INAIL – Circolare n. 34 del 26 luglio 2023

Assegno di incollocabilità: rivalutazione annuale dell’importo mensile a decorrere dal 1° luglio 2023

Quadro normativo

– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 180.

– Legge 28 febbraio 1986, n. 41, articolo 20, comma 6, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

– Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 117: “Rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità con decorrenza 1° luglio 2023”.

– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 giugno 2023, 84 (NOTA 1), concernente la rivalutazione annuale dell’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 2023, adottato sulla base della delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 117.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2023, n. 84, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di euro 290,11, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%.

Tale decreto approva la proposta adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail con delibera 15 maggio 2023, n. 117.

Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2023.

Note:

(1) Allegato 1 Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2023, n. 84.

Allegato 1

(MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Decreto 08 giugno 2023, n. 84)