INAIL – Circolare n. 30 del 20 maggio 2025

Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2025

Quadro normativo

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 180.

– Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 20, comma 6, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

– Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 41: “Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2025”.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 aprile 2025, n. 52, concernente la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2025, adottato sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 41.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 aprile 2025, n. 52 (Allegato 1), l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2025, nella misura di euro 308,23, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2023 e il 2024, pari allo 0,8%.

Tale decreto approva la proposta adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail con delibera 26 marzo 2025, n. 41.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di agosto 2025.

Allegato

(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 18 aprile 2025, n. 52)

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