribuzione convenzionale | giornaliera | 31,85 |
| mensile (x 25 gg) | 796,00 | |
1.5.5 Lavoratori autonomi – Riders (NOTA 44)
A decorrere dal 1° febbraio 2020, sono soggetti all’obbligo assicurativo i lavoratori autonomi, anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders) (NOTA 45).
Ai fini del calcolo del premio si assume come retribuzione imponibile la retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività (NOTA 46).
Si considera giorno di effettiva attività quello nel quale è stata effettuata dal rider almeno una consegna nell’arco delle 24 ore giornaliere.
Detta retribuzione convenzionale giornaliera non è frazionabile in relazione al numero delle ore lavorate giornalmente dal lavoratore assicurato.
Per l’anno 2025, l’imponibile giornaliero corrisponde al seguente importo:
| Anno 2025 | Euro |
| Retribuzione convenzionale giornaliera | 57,32 |
Questo imponibile convenzionale giornaliero si applica esclusivamente alla specifica ipotesi di lavoro autonomo delineata dall’art. 47-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
1.5.6 Lavoratori a domicilio (NOTA 47)
Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, pari, per l’anno 2025 a euro 31,85 (NOTA 48).
Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, è adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive che è pari, per l’anno 2025, a euro 57,32 (NOTA 49).
1.5.7 Lavoratori subordinati addetti ai servizi domestici e familiari (NOTA 50)
Per l’anno 2025, le nuove fasce di retribuzione, su cui calcolare i contributi dovuti per i lavoratori domestici e da versare all’Inps (NOTA 51), sono riportate nella tabella allegato n. 4.
1.6 RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE
Per particolari categorie di lavoratori possono essere stabiliti con decreto ministeriale appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile. (NOTA 52)
Detto imponibile convenzionale è l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile effettivo.
1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (NOTA 53).
Dette retribuzioni convenzionali sono stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2025, con decreto interministeriale 16 gennaio 2025 (NOTA 54).
Le retribuzioni in argomento sono riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata (NOTA 55). Le stesse si applicano anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita (NOTA 56)
Le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita sono:
– detenuti e internati (NOTA 57);
– allievi dei corsi di istruzione professionale (NOTA 58);
– lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e in attività ai fini di pubblica utilità (NOTA 59);
– lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento (NOTA 60);
– giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari (NOTA 61).
Dal 1° luglio 2024, l’imponibile giornaliero (euro 20.258,70:300) e mensile (x 25 ovvero euro 20.258,70:12) corrisponde ai seguenti importi:
| dal 1° luglio 2024 | Euro | |
| Retribuzione convenzionale | Giornaliera | 67,53* |
| Mensile | 1.688,23 | |
1.6.3 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230- bis Codice civile (NOTA 62)
Per detti soggetti è stabilita una retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 63).
Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all’art. 4, punto 6, del suddetto decreto in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare).
Dal 1° luglio 2024, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi (NOTA 64):
| dal 1° luglio 2024 | Euro | |
| Retribuzione convenzionale | giornaliera | 67,80* |
| mensile | 1.695,10 | |
*per arrotondamento del valore di euro 67,8038
1.6.4 Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (NOTA 65)
Per i soggetti che svolgono attività di facchinaggio nelle aree portuali (NOTA 66) è stabilita (NOTA 67) una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.
Detta retribuzione è da variare a norma dell’art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Dal 1° luglio 2024, l’imponibile mensile (euro 125,87×12) corrisponde al seguente importo:
| dal 1° luglio 2024 | Euro |
| Retribuzione convenzionale mensile (retr. conv. giornaliera x 12 giorni mensili) | 1.510,44 (125,87x 12) |
1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (NOTA 68)
La retribuzione convenzionale giornaliera dovuta per i lavoratori in argomento (NOTA 69) va distinta secondo quanto segue:
– lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2025, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
| Anno 2025 | Euro | |
| Retribuzione convenzionale | giornaliera | 57,32 |
| mensile | 1.433,00 | |
– lavoratori soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2025, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
| Anno 2024 | Euro | |
| Retribuzione convenzionale | giornaliera | 31,85 |
| mensile | 796,00 | |
Il premio ordinario su base convenzionale dovuto per gli addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi (NOTA 70) vale anche per le categorie di cui all’articolo 4, nn. 3, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, compresi i titolari e i soci artigiani, nonché i familiari coadiuvanti del titolare artigiano (NOTA 71).
1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2 (NOTA 72)
I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attività spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti.
Per l’anno 2025, l’imponibile giornaliero (NOTA 73) corrisponde al seguente importo:
| Anno 2025 | Euro |
| Retribuzione convenzionale giornaliera | 57,32 |
1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
Nell’ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail (NOTA 74).
Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all’indice Istat dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.
Qualora l’importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest’ultimo.
La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale o un premio speciale.
Le categorie in argomento sono i familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano e i soci non artigiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, nn. 6 e 7, per i quali, in assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale, si assume come retribuzione imponibile quella effettiva e, in mancanza di quest’ultima, in via residuale, la retribuzione di ragguaglio di cui al successivo paragrafo 1.7 (NOTA 75).
È cura delle Direzioni regionali dell’Istituto predisporre annualmente l’elenco aggiornato delle retribuzioni convenzionali stabilite a livello provinciale per il territorio di propria competenza. Detto elenco dovrà essere inoltrato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria, nonché pubblicato nel minisito della Direzione regionale.
1.7 RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita (NOTA 76).
Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva (NOTA 77).
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (cfr paragrafo 1.4).
Dal 1° luglio 2024, l’imponibile giornaliero (euro 20.258,70:300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
| dal 1° luglio 2024 | Euro | |
| Retribuzione di ragguaglio | giornaliera | 67,53* |
| mensile | 1.688,23 | |
*per arrotondamento del valore di euro 67,529
1.8 LAVORATORI PARASUBORDINATI (NOTA 78)
L’area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” (NOTA 79).
Per detti lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail (NOTA 80).
A detti limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere preliminarmente ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto.
Se il compenso medio mensile così ottenuto è di importo compreso fra i limiti del minimale e massimale mensile di riferimento, esso, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituirà la base imponibile per il calcolo del premio.
Qualora il compenso medio mensile risulti, invece, di importo inferiore o superiore al minimale o massimale mensile, la base imponibile sarà comunque pari a detto minimale o massimale, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2024, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (euro 20.258,70:12; euro 37.623,30:12) corrispondono ai seguenti importi:
| dal 1° luglio 2024 | Euro |
| Minimo e massimo mensile | 1.688,23 – 3.135,28 |
1.9 LAVORATORI SUBORDINATI SPORTIVI (NOTA 81)
A decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, per i lavoratori subordinati sportivi che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo.
Ai fini della determinazione del premio si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all’articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Pertanto, va prima applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime illustrato al paragrafo 1.1 e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale e il massimale annuo previsto per il pagamento delle rendite Inail.
Se la retribuzione effettiva annua è inferiore al minimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al minimale di rendita. Se la retribuzione effettiva annua è superiore al massimale di rendita annuo, il premio deve essere calcolato in base al massimale di rendita. Se invece la retribuzione effettiva annua è compresa tra il minimale e il massimale di rendita il premio Inail è calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita.
Dal 1° luglio 2024, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
| dal 1° luglio 2024 | Euro |
| Minimo e massimo annuale | 20.258,70 – 37.623,30 |
1.10 LAVORATORI DELLO SPETTACOLO AUTONOMI (NOTA 82)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo gestito dall’Inps sono soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 83).
Si assume come retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale (NOTA 84).
Per l’anno 2025, detto limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad euro 57,32.
| Anno 2025 | Euro |
| Limite minimo di retribuzione giornaliera | 57,32 |
Si precisa che l’assicurazione era già operante prima del 1° gennaio 2022 (NOTA 85), in presenza dei requisiti oggettivi, per i lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa per i quali va applicato rispettivamente l’imponibile previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti (cfr paragrafi 1.1 e 1.2) e quello previsto per i lavoratori parasubordinati (cfr paragrafo 1.8).
- SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari
PREMESSA
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa e altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi necessari ai fini del calcolo del premio ordinario (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.), sono previsti premi speciali unitari (NOTA 86) in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base a elementi idonei diversi dalla retribuzione imponibile e dal tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, il numero delle macchine, ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
I premi speciali unitari sono generalmente calcolati in rapporto a una retribuzione minima giornaliera.
Di seguito si riportano gli importi aggiornati per il 2025 dei premi speciali unitari in vigore, che sono quelli riguardanti gli artigiani, i pescatori autonomi che esercitano la piccola pesca marittima e nelle acque interne in forma individuale, gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, i medici, i tecnici sanitari di radiologia medica e gli allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, i soggetti con oneri assicurativi a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allievi IeFP, soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC).
2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO (NOTA 87)
Sono stabiliti premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – e alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della Nuova tariffa dei premi speciali unitari dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (allegato 5) (NOTA 88).
Le Modalità di applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani di cui al citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019, in vigore dal 1° gennaio 2019, confermano in linea generale i contenuti delle disposizioni relative alle Modalità previste dal precedente decreto interministeriale 1° febbraio 2001 che, a sua volta, rinviava al decreto ministeriale 4 dicembre 1981.
I premi speciali unitari in esame sono dovuti in misura fissa a prescindere dal numero delle giornate lavorate nell’anno, salvo in caso di inizio o di cessazione dell’attività nel corso dell’anno solare, nel qual caso i premi annuali vanno ridotti di tanti dodicesimi del loro ammontare per ogni mese o frazione di mese che precede la data di inizio dell’attività o segue la data di cessazione dell’attività stessa.
In caso di cessazione dei rapporti assicurativi relativi a tutti i soggetti autonomi artigiani dell’azienda o solo di una parte di essi, intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell’Autoliquidazione, le Modalità di applicazione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani di cui al citato decreto interministeriale 27 febbraio 2019 prevedono la riduzione del premio di rata in sede di autoliquidazione. In tal caso il premio di rata è rapportato al minor periodo di attività anziché in ragione d’anno (NOTA 89).
Nella tabella seguente sono riportati gli importi della retribuzione minima, giornaliera annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2025:
| Anno 2025 | Euro | |
| giornaliera | 57,32 | |
| annuale | 57,32 x 300 = 17.196,00 | |
| Classi di rischio | Premi minimi annuali a persona |
| Euro | |
| 1 | 96,30 |
| 2 | 156,40 |
| 3 | 222,60 |
| 4 | 325,70 |
| 5 | 479,20 |
| 6 | 594,80 |
| 7 | 790,20 |
| 8 | 915,70 |
| 9 | 1.705,40 |
I lavoratori in argomento hanno facoltà di scegliere una retribuzione annua superiore rispetto a quella minima, secondo scaglioni di aumento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65). In caso di scelta di una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell’allegato n. 6.
Nella tabella dell’allegato 7, sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni 2020–2025.
I nuovi valori hanno applicazione immediata per le nuove posizioni assicurative, emesse dopo l’aggiornamento delle specifiche tabelle previste nella procedura GraWeb.
Per quanto riguarda, invece, le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l’aggiornamento delle retribuzioni sarà effettuato in occasione dell’autoliquidazione per l’anno 2025/2026.
Il premio speciale annuale artigiano non è applicato per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità). In tale ipotesi l’assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti e assunta quale retribuzione convenzionale (per l’anno 2025 pari a euro 57,32), moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce 1420 della gestione tariffaria artigianato (NOTA 90).
Qualora l’attività di frangitura e spremitura delle olive è esercitata dai componenti del nucleo artigiano già assicurati con premio speciale unitario alla classe di rischio n. 5 della tariffa autonomi artigiani 2019, nella quale è ricompresa la voce 1420 della tariffa dipendenti della gestione artigianato, nessun ulteriore premio è dovuto in quanto l’attività di frangitura e spremitura delle olive è compresa nella produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l’imbottigliamento (NOTA 91).
2.2 PESCATORI AUTONOMI DELLA PICCOLA PESCA MARITTIMA E DELLE ACQUE INTERNE (LEGGE 13 MARZO 1958, N. 250) (NOTA 92)
Il decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha rideterminato dal 1° gennaio 2023 il premio speciale unitario per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associati in cooperative.
Detto premio speciale è stabilito in misura fissa a prescindere dalle giornate di lavoro effettivamente svolte ed è rapportato alla retribuzione convenzionale giornaliera prevista all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 da rivalutare annualmente in base alla variazione percentuale dell’indice Istat a norma dell’articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160 (NOTA 93).
Atteso che il citato decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha rideterminato la misura del premio speciale unitario, in euro 38,84 per mese o frazione di mese a persona e che la variazione percentuale dell’indice Istat da valere per l’anno 2025 è pari a 0,8%, si riportano gli importi della retribuzione convenzionale giornaliera e del corrispondente premio speciale unitario mensile per l’anno 2025:
| Anno 2025 | Euro |
| Retribuzione convenzionale giornaliera | 31,85 |
| Pescatori autonomi di cui alla legge 250/1958 | Premio mensile a persona |
| Euro | |
| 44,61 |
Diversamente ai pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio (cfr paragrafo 1.6.7).
2.3 ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO NON STATALI. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1956, N. 1124, ART. 4, N. 5) (NOTA 94)
È stabilito (NOTA 95) un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
Per l’anno scolastico e l’anno accademico 2023-2024, l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 ha disposto che l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, indicando al comma 2 le categorie comprese nell’assicurazione (NOTA 96).
Il comma 4-bis del suddetto articolo 18 (NOTA 97) ha stabilito che Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025.
Con particolare riferimento agli alunni e agli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, compresi gli alunni della scuola dell’infanzia, per i quali l’obbligo assicurativo è assolto mediante il pagamento di premi speciali unitari (NOTA 98), sono ammessi a tutela non solo gli infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o esercitazioni di lavoro, come previsto dall’art. 1, comma 3, n. 28 in combinato disposto con l’art. 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma anche gli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate.
In applicazione dell’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con il decreto ministeriale 13 ottobre 2023, n. 126 è stato fissato il premio speciale unitario annuale per gli alunni e studenti delle scuole e delle università non statali, rivalutato per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024.
Per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025 il premio speciale unitario annuale è fissato nella misura di euro 10,40 per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 99).
Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, e il premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.
L’importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l’anno scolastico e l’anno accademico 2024/2025 è:
| anno scolastico 2024/2025 anticipo | Premio annuale a persona |
| Euro | |
| Alunni e studenti di scuole o istituti non statali | 10,40 |
2.4 MEDICI ESPOSTI ALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI (NOTA 100)
Sono stabiliti (NOTA 101) premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.
I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell’apparecchio.
I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all’attività complessiva di becquerel utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).
I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti e i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all’opera di personale medico (NOTA 102).
Nelle tabelle dell’allegato 8 sono contenuti gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.
2.5 SOGGETTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITÀ SOCIALE E IN LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON ONERI ASSICURATIVI A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 312, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208. (NOTA 103)
L’articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per la copertura assicurativa di specifici soggetti indicati dal medesimo comma 312, inizialmente in via sperimentale per gli anni 2016/2019 e dal 2020 in via strutturale (NOTA 104).
Le modalità di attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo sono state definite dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2014 (NOTA 105) e 28 febbraio 2017.
Essa opera esclusivamente nei limiti delle risorse esistenti al momento della richiesta di attivazione, da effettuarsi tramite il servizio online Polizza volontari almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’attività assicurata.
A seguito delle ultime modifiche normative (NOTA 106), il Fondo provvede a reintegrare l’Inail dei costi legati agli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni per i seguenti soggetti:
1) beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali;
2) detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’articolo 21 (Lavoro all’esterno), comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354;
3) stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, coinvolti in attività di volontariato di pubblica utilità svolta in modo volontario e gratuito;
4) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis e dell’articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi dell’articolo 73, comma 5- bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dell’articolo 168-bis del Codice penale (Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);
5) detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 20-ter (Lavoro di pubblica utilità) della legge 26 luglio 1975, n. 354;
6) condannati ammessi ai sensi dall’articolo 47, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a un idoneo servizio di volontariato oppure ad attività di pubblica utilità, senza remunerazione, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, in quanto compatibili;
7) soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo) (NOTA 107).
Per la copertura assicurativa dei soggetti sopra indicati, con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2014 è stato stabilito un premio speciale unitario.
Il citato premio speciale unitario è calcolato in relazione alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale ed è frazionabile in base alle effettive giornate di attività lavorativa di volontariato prestate (per l’anno 2025 pari a euro 1,03 giornaliere).
Considerato che, come previsto dal decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, il premio speciale in argomento è aggiornato in relazione alle variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, si riportano nella tabella che segue gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio speciale annuale e giornaliero per l’anno 2025:
| Anno 2025 | Euro |
| Retribuzione minima giornaliera | 57,32 |
| Premio speciale unitario | Euro |
| annuale | 309,53 |
| giornaliero | 1,03 |
In caso di incapienza del Fondo in corso d’anno, per le categorie di soggetti indicati ai punti 2), 4) ,5), 6) e 7) deve essere attuata l’assicurazione in forma ordinaria e con oneri a carico degli enti ospitanti. La base imponibile utile per il calcolo del premio ordinario è la retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita, già utilizzata per i detenuti e internati “lavoranti sia per conto di ditte concessionarie di manodopera sia per conto di imprese private”. (NOTA 108)
Per le categorie di soggetti di cui ai punti 1) e 3), in caso di dotazione insufficiente del Fondo, l’assicurazione deve essere attuata dagli Enti del terzo settore con polizze private (NOTA 109).
2.6 ALLIEVI DEI CORSI ORDINAMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALI CURATI DALLE ISTITUZIONI FORMATIVE E DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI (ALLIEVI IEFP) (NOTA 110)
Il premio speciale unitario (NOTA 111) per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle variazioni apportate all’importo giornaliero di detto minimale (NOTA 112).
L’importo del premio speciale annuale è posto a carico delle istituzioni formative e degli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni.
Il premio speciale unitario soprariportato, dovuto per ciascun allievo, non è frazionabile e garantisce la copertura per un anno formativo che convenzionalmente inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo (NOTA 113).
In relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita in vigore all’inizio dell’anno formativo 2024/2025, il premio speciale unitario annuale a carico degli istituti di formazione e degli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni è il seguente:
| Anno formativo 2024/2025 | |
| Retribuzione minima giornaliera | euro 67,53 |
| Premio speciale unitario annuale | euro 69,41* |
*per arrotondamento del valore di euro 69,410
Il soprariportato premio speciale annuale non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro, il cui onere, posto a carico del bilancio dello Stato, è determinato prendendo a riferimento la medesima retribuzione giornaliera utilizzata per calcolare il premio speciale unitario ed è aggiornato automaticamente, nel rispetto del limite di 5 milioni di euro di spesa annui, in relazione alle variazioni apportate alla stessa.
La revisione del premio speciale unitario a carico delle istituzioni formative ha comportato anche la revisione dell’onere a carico dello Stato (NOTA 114).
Ne consegue che la misura di detto onere aggiuntivo posto a carico del bilancio dello Stato, aggiornata in relazione alla variazione della retribuzione minima giornaliera pari al minimale di rendita è rideterminata in euro 37,42, a decorrere dal 1° settembre 2024, data di inizio dell’anno formativo 2024/2025.
2.7 SOGGETTI IMPEGNATI NEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) (NOTA 115)
Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68 (NOTA 116) è stato fissato, per il 2024, il premio speciale unitario giornaliero per la copertura assicurativa dei soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (Adi) (NOTA 117) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) (NOTA 118), nonché per le persone in condizione di povertà come eventualmente individuate con apposito provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che su base volontaria, pur non essendo beneficiarie dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro partecipano a Progetti utili alla collettività (PUC).
Il premio è dovuto per ciascun soggetto impegnato nei PUC, in funzione del numero delle giornate di effettiva attività prestata e non è ulteriormente frazionabile.
Il suddetto premio speciale unitario giornaliero è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione ad eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.
Il premio speciale unitario giornaliero è fissato, per l’anno 2025, nella misura di 1,05 euro per singola giornata di attività prestata, a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% (NOTA 119).
| Anno 2025 | |
| Retribuzione minima giornaliera | euro 57,32 |
| Premio speciale unitario giornaliero | euro 1,05 |
In base all’articolo 6 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con il premio speciale unitario in argomento:
1) i beneficiari dell’Assegno di inclusione tenuti a aderire al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione ai PUC;
2) i beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non obbligati a aderire a un percorso personalizzato, che richiedono l’adesione volontaria e partecipano al PUC;
3) i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
4) i soggetti coinvolti volontariamente nei PUC, ma non beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro in condizioni di povertà individuati con apposito provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
I comuni, anche in forma associata, e le altre amministrazioni pubbliche titolari del progetto utile alla collettività (PUC), eventualmente per il tramite dei comuni, attivano, entro il giorno antecedente all’inizio dell’attività, la copertura assicurativa Inail dei soggetti coinvolti nei progetti esclusivamente con modalità telematica utilizzando la piattaforma GePI, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa) di cui all’articolo 5, comma 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
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NOTE:
(1) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (allegato 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61; 7 maggio 1998, n. 30 e 16 dicembre 2022, n. 45.
(2) Tariffe dei premi in vigore:
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l’approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell’Inail 2 ottobre 2018, n. 385, delle Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività” e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019, sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Pubblicità legale.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019, concernente l’approvazione – come da tabella annessa al medesimo decreto di cui forma parte integrante e alla determinazione presidenziale dell’Inail 4 febbraio 2019, n. 45 – della Nuova tariffa dei premi della gestione Navigazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Pubblicità legale.
(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29 (cfr paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3).
(4) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art. 118 (cfr paragrafi 1.4, 1.5 e 1.6).
(5) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 30, comma 4, come innovato dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 8 (cfr paragrafo 1.7).
(6) Cfr circolare Inail 15 ottobre 2010, n. 39: “Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare Inail n. 17 del 20 marzo 1998”.
(7) Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1.
(8) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 6 settembre 1981, n. 537, art. 1.
(9) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 29.
(10) Decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1.
(11) In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).
In merito all’applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, cfr note della Direzione centrale rapporto assicurativo del 29 luglio 2016, prot. 10907 “Applicazione CCNL nell’ambito degli appalti pubblici” e del 02 agosto 2018, prot. 13035 “Circolare INL n. 3/2018 – Mancata applicazione dei contrati collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – attività di vigilanza. Circolare INL n. 4/2018 – Certificazione dei contratti – Enti bilaterali”.
(12) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art.1.
(13) Il reddito da assoggettare a contribuzione, compreso il minimale contrattuale di cui al decreto -legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, deve essere adeguato se inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all’art. 7, comma 1 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 :…il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
(14) La tabella B dell’allegato 1 riporta anche i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per il settore della pesca marittima (legge 26 luglio 1984, n. 413), al quale si applica la retribuzione convenzionale di cui al paragrafo 1.5.3.
(15) La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:
– dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 (decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423) – cfr circolare Inail 25 giugno 2007, n. 24, paragrafo 4;
– dal 1° gennaio 2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797 (Testo unico degli assegni familiari) – cfr circolare Inail 12 aprile 2010, n. 11, paragrafo 2.2;
– dal 1° novembre 2012 per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 della Gestione terziario di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019, quale voce cui classificare tali soggetti – cfr circolare Inail 26 giugno 2012, n. 31;
– per gli addetti al c.d. lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23 – cfr circolare Inail 2 novembre 2017, n. 48;
– dal 1° gennaio 2023 per la categoria dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario trimestrale a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022) – cfr circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45. Per le società cooperative di facchinaggio nelle aree portuali, derivanti dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica la retribuzione convenzionale giornaliera prevista dal decreto ministeriale 12 gennaio 1996 – cfr circolare Inail 5 febbraio 2025, n. 13 e paragrafo 1.6.4 della presente circolare;
– a partire dalla campagna olearia 2023/2024 per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali è stabilito il passaggio da premio speciale unitario dovuto per frantoio a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022); qualora detta attività è svolta dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) si rimanda al paragrafo
2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO E ASSOCIATI A IMPRENDITORE ARTIGIANO. Cfr circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45;
– dal 1° gennaio 2024 i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono soggetti al regime assicurativo ordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cfr circolari Inail 6 dicembre 2023, n. 53 e 7 febbraio 2024, n. 6. Il 31 dicembre 2023 si è concluso il periodo di gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei lavoratori in questione stabilita dall’articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cfr circolari Inail 5 dicembre 2022, n. 44 e 6 giugno 2023, n. 24.
Nel caso in cui un datore di lavoro rientri nella gestione per conto dello Stato, i rapporti di lavoro subordinato di natura giornalistica rientrano anch’essi nella speciale assicurazione in gestione per conto dello Stato, cfr circolare Inail 7 febbraio 2024, n. 6, paragrafi 2 e 3. Continuano a essere esclusi dall’assicurazione Inail i giornalisti titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa tutelati dall’Inpgi così come previsto dalla legge 20 dicembre 1951, n. 1564.
Per i rapporti di lavoro nel settore edile, ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione non sia dovuta a eventi espressamente indicati dalla legge o da decreti ministeriali, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione cosiddetta virtuale – cfr circolare Inail 15 dicembre 2010, n. 51.
(16) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, comma 3.
(17) Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito dalla legge 12 settembre 1983, n. 638, art. 7, comma 5.
(18) La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della legge 12 settembre 1983, n. 638, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
(19) Legge 6 agosto 1975, n. 418. Le istruzioni sono nelle circolari Inail 28 dicembre 1976, n. 88, 14 maggio 1983, n. 27 e 10 ottobre 1989, n. 57.
(20) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 art. 16. In tema di lavoro intermittente cfr note della Direzione centrale rischi del 4 aprile 2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 5 settembre 2008: “Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni” e del 12 dicembre 2014: “Art. 9 del d.lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – R.D. n. 2657/1923 – Interpelli 7/2014 – 9/2014 – 10/2014 – 17/2014 – 26/2014”, circolari Inail 12 aprile 2006, n. 22 e 27 novembre 2011, n. 64.
(21) In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, cfr nota Direzione centrale prestazioni del 17 febbraio 2012, prot. n. 1839.
(22) Decreto ministeriale 10 marzo 2004: “Indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore nell’ambito del contratto di lavoro intermittente, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Per la determinazione in quote orarie si assume come coefficiente divisore orario quello del Ccnl applicato. La retribuzione mensile da prendere come base di riferimento per la determinazione dell’indennità di disponibilità è costituita da:
– minimo tabellare
– indennità di contingenza
– e.t.r.
– ratei di mensilità aggiuntivi.
(23) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 30 e 118.
(24) Legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22, comma 1.
(25) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116 e decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 11.
(26) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare Inail 18 agosto 1976, n. 45.
(27) Il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, comma 3, fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di euro 5,16 (in origine lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatta eccezione per gli importi che risultano determinati nell’anno precedente (o perché stabiliti per la prima volta o perché modificati).
(28) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1.
(29) Si tratta delle categorie di lavoratori per i quali il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1 e tabelle A e B allegate al decreto non ha previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
(30) In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori impiegati con contratto di lavoro part time, si rinvia alla circolare Inail 24 agosto 2004, n. 57 come modificata dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 – cfr nota della Direzione centrale rischi 4 aprile 2008: “Legge 24 dicembre 2007, n. 183. Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 17 luglio 2008, n. 7”. Circa il profilo risarcitorio, si rinvia alle istruzioni del Servizio normativo gestioni assicurative 21 luglio 1995 (circolare Inail 10 marzo 1999, n. 21, allegato 2), della Direzione centrale prestazioni 26 giugno 2001, 8 maggio 2003 e 7 marzo 2013, prot. n. 2319.
(31) Art. 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tale disposizione ripropone integralmente la previgente disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, art. 9, commi 1 e 3 abrogata dall’art. 55 del citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Rimane quindi confermata ai fini Inail la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 più volte reiterato fino al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608).
(32) L’indennità di contingenza, elemento della retribuzione che aveva il compito di adeguare la retribuzione alla variazione del costo della vita, dal gennaio 1992 non è stata più adeguata per effetto del Protocollo d’Intesa 31/07/1992 stipulato tra le parti sociali e il Governo. Da allora viene corrisposto l’importo dell’indennità di contingenza maturata sino a quella data. In alcuni Ccnl l’indennità di contingenza è conglobata nel minimo contrattuale.
(33) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione centrale rischi 13 marzo e 5 aprile 2000 nonché alla circolare Inail 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 1. In merito alle figure professionali del Direttore, Condirettore e Vicedirettore di cui all’articolo 6 del CCNL giornalistico stipulato tra FIEG e FINSI si rinvia alla circolare Inail 7 febbraio 2024, n. 6, paragrafo 1, che integra la circolare 6 dicembre 2023, n. 53.
(34) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 4, comma 1.
(35) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 32. Legge 26 luglio 1984, n. 413, articolo 13, comma 2. Circolare Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps). Nota della Direzione centrale rischi 22 gennaio 2015, prot. 400: “Retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2015 e 2016 per il calcolo dei premi”. Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 30 gennaio 2023, prot. 913: “Retribuzioni convenzionali pesca marittima anni 2022-2023. Annulla e sostituisce la nota DCRA prot. n. 890 del 27.01.2023”.
(36) Il premio ordinario su base convenzionale determinato dalle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative non vale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (cfr paragrafi 1.5.4 e 2.2). Ai fini del calcolo del premio, nel settore della pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera per il personale dell’equipaggio in possesso della cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione europea è fissata una riduzione contributiva rispettivamente nella misura del 100% (pesca oltre gli stretti), del 70% (pesca mediterranea) e del 44,32% (pesca costiera) per la regolazione 2023 e per la rata 2024 – cfr circolare Inail 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 24 dicembre 2024, prot. 12500: “autoliquidazione 2024/2025. Istruzioni operative”.
(37) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 68 – cfr circolare ex Ipsema 20 luglio 2007, n. 13.
(38) Circolari Inps/Inail 23 dicembre 2013, n. 65 (Inail) n. 179 (Inps), paragrafo 5.
(39) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (allegato 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61; 7 maggio 1998, n. 30 e 16 dicembre 2022, n. 45.
(40) Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.
(41) Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
(42) Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.
(43) L’art. 4, c. 5-bis, della legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall’art. 6, c. 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Successivamente l’art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Ai sensi dell’articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la misura della riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2023 e per la rata 2024 cfr circolare 15 febbraio 2018, n.11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 24 dicembre 2024, prot. 12500: “autoliquidazione 2024/2025. Istruzioni operative”.
(44) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 23 gennaio 2020, prot. n. 866 “Copertura assicurativa lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali (c.d. riders) – art. 47-septies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 introdotto dal comma 1, lettera c), della legge 2 novembre 2019, n. 128. Prime istruzioni operative” e alla nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 9 novembre 2020, prot. 13310: “Collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme – Circolare INL n. 7 del 30 ottobre 2020”.
(45) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-septies introdotto dal decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128.
(46) Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, art. 47-septies, secondo periodo.
(47) In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori cfr circolari Inail 20 luglio 1974, n. 37 e 28 ottobre 1977, n. 83.
(48) Decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, art. 1, commi 3 e 4.
(49) Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, art. 7, comma 1, secondo periodo, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dal decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 2, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
(50) Decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito dalla legge 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 12 ottobre 1972, n. 54 e 13 settembre 1973, n. 83; ai notiziari 12/1974 e 18/1976 e alla circolare Inail 12 dicembre 1979, n. 61.
(51) Cfr circolare Inps 30 gennaio 2025, n. 29: “Importo dei contributi dovuti per l’anno 2025 per i lavoratori domestici”.
(52) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 797, art. 35, comma 1 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari). Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, art. 30 e art. 118.
(53) Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, artt. 1 e 4, comma 1. Cfr circolari Inail 2 novembre 1988, n. 54 e 14 dicembre 1989, n. 68; lettera Direzione centrale rischi 15 dicembre 2000; lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni, Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012; lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18; circolare Inail 27 febbraio 2025, n. 20.
(54) Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2025 sono allegate alla circolare Inail 27 febbraio 2025, n. 20.
(55) Sono escluse da tale ambito tipologie di rapporto di lavoro non subordinato quali, per esempio, le collaborazioni coordinate e continuative la cui base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita – cfr paragrafo 1.8. Cfr lettera Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: “Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail”.
(56) Circolare Inail 3 settembre 2024, n. 23.
(57) L’imponibile retributivo relativo a detenuti e internati alle dipendenze di datori di lavoro è stato fissato dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 30 giugno 1969 (retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita). Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i detenuti e internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite ai sensi dell’art. 20 ter e dell’art. 21, comma 4 ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 per i quali è previsto un premio speciale unitario (cfr par. 2.5 della presente circolare). Altra disciplina si applica a detenuti e internati assicurati in Gestione per conto del Ministero della Giustizia. Cfr circolare Inail 24 gennaio 2025, n. 3 paragrafo 6.
(58) Per l’attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, n. 5 e al decreto ministeriale 26 ottobre 1970 – cfr circolare Inail 24 dicembre 1970, n. 125 e notiziario 21/1977. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (cfr lettera Direzione centrale rischi 26 luglio 2007, prot. n. 6087). Il premio ordinario su base convenzionale non vale per gli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP), accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per i quali è previsto un premio speciale unitario di cui alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4 e 12 febbraio 2018, n. 9 – cfr paragrafo 2.6 della presente circolare.
(59) L’imponibile è stabilito dall’art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 maggio 1988 (Gu 28 maggio 1988, n. 124) emanato in attuazione degli artt. 3 e 4 del decreto-legge 4 settembre 1987 n. 366, convertito dalla legge 3 novembre 1987 n. 452, che disciplinavano l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili dei lavoratori beneficiari del trattamento di cassa integrazione straordinaria. La disciplina dei lavori socialmente utili è stata oggetto di revisione con il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 che all’art. 8, comma 9, ha stabilito l’obbligo assicurativo Inail. Con il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 sono state apportate integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili e attualmente la categoria dei soggetti definita dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2000 è in corso di esaurimento. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 ha abrogato il d.lgs. n. 468/1997 (salvi gli artt. 7 e 8 che continuano ad applicarsi ai progetti di lavoro socialmente utili approvati prima del 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. 150/2015). All’art. 26, il d.lgs. n. 150/2015 ha previsto che i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. Il medesimo art. 26, comma 8, prevede la copertura assicurativa Inail il cui onere è a carico dei soggetti utilizzatori.
Nota Servizio normativo gestioni assicurative 8 agosto 1995: “Decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232. Articolo 1: disposizioni per l’attuazione dei lavori socialmente utili”.
(60) Legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 24 giugno 1997, n. 196, decreto interministeriale 142/1998, decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1999, n. 156. Lettere Direzione centrale rischi 19 giugno 1998, 22 giugno 1999, 23 settembre 2001, prot. n. 6295, 13 maggio 2014 prot. n. 3337, lettera Direzione centrale rischi-Direzione centrale prestazioni 31 luglio 2002 e circolare Inail 4 marzo 2014, n. 16.
(61) Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, art. 25, comma 5 – circolare Inail 8 novembre 2017, n. 50.
(62) In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari Inail 1°dicembre 1988, n. 67; 30 giugno 1989, n. 42; 27 aprile 1990, n. 24; 23 dicembre 1991, n. 62 e 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 3. Nota Direzione centrale rischi 14 gennaio 2013: “Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani”.
(63) Decreto ministeriale 27 dicembre 1988.
(64) Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019 – cfr paragrafo 2.1.
(65) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 1996, n. 27 e 23 ottobre 1996, n. 70 (allegato 3), aggiornate con lettera Servizio normativo gestioni assicurative 12 dicembre 1996, e alla circolare Inail 3 settembre 2024, n. 23, paragrafo 4. Stante l’equiparazione delle forme societarie derivate dalla trasformazione di compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, il regime di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1996 si applica anche alle cooperative (cfr circolare Inail 5 febbraio 2025, n. 13).
(66) Lavoratori che esercitano l’attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all’art. 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
(67) Decreto ministeriale 12 gennaio 1996.
(68) In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico–agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari Inail 27 aprile 1976, n. 32; 6 luglio 1979, n. 31; 5 novembre 1980, n. 47; al notiziario 43/1989; alle lettere Direzione centrale rischi 23 marzo 2001 e 21 ottobre 2013, prot. n. 6443.
(69) Decreto ministeriale 31 marzo 1980.
(70) Decreto ministeriale 31 marzo 1980.
(71) Decreto ministeriale 31 marzo 1980, art. 2, comma 2. Detto premio ordinario su base convenzionale non è applicato all’impresa artigiana che oltre alle attività meccanico agricole svolge anche altre attività di tipo industriale (es.: il movimento a terra), alla quale è applicato il premio speciale unitario annuale – cfr paragrafo 2.1, evitando quindi una duplicazione degli adempimenti – cfr nota della Direzione centrale rischi 21 ottobre 2013, prot. n. 6443: “Impresa artigiana che svolge promiscuamente lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi e altre lavorazioni. Disciplina contributiva”.
(72) In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare Inail 15 dicembre 1993, n. 55.
(73) Decreto ministeriale 11 giugno 1992.
(74) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 118, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, art. 35, comma 1.
(75) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4, nn. 6 e 7. Nota Direzione centrale rischi 14 gennaio 2013: “Retribuzione imponibile collaboratori familiari e soci non artigiani”.
(76) Circolare Inail 3 settembre 2024, n. 23, paragrafo 5.
(77) Per esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, ai soci e agli associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali), alle attività svolte dagli utenti disabili di Centri diurni – cfr nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 6 giugno 2017, prot. 10494.
(78) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari Inail 11 aprile 2000, n. 32; 18 marzo 2004, n. 22; 19 febbraio 2013, n. 13; 3 settembre 2024, n. 23 paragrafo 6 e alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 2001, 4 luglio 2001 e 11 gennaio 2002 e Direzione centrale prestazioni 8 maggio 2003. La base imponibile per il calcolo del premio dovuto per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI e dal CIP, è determinata secondo i criteri previsti per i lavoratori parasubordinati cfr Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 paragrafo F.
(79) Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), articolo 50, comma 1, lettera c-bis.
(80) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, cui rinvia il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 5, comma 4.
(81) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46 e alla circolare 3 settembre 2024, n. 23, paragrafo 7.
(82) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare Inail 24 febbraio 2022, n. 11 e alla nota Direzione centrale rapporto assicurativo, Ufficio gestione rapporti assicurativi del 31 marzo 2022 prot. 3542: “Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Istruzioni operative”.
(83) Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 66.
(84) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura 22 gennaio 2022, art. 6, comma 1.
(85) Cfr circolari Inail 3 gennaio 1990, n. 1; 27 marzo 1995, n. 19; 10 giugno 1999, n. 47 e 22 gennaio 2022, n. 6.
(86) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 42 e 39.
(87) In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari Inail 19 novembre 1981, n. 51; 15 dicembre 1981, n. 58 (par. 3); 27 maggio 1982, n. 30; 23 ottobre 1986, n. 61 e 24 giugno 1987, n. 43; alle lettere-circolari Inail 33/1987 e 24/1988; alla circolare Inail 2 novembre 1988, n. 56; al notiziario 26 gennaio 1994, n. 55; alle circolari Inail 22 luglio 1997, n. 70 e 22 dicembre 1997, n. 97; 7 maggio 1998, n. 30; 11 giugno 1998, n. 40; 8 gennaio 1999, n. 1 (2° parte, par. 8); alle lettere Direzione centrale rischi 20 novembre 2000, 20 febbraio e 23 marzo 2001, 21 ottobre 2013, prot. n. 0006443; alle circolari Inail 28 marzo 2002, n. 21; 23 novembre 2004, n. 80; 2 agosto 2012, n. 38; alla lettera della Direzione centrale rapporto assicurativo 1° aprile 2019, prot.n. 5223: “Revisione della tariffa dei premi speciali unitari artigiani. Prime istruzioni operative”.
(88) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 27 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2019 concernente l’approvazione, – come da tabelle 1, 2 e 3 annesse al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale del 30 gennaio 2019, n. 43 – della Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato in data 1 aprile 2019 sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Pubblicità legale.
(89) Cfr nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 3 aprile 2019, prot. 5453: “Autoliquidazione 2018/2019. Istruzioni operative”.
(90) Decreto interministeriale 6 settembre 2022. Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.
(91) Circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.
(92) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari Inail 13 gennaio 1966, n. 8 (allegato 3: modalità di applicazione del premio); 23 settembre 1987, n. 61; 7 maggio 1998, n. 30 e 16 dicembre 2022, n. 45.
(93) L’art. 4, c. 5-bis, decreto-legge 26 settembre 2000 n. 265 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha esteso alla pesca costiera i benefici (sgravi contributivi) previsti dall’art. 6, c. 1, decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Successivamente l’art. 11, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha esteso detti benefici anche alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. Ai sensi dell’articolo 1, comma 607, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la misura della riduzione contributiva è fissata nella misura del 44,32% per la regolazione 2022 e per la rata 2023 – cfr circolare 15 febbraio 2018, n. 11 e nota della Direzione centrale rapporto assicurativo del 24 dicembre 2024, prot. 12500: “autoliquidazione 2024/2025. Istruzioni operative”.
(94) In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari Inail 23 settembre 1987, n. 62; 13 novembre 1987, n. 73; 26 febbraio 1990, n. 12; 28 aprile 2003, n. 28; 17 novembre 2004, n. 79; 4 aprile 2006, n. 19; 26 giugno 2012 n. 31; 11 ottobre 2016, n. 36; 21 novembre 2016, n. 44; 8 novembre 2023, n. 47, paragrafo 8; alla lettera Servizio normativo gestioni assicurative 13 dicembre 1993; alle lettere Direzione centrale rischi 26 gennaio 1999 e 20 febbraio 2001.
(95) Decreto ministeriale 15 luglio 1987, art. 1.
(96) Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
Art. 18: Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
- Allo scopo di valutare l’impatto dell’estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2023-2024, l’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 1, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attività di insegnamento- apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.
- Ai fini dell’applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell’assicurazione, se non già previsti dall’articolo 4, (primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto) del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, (gli appartenenti alle seguenti categorie):
- a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;
- c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;
- d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;
- e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;
- f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle (istituzioni dell’alta formazione) artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell’ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell’offerta formativa e nell’ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;
- g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.
- Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 17,3 milioni di euro (per l’anno 2023, 30,4 milioni di euro per l’anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025) si provvede ai sensi dell’articolo 44.
- Le risorse di cui al comma 3 relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa.
(97) Aggiunto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
(98) Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 1°agosto 1969 recante “approvazione della delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail in data 7 maggio 1969, relativa all’adozione di premi speciali unitari per gli alunni, studenti e insegnanti di scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali”.
(99) Determina Commissario straordinario Inail del 26 settembre 2023, n. 66.
(100) Legge 20 febbraio 1958, n. 93; decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055 e legge 4 agosto 1965, n. 1103. In merito alle istruzioni diramate per la specifica assicurazione, si rinvia al notiziario 28/1982, alle circolari Inail 20 agosto 1983, n. 47; 19 marzo 1984, n. 20; 13 settembre 1985, n. 55; alla lettera–circolare Inail 43/1986; ai notiziari 41 e 42/1988; alle circolari Inail 13 dicembre 1989, n. 67; 9 gennaio 1990, n. 4; 12 dicembre 1990, n. 65 e 12 giugno 1991, n. 41.
(101) Decreto ministeriale 24 settembre 1996 Nuova tariffa dei premi per l’assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
(102) Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055, art. 2.
(103) In merito alle istruzioni diramate per detti soggetti si rinvia alle circolari Inail 27 marzo 2015, n. 45; 11 aprile 2016, n. 15; 17 febbraio 2017, n. 8; 12 gennaio 2018, n. 5; 2 marzo 2018, n. 14; 10 gennaio 2020, n. 2; 16 dicembre 2022, n. 45; 24 gennaio 2025, n. 3 e alla nota della Direzione centrale rischi 3 agosto 2015, prot. n. 5419: “Attività di volontariato svolte dai migranti richiedenti asilo. Art. 12 del d.l. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014”.
(104) Articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
(105) Il Fondo era stato già previsto per il 2014 e il 2015 dall’articolo 12 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
(106) Si rinvia alla circolare Inail 24 gennaio 2025, n. 3 e relativi allegati.
(107) Cfr decreto del Ministero della Giustizia del 27 luglio 2023 e circolare Inail 24 gennaio 2025, n. 3 – paragrafo 1.
(108) Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 giugno 1969 (Gu 9 agosto 1969, n. 203).
(109) Cfr circolare Inail 24 gennaio 2025, n. 3 – allegato 2 (scheda n. 1) e allegato 4 (scheda n. 3).
(110) In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle note della Direzione centrale rischi 29 ottobre 2015, prot. n. 7307: “Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, art. 32, comma 8” e della Direzione centrale rapporto assicurativo 5 febbraio 2016, prot. n. 1834: “Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale. D.lgs. 150/2015, art. 32, comma 8. Determina Inail n. 460/2015. Prime istruzioni operative e autoliquidazione 2015/2016”; alle circolari Inail 23 febbraio 2016, n. 4; 12 febbraio 2018, n. 9; 16 dicembre 2022, n. 45; 3 settembre 2024, n. 23.
(111) Previsto in via sperimentale limitatamente al biennio 2016 e 2017 dall’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e reso strutturale a decorrere dall’anno 2018 dall’articolo 1, comma 110, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
(112) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 febbraio 2016, sulla base della determina presidenziale dell’11 dicembre 2015, n. 460.
(113) Esulano dall’applicazione del premio speciale in argomento:
– gli alunni e gli studenti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, assicurati tramite il premio speciale unitario di cui al paragrafo 2.3 di questa circolare;
– i lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento per i quali l’obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.5.1 di questa circolare;
– gli allievi dei corsi di istruzione professionale non rientranti nell’ambito dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per i quali l’obbligo assicurativo è assolto con le modalità ordinarie di calcolo del premio di cui al paragrafo 1.6.2 di questa circolare.
(114) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 settembre 2022 e circolare Inail 16 dicembre 2022, n. 45.
(115) In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alle circolari Inail 27 marzo 2020, n. 10; 16 dicembre 2022, n. 45 – paragrafo 9; 27 febbraio 2025, n. 19.
(116) Di approvazione della determina n. 73 del 26 marzo 2024 adottata dal Commissario straordinario dell’Inail, parte integrante del medesimo decreto.
(117) Articoli 1-4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
(118) Articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
(119) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, art. 181.
Allegato 1
ANNO 2025
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA
(importi in euro)
| Tabella A (cfr Tabella A allegata al dl 402/1981 convertito in legge 537/1981) | |||
| Settore | Qualifiche | ||
| Dirigente | Impiegato | Operaio | |
| Industria | 158,55 | 57,32 (1) | 57,32 (1) |
| Pubbliche Amministrazioni non statali | 120,56 | 57,40 | 57,32 (1) |
| Artigianato | 57,32 (1) | 57,32 (1) | |
| Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati | 158,55 | 57,32 (1) | 57,32 (1) |
| Commercio | 158,55 | 57,32 (1) | 57,32 (1) |
| Tabella B (cfr Tabella B allegata al dl 402/1981 convertito in legge 537/1981) | ||||
| Settore | Qualifiche | |||
| Impiegati | Operai | |||
| docenti e non docenti con funzioni direttive | docenti e non docenti | |||
| Istruzione ed educazione prescolare non statale | 60,60 | 57,32 (1) | 57,32 (1) | |
| Istruzione ed educazione scolare non statale | 62,14 | 57,32 (1) | 57,32 (1) | |
| Assistenza sociale svolta da istituzioni socioassistenziali, comprese le I.P.A.B. | 60,60 | 57,32 (1) | 57,32 (1) | |
| Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari | 60,60 | 57,32 (1) | 57,32 (1) | |
| Spettacolo | Dirigente | Impiegato | Operaio | |
| 130,08 | 57,32 (1) | 57,32 (1) | ||
| Attività circensi e dello spettacolo viaggiante | 109,51 | 57,32 (1) | 57,32 (1) | |
| Agenti di assicurazione in gestione libera | Capo Ufficio Impiegato di 1^ categoria | Impiegati di 2^ e 3^ categoria | ||
| 57,32 (1) | 57,32 (1) | |||
| Assicurazioni (per il solo personale addetto alla organizzazione produttiva ed alla produzione) | Ispettori | |||
| di organizzazione produttiva | di produzione | |||
| Categoria A | Categorie B e C | |||
| 101,56 | 57,32 (1) | 57,32 (1) | ||
| Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa | 57,32 (1) | |||
| Credito (per il solo personale ausiliario) | Personale di fatica, custodia e pulizia | |||
| 57,32 (1) | ||||
| Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione | Operai | |||
| 3° livello | 4° livello | 5° livello | ||
| 57,32 (1) | 57,32 (1) | 57,32 (1) | ||
| Proprietari di fabbricati (per il solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso) | Pulitori | |||
| 57,32 (1) | ||||
| Pesca costiera e mediterranea | Capo barca, Motorista | Capo pesca | Marinaio |
| 36,38 | 33,57 | 31,85 (2) | |
| Pesca oltre gli stretti | Comandante, Direttore macchina | 1° ufficiale coperta, macchinista | 2° ufficiale coperta, macchinista |
| 70,20 | 51,34 | 43,23 | |
| Nostromo, capo mac.na, capo pesca | Marinaio, cuoco, ecc. | Mozzo | |
| 37,86 | 31,85 (2) | 31,85 (2) | |
| Giornalisti | Redattore | Praticante | Collab./Corrisp. |
| 94,30 | 66,90 | 57,32 (1) |
| Tabella C (lavoratori a domicilio ed altre categorie) (3) | |
| Lavoratori a domicilio, ex articolo 4, comma 2, TU | 57,32 (1) |
| Familiari coadiuvanti del datore di lavoro non artigiano con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 6, TU | 57,32 |
| Soci non artigiani di cooperative con retribuzione effettiva, ex articolo 4, n. 7, TU | 57,32 |
| Altre categorie di lavoratori dipendenti | 57,32 |
Note:
(1) Limiti minimi adeguati al minimale di € 57,32 ai sensi dell’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e della legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Sono escluse dall’adeguamento al minimale di € 57,32 le retribuzioni effettive degli operai agricoli, i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (v. paragrafo 1.3).
(2) Limiti minimi di cui all’art. 1, comma 4, dl n. 402/1981 convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, adeguati al minimale di € 31,85 ai sensi della legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 22.
(3) La tabella C riguarda i lavoratori a domicilio – il cui limite minimo è espressamente previsto dal dl n. 402/1981 convertito dalla legge n. 537/1981, art. 1, comma 4 – nonché le categorie senza uno specifico limite minimo ex lege n. 537/1981, se non sono applicabili retribuzioni convenzionali o premi speciali (per queste ultime categorie, naturalmente, il limite minimo di retribuzione giornaliera coincide con il minimale di € 57,32).
Allegato 2
ANNO 2025
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
| Anno 2025 | Euro | ||
| Limite minimo di retribuzione giornaliera | retribuzioni effettive (NOTA 1) | generalità dei lavoratori dipendenti (NOTA 2) | 57,32 |
| operai agricoli | 50,99 | ||
| retribuzioni convenzionali (NOTA 3) | lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 57,32 | |
| lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 31,85 | ||
Note:
(1) Le retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale sono indicate al paragrafo 1.3.
(2) I limiti minimi superiori al minimale di euro 57,32 sono indicati nelle tabelle A e B dell’Allegato n. 1.
(3) Sono escluse le retribuzioni convenzionali di cui al paragrafo 1.6.1 (lavoratori operanti in paesi extracomunitari)
Allegato 3
ANNI 2016 – 2025
LIMITI MINIMI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE E CONVENZIONALI
(importi in euro)
| Imponibile | Tipologie di lavoratori | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Retribuzioni EFFETTIVE | generalità dei lavoratori dipendenti (NOTA 1) | 47,68 | 47,68 | 48,20 | 48,74 | 48,98 | 48,98 | 49,91 | 53,95 | 56,87 | 57,32 |
| operai agricoli | 42,41 | 42,41 | 42,88 | 43,35 | 43,57 | 43,57 | 44,40 | 48,00 | 50,59 | 50,99 | |
| Retribuzioni convenzionali | lavoratori senza uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera | 47,68 | 47,68 | 48,20 | 48,74 | 48,98 | 48,98 | 49,91 | 53,95 | 56,87 | 57,32 |
| lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera | 26,49 | 26,49 | 26,78 | 27,07 | 27,21 | 27,21 | 27,73 | 29,98 | 31,60 | 31,85 |
Note:
(1) La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche:
– dal 1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al dpr 602/1970 (d.lgs. 423/2001) – v. circolare 24/2007, paragrafo 4;
– dal 1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti mini steriali ai sensi dell’art. 35 del dpr 797/1955 (Testo unico degli assegni familiari) – v. circolare 11/2010, paragrafo 2.2;
– dall’1.11.2012 per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario annuale a premio assicurativo ordinario ed è stata individuata la voce di tariffa 0611 della Gestion e terziario di cui al decreto interministeriale 27.02.2019, quale voce cui classificare tali soggetti – v. circolare 31/2012;
– per gli addetti al c.d. lavoro agile di cui alla legge 81/2017, artt. 18-23 – v. circolare 48/2017.
– Dal 1° gennaio 2023 per la categoria dei facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organis mi associativi di fatto, per i quali è stato stabilito il passaggio da premio speciale unitario trimestrale a premio assicurativo ordinario (decreto interministeriale 6 settembre 2022) – v. circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45;
– a partire dalla campagna olearia 2023/2024 per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo ai sensi del titolo I del D.P.R. n. 1124/1965, per le quali è stabilito il passaggio da premio speciale unitario dovuto per frantoio a premio assicurativo ord inario (decreto interministeriale 6 settembre 2022); qualora detta attività è svolta dai componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) si rimanda al paragrafo 2.1 TITOLARI DI IMPRESE ARTIGIANE, SOCI DI SOCIETÀ FRA ARTIGIANI LAVORATORI, FAMILIARI COADIUVANTI DEL TITOLARE ARTIGIANO E ASSOCIATI A IMPRENDITORE ARTIGIANO. V. circolare Inail 16 dicembre 2022, n.45.
– dal 1° luglio 2023 sono soggetti all’obbligo assicurativo di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, i lavoratori subordinati sportivi e i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. V. circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46
– dal 1° gennaio 2024 i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica sono soggetti al regime assicurativo ordinario di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. V. circolari Inail 6 dicembre 2023, n. 53 e 7 febbraio 2024, n. 6.
Allegato 4
ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI
Tabelle A e B
| Tabella A: rapporti di lavoro con orario inferiore o pari alle 24 ore settimanali | ||||||
| Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**) | |||||
| 8,40 | (*) | 9,48 | (*) | 11,54 | (*) | |
| fino a 2 | 12,59 | (**) | 14,15 | (**) | 17,29 | (**) |
| oltre 2 e fino a 4 | 29,32 | (**) | 32,93 | (**) | 40,27 | (**) |
| Tabella B: rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali | ||
| Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni) | Importi in euro di retribuzione convenzionale giornaliera ai fini risarcitori (**) | |
| 6,11 | (*) | |
| oltre 4 e fino a 6 | 33,42 | (**) |
| oltre 6 e fino a 8 | 45,51 | (**) |
| oltre 8 | 60,70 | (**) |
(*) Classi delle retribuzioni convenzionali orarie alle quali si commisurano i contributi.
L’importo di € 8,40 vale per le retribuzioni effettive orarie fino a € 9,48.
L’importo di € 9,48 vale per le retribuzioni effettive orarie da € 9,49 a € 11,54
L’importo di € 11,54 vale per le retribuzioni effettive orarie oltre € 11,54
L’importo di € 6,11 vale per i rapporti di lavoro con orario superiore alle 24 ore settimanali
(**) Ai fini risarcitori, vale la retribuzione convenzionale giornaliera in rapporto alla classe di retribuzione convenzionale oraria ed alle ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell’arco di una settimana lavorativa (6 giorni).
Allegato 5
(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 27 febbraio 2019)
Allegato 6
| Tabella 3 allegata al Decreto interministeriale 27.02.2019 | |
| Classi di rischio | Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona |
| 1 | 0,40 |
| 2 | 0,47 |
| 3 | 0,67 |
| 4 | 0,98 |
| 5 | 1,44 |
| 6 | 1,79 |
| 7 | 2,37 |
| 8 | 2,75 |
| 9 | 5,12 |
NB: Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio minimo va aumentato – per ogni scaglione di incremento retributivo di euro 51,65 (o frazione di euro 51,65) della suindicata aliquota aggiuntiva.
Ad esempio, in caso di retribuzione annuale di euro 19.000,00 (euro 17.196,00 + euro 1.804,00) per la classe di rischio 1, il premio minimo di euro 96,30 va aumentato di euro 14,00 (0,40 x 35). Dunque il premio complessivo da applicare è uguale a euro 110,30 (euro 96,30 + euro 14,00).
Allegato 7
PREMI SPECIALI ARTIGIANI ANNI 2020–2025 (NOTA 1)
| Classi di rischio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Retribuzione minima annua = 14.694,00 | Retribuzione minima annua = 14.694,00 | Retribuzione minima annua = 14.973,00 | Retribuzione minima annua = 16.185,00 | Retribuzione minima annua = 17.061,00 | Retribuzione minima annua = 17.196,00 | |
| 1 | 82,30 | 82,30 | 83,90 | 90,70 | 95,60 | 96,30 |
| 2 | 133,70 | 133,70 | 136,20 | 147,20 | 155,20 | 156,40 |
| 3 | 190,20 | 190,20 | 193,80 | 209,50 | 220,80 | 222,60 |
| 4 | 278,30 | 278,30 | 283,60 | 306,60 | 323,10 | 325,70 |
| 5 | 409,50 | 409,50 | 417,30 | 451,00 | 475,40 | 479,20 |
| 6 | 508,30 | 508,30 | 517,90 | 559,90 | 590,20 | 594,80 |
| 7 | 675,30 | 675,30 | 688,10 | 743,80 | 784,00 | 790,20 |
| 8 | 782,50 | 782,50 | 797,40 | 861,90 | 908,50 | 915,70 |
| 9 | 1.457,30 | 1.457,30 | 1.484,90 | 1.605,10 | 1.692,00 | 1.705,40 |
Note:
(1) Premi minimi annuali a persona in euro (v. circolari Inail 18/2020, 16/2021, 21/2022, 21/2023, 12/2024).
Allegato 8
ASSICURAZIONE DEI MEDICI CONTRO LE MALATTIE E LE LESIONI CAUSATE DALL’AZIONE DEI RAGGI X E DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE (DM 24.9.1996)
| TABELLA I | |
| Apparecchi radiologici (NOTA 1) | Premi annuali per apparecchio (importi in euro) |
| A) Apparecchi di diagnostica: | |
| 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private | 865,58 |
| 2) installati presso consorzi antitubercolari | 680,17 |
| 3) installati presso studi privati di radiologia | 375,98 |
| 4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico | 380,11 |
| 5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria | 48,55 |
| 6) installati presso studi privati di medici veterinari | 48,55 |
| B) Apparecchi di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell’apparecchiatura destinata alle applicazioni): | |
| 1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione e presso case di cura private | 760,74 |
| 2) installati presso studi privati | 187,47 |
Note:
(1) Il premio annuale dovuto per apparecchio radiologico è divisibile in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell’apparecchio, con arrotondamento al secondo decimale di euro più vicino.
Ad esempio, il premio dovuto per un apparecchio di diagnostica installato presso un ospedale dal 30 settembre al 10 ottobre 2024 (data di smantellamento) è uguale a euro 144,26 (865,58 : 12 x 2).
| TABELLA II | |
| Sostanze radioattive in uso (di cui alla tabella allegata al dm 19.7.1967, e successive modificazioni) | Premi annuali per quantità di sostanza (importi in euro) |
| 1) Nuclidi di radiotossicità molto elevata (gruppo I): | |
| – per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370 megabecquerel | 21,69 |
| – oltre 370 megabecquerel | 92,96 |
| 2) Nuclidi di radiotossicità elevata (gruppo II): | |
| – per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 3.700 megabecquerel | 2,48 |
| – oltre 3.700 megabecquerel | 61,97 |
| 3) Nuclidi di radiotossicità moderata (gruppo III): | |
| – per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 37.000 megabecquerel | 0,25 |
| – oltre 37.000 megabecquerel | 92,96 |
| 4) Nuclidi di radiotossicità debole (gruppo IV): | |
| – per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e fino a 370.000 megabecquerel | 0,03 |
| – oltre 370.000 megabecquerel | 61,97 |
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