INAIL – Circolare n. 40 del 12 settembre 2023
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura – Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2023
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
– Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
– Legge 27 dicembre 1975, n. 780: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”. Articolo 8.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″. Articoli 11 e 13.
– Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000: “Approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, comma 1126, lettera i), recante disposizioni in materia di assegno una tantum in caso di morte (assegno funerario), disciplinato dall’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
– Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 114:
“Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione e agricoltura con decorrenza 1° luglio 2023”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria e navigazione.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 21 giugno 2023, n. 88, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2023, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
– Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
– Circolare Inail 14 luglio 2022, n. 26: Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura.
Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2022”.
Premessa
Con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’ Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente (NOTA 1) sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
Gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per l’anno 2022, non essendosi verificata la suddetta condizione, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relative ai settori industria, navigazione e agricoltura è stata approvata dai decreti ministeriali del 9 giugno 2022, n. 106 e del 15 giugno 2022, n. 108, con decorrenza 1° luglio 2022.
Per l’anno 2023, la rivalutazione è stata effettuata sulla base della variazione percentuale dell’8,1% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, con decorrenza dal 1° luglio 2023, così come previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
La relativa proposta è stata adottata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 15 maggio 2023, n. 114, e approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 89, e 21 giugno 2023, n. 88, relativi, rispettivamente, al settore industria e navigazione e al settore agricoltura (allegati 1 e 2).
Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.
- Prestazioni economiche
1.1. RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industria la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 91,53 (NOTA 2).
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
Retribuzione annua minima | euro 19.221,30 |
Retribuzione annua massima | euro 35.696,70 |
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 91,53) e della retribuzione annua minima (euro 19.221,30), la retribuzione annua massima è così fissata (NOTA 3):
Comandanti e capi macchinisti | euro 51.403,25 |
Primi ufficiali di coperta e di macchina | euro 43.549,97 |
Altri ufficiali | euro 39.623,34 |
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 29.010,95 (NOTA 4).
Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 19.221,30 massimo euro 35.696,70 |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione annua convenzionale euro 19.221,30 (NOTA 5) |
1.2 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industria e navigazione e agricoltura l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 11.612,92 (NOTA 6).
1.3 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo Determinato (NOTA 7) | Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 48,00 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | |
Lavoratori autonomi | Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 53,95 (NOTA 8) |
1.4 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
L’importo dell’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione e agricoltura ammonta a euro 632,94.
1.5 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Gli importi degli assegni continuativi (NOTA 9), rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
INABILITÀ (%) | SETTORE INDUSTRIA | SETTORE AGRICOLTURA |
Da 50 a 59 | euro 355,14 | euro 444,83 |
Da 60 a 79 | euro 498,27 | euro 620,74 |
Da 80 a 89 | euro 925,12 | euro 1.065,70 |
Da 90 a 100 | Euro 1.425,28 | euro 1.510,28 |
100 + a.p.c. | euro 2.059,02 | euro 2.143,55 |
- Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale (NOTA 10), secondo i seguenti criteri:
2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
Per l’anno 2021 e precedenti | 1,081 |
Per l’anno 2022 e I semestre 2023 | 1,000 |
In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95 (NOTA 11) |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 | Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria: minimo euro 19.221,30 massimo euro 35.696,70 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 | Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 | Su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 | Su retribuzione minimale del settore industria euro 19.221,30 (NOTA 12) |
2.2 INTEGRAZIONE RENDITA
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2022 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell’importo del rateo di rendita rivalutato.
- Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
- a) rendite tuttora escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale (NOTA 13);
- b) eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti (NOTA 14), elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2023, dovranno essere adeguati (NOTA 15) alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (NOTA 16) al 1° luglio 2023;
- c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).
3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE
Con effetto dall’anno 2006 (NOTA 17) è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2023, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali; qualora le verifiche non siano state effettuate le prestazioni verranno azzerate nello stesso mese.
3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.
INDAGINE ANAGRAFICA.
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali 21 giugno 2023, n. 88 e 21 giugno 2023, n. 89 sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di novembre 2023.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
Per consentire in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, navigazione e agricoltura, vanno riferiti al 1° luglio 2023.
Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l’apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.
Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.
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Note:
(1) Cfr articolo 11, comma primo, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
(2) Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 89, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 1.
(3) Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 89, settore industria e navigazione, articolo 1, comma 2.
(4) Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali del 21 giugno 2023, n. 88, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.
(5) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori del settore industria.
(6) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, lettera i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2019 l’importo dell’assegno è stato fissato nella misura di euro 10.000,00.
(7) Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.
(8) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
(9) Si tratta, in particolare, degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 e 235 del d.P.R. n. 1124/1965 che, ai sensi dell’articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
(10) Allegato 3.
(11) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.
(12) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
(13) Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
(14) Legge 5 maggio 1976, n. 248.
(15) Legge 10 maggio 1982, n. 251.
(16) Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.
(17) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.
Allegato 1
(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 21 giugno 2023, n. 89)
Allegato 2
(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 21 giugno 2023, n. 88)
Allegato 3
Rendite per inabilità permanente in corso di godimento alla data del 1° luglio 2023
Criteri di riliquidazione
- Gestione industria
1.1RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Le rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2023 – calcolate su retribuzioni annue effettive eventualmente già rivalutate (NOTA 1)
– sono riliquidate, a decorrere dal 1° luglio 2023, sulle retribuzioni rivalutate secondo i coefficienti stabiliti (NOTA 2), entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 19.221,30 ed euro 35.696,70.
Artigiani
Le retribuzioni assunte a base per la liquidazione delle rendite degli artigiani, scelte tra le classi retributive superiori al minimo di legge fissato per la generalità dei lavoratori, sono da considerare “convenzionate” o “convenute” e, quindi, da assimilare alle effettive.
Tali retribuzioni sono state rivalutate secondo il corrispondente coefficiente ai fini della riliquidazione delle rendite.
Si ricorda, inoltre, che per tutti gli eventi occorsi ad artigiani a partire dal 1° gennaio 1996, le relative retribuzioni vanno sempre contraddistinte con il codice “E” (“effettiva”) (NOTA 3)
1.2 RENDITE LIQUIDATE SU RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
Le rendite per infortuni e malattie professionali manifestatesi dal 1° aprile 1937 al 30 giugno 2023, liquidate su retribuzioni annue convenzionali, devono essere ricalcolate sulla retribuzione minima di euro 19.221,30 qualora il salario convenzionale in essere al 30 giugno 2023 risulti inferiore a tale minimo o, se superiore, sullo stesso salario convenzionale entro il massimale di euro 35.696,70.
Studenti e alunni
In conseguenza della variazione della retribuzione minima e massima stabilite per l’industria, le rendite relative ad alunni e studenti di scuole o istituti statali e non statali devono essere liquidate dal 1° luglio 2023 – conformemente a quanto disposto (NOTA 4)
– sulle seguenti retribuzioni convenzionali che sostituiscono quelle di cui alla circolare Inail del 14 luglio 2022, n. 26 valide fino al 30 giugno 2023:
- a) per gli alunni e studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado e, comunque, fino ai 15 anni compiuti: euro 19.222,96;
- b) per gli alunni e studenti di scuole secondarie di secondo grado e, comunque, dal 16° anno di età fino a 21 anni compiuti: euro 20.234,45
- c) per gli studenti delle università e degli istituti di istruzione superiore, e, comunque, dal 22° anno di età in poi: euro 21.921,98.
Lavoratori portuali
Per le rendite dei lavoratori portuali va operata la seguente distinzione:
- a) rendite per eventi verificatisi entro il 31 dicembre 1995, costituite sulla base di retribuzioni convenzionali distinte per lavoratori delle ex “Compagnie portuali” e per lavoratori degli ex “gruppi portuali” per le quali è prevista la rivalutazione automatica (NOTA 5).
Tali rendite vengono riliquidate dal 1° luglio 2023, applicando il coefficiente di rivalutazione alle retribuzioni in essere al 30 giugno 2022; quindi, rispettivamente per le due categorie, sul massimale di euro 35.696,70 e sul minimale di euro 19.221,30;
- b) rendite per eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996, costituite sulla base di una retribuzione convenzionale unica.
Tali rendite vengono riliquidate sul massimale di euro 35.696,70 (NOTA 6);
- c) rendite relative a:
– lavoratori portuali del ramo industriale;
– carenanti ed ormeggiatori del porto di Genova;
– lavoratori del porto di Genova confluiti nella Compagnia Unica;
– lavoratori merci varie;
Tali rendite vengono riliquidate sul massimale di euro 35.696,70.
Allievi di corsi aziendali
Le rendite relative ad allievi di corsi anche aziendali di istruzione professionale, comunque finanziati o gestiti, sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30 (NOTA 7).
Lavorazioni meccanico-agricole
Le rendite relative agli addetti a lavorazioni meccanico-agricole tutelate (NOTA 8) sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30.
Lavori domestici e familiari
Le rendite relative agli addetti ai lavori domestici e familiari sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30, essendo le relative retribuzioni convenzionali, moltiplicate per 300, inferiori – per la quasi totalità – alla misura anzidetta.
Qualora le Sedi evidenzino casi per i quali sono state denunciate classi retributive superiori al citato limite, dovranno procedere alle necessarie variazioni.
Familiari partecipanti all’impresa familiare
Le rendite relative ai familiari partecipanti all’impresa familiare (NOTA 9), per le quali è prevista la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, sono riliquidate applicando il coefficiente di rivalutazione (1,081) alla retribuzione convenzionale giornaliera in essere al 1° luglio 2022, pari a euro 64,33, se più favorevole, sul minimale di euro 19.221,30.
Lavoratori italiani in Paesi non convenzionati
Le rendite erogate ai lavoratori italiani che prestano la propria attività lavorativa in paesi esteri non convenzionati sono liquidate su specifiche retribuzioni convenzionali previste per i singoli settori produttivi e vanno riliquidate sulle retribuzioni convenzionali (NOTA 10), ovviamente entro il massimale e il minimale di legge dell’industria.
Lavori occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi
Le rendite relative ai lavoratori che svolgono attività occasionali di tipo accessorio in agricoltura, commercio, turismo e servizi sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30.
- Gestione agricoltura
Tutte le rendite in corso di godimento sono riliquidate secondo i criteri indicati, per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricolo, alla pagina 6 della presente circolare.
Le rendite erogate ai lavoratori italiani operanti nel settore agricolo nei paesi non convenzionati sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 29.010,95.
- Gestione per conto dello Stato
I criteri di riliquidazione sopra descritti sono applicati (NOTA 11) alle rendite per inabilità permanente e ai superstiti, costituite per eventi lesivi occorsi ai dipendenti delle amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo (NOTA 12), nonché ai detenuti addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato e a cittadini italiani in forza di legge.
In particolare si precisa che:
3.1 le rendite a cittadini italiani costituite a seguito di eventi lesivi verificatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania (NOTA 13) sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30;
3.2 le rendite a infortunati addetti alla bonifica dei campi minati sono riliquidate sulla base delle retribuzioni effettive con i coefficienti indicati nella presente circolare, entro i nuovi limiti minimo e massimo e il loro importo è raddoppiato (NOTA 14);
3.3 le rendite agli studenti di scuole o Istituti di istruzione statale (NOTA 15) sono riliquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali precedentemente indicate;
3.4 le rendite ai detenuti, internati per misure di sicurezza e ai minori sottoposti a misure rieducative, occupati in lavori condotti direttamente dallo Stato (NOTA 16) sono riliquidate sulla retribuzione effettiva, fermi restando i limiti del minimale (euro 19.221,30) e del massimale (euro 35.696,70) rivalutati; le rendite ai detenuti occupati nelle colonie penali agricole infortunatisi prima dell’entrata in vigore della relativa convenzione (NOTA 16) sono riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua fissata per i lavoratori agricoli (euro 29.010,95);
3.5 le rendite ai cittadini italiani infortunatisi nel periodo 1° maggio 1945 – 18 dicembre 1954, nei territori ex italiani ceduti alla ex Jugoslavia in forza del trattato di pace, nonché le rendite relative ad infortuni occorsi a cittadini italiani nella zona “B” del territorio libero di Trieste anteriormente al 5 ottobre 1956, sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30.
Per i casi nei quali siano state, a suo tempo, accertate retribuzioni effettive, la riliquidazione è effettuata su tali retribuzioni, rivalutate in base ai coefficienti di ciascun anno, entro i nuovi limiti minimo e massimo;
3.6 le rendite a persone colpite dalla catastrofe del Vajont (NOTA 17) sono riliquidate come segue:
– a coloro i quali siano rimasti invalidi per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963 e ai superstiti di coloro i quali siano deceduti o risultino dispersi per la medesima causa viene concessa una rendita di invalidità o una rendita di reversibilità, secondo le norme in vigore per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (NOTA 18);
– per coloro la cui retribuzione non è stata determinata, a suo tempo, ai sensi delle norme dell’assicurazione infortuni (NOTA 19), secondo i seguenti criteri:
- a) per i lavoratori autonomi e i prestatori d’opera a terzi, dediti normalmente ad attività considerate agricole agli effetti della legislazione previdenziale relativa agli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 19.221,30;
- b) per gli esercenti libere professioni e i lavoratori autonomi e subordinati, dediti ad attività non soggette all’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell’industria, sul minimale di euro 19.221,30 o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 35.696,70;
- c) per le casalinghe e per coloro che abitualmente non svolgevano attività lavorativa a fine di guadagno, nonché per i minori di anni 15, sul minimale di euro 19.221,30;
3.7 le rendite attribuite:
– ai cittadini colpiti dai terremoti in Sicilia dell’ottobre-novembre 1967 e del gennaio 1968 (NOTA 20);
– ai cittadini colpiti dalle calamità naturali verificatesi nell’ultimo quadrimestre del 1968 (NOTA 21);
– ai cittadini colpiti da calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (NOTA 22);
– ai cittadini colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (NOTA 23);
– ai cittadini colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 della Sicilia e della Calabria (NOTA 24);
sono riliquidate come segue:
– per le persone la cui retribuzione, ai fini della liquidazione delle rendite, è stata a suo tempo determinata ai sensi delle norme vigenti per l’assicurazione infortuni, si applica la rivalutazione con i previsti coefficienti entro i nuovi limiti minimo e massimo di euro 19.221,30 e di euro 35.696,70;
– per i lavoratori agricoli, autonomi o dipendenti, sulla nuova retribuzione fissata per l’agricoltura di euro 29.010,95;
– per le persone la cui retribuzione non è stata invece determinata a suo tempo ai sensi delle norme dell’assicurazione infortuni, secondo i seguenti criteri:
- a) per gli esercenti libere professioni e per i lavoratori autonomi e subordinati addetti ad attività non soggette alla disciplina dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sul minimale di euro 19.221,30, o sul maggior reddito eventualmente accertato a suo tempo ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, rivalutato con i previsti coefficienti, ovviamente entro il limite massimo di euro 35.696,70;
- b) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e vivevano in ambiente economico agricolo, sulla nuova retribuzione fissata per l’agricoltura di euro 29.010,95;
- c) per le casalinghe e per i soggetti che abitualmente non svolgevano attività lavorativa e non vivevano in ambiente economico agricolo, sul minimale di euro 19.221,30.
3.8 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto del Friuli Venezia Giulia del maggio 1976 (NOTA 25) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30 (NOTA 26);
3.9 le rendite a favore dei cittadini colpiti dal terremoto in Basilicata e Campania del novembre 1980 (NOTA 27) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30;
3.10 le rendite a favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme (NOTA 28) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30;
3.11 le rendite a favore dei cittadini dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell’Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987 (NOTA 29) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30;
3.12 le rendite costituite in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 (NOTA 30) sono riliquidate sul nuovo minimale di euro 19.221,30;
3.13 le rendite a favore del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria, già liquidate sulla retribuzione effettiva (NOTA 31) sono riliquidate in base ai previsti coefficienti di variazione, entro i limiti di legge;
3.14 le rendite a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia o in Romania e dei loro familiari (NOTA 32) sono riliquidate sul minimale di euro 19.221,30 o sulla retribuzione di euro 29.010,95 prevista per il settore agricoltura, a seconda che l’evento lesivo sia tutelabile a norma del Titolo I o del Titolo II del Testo unico 1124/1965.
Per le persone – ivi compresi i marittimi – già titolari di rendita a carico dell’Ente assicuratore libico o rumeno, sono confermati i criteri di cui alle circolari Inail 30 novembre 1970, n. 113, e del 2 gennaio 1975, n. 1.
Pertanto, qualora l’importo delle rendite già liquidate dall’Ente assicuratore libico o rumeno risulti inferiore a quello che sarebbe spettato se le rendite fossero state liquidate in base al nuovo minimale dell’industria di euro 19.221,30 o alla retribuzione convenzionale di euro 29.010,95 per il settore agricoltura, le medesime rendite devono essere integrate dalle Sedi, che provvedono al relativo pagamento fino alla misura corrispondente ai richiamati limiti retributivi;
3.15 le rendite liquidate ai lavoratori italiani che hanno contratto la silicosi nelle miniere di carbone del Belgio (NOTA 33) sono soggette all’operatività dell’articolo 116 del Testo unico n. 1124/1965, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per cui la relativa riliquidazione è effettuata sulla base del nuovo massimale di euro 35.696,70.
La riliquidazione deve essere operata dalle Sedi come di seguito indicato:
– per le rendite per le quali, al 1° luglio 2023, era in corso di pagamento la sola differenza fra la misura già percepita e quella erogata dall’Agence fédérale des risques professionnels;
– per le rendite unificate (NOTA 34) attualmente segnalate come “prestazioni particolari” (NOTA 35).
Le stesse Sedi devono ovviamente riliquidare, a partire dal 1° luglio 2023, le rendite inferiori alla prestazione belga, ai fini del pagamento della eventuale differenza in aumento.
—
Note:
(1) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 116.
(2) Decreto ministeriale 21 giugno 2023, n. 89, settore industria e navigazione.
(3) Circolare Inail 23 ottobre 1996, n. 70.
(4) Decreto ministeriale 12 dicembre 1968, articolo 2.
(5) Decreto ministeriale 13 novembre 1987 e circolare Inail 17 ottobre 1988, n. 52.
(6) Cfr. lettera alle strutture territoriali 12 dicembre 1996.
(7) Decreto ministeriale 26 ottobre 1970.
(8) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Titolo I.
(9) Circolari Inail 30 giugno 1989, n. 42, e 27 aprile 1990, n. 24.
(10) Circolare Inail 29 maggio 2023, n. 21.
(11) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 190.
(12) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 127.
(13) Legge del 10 maggio 1982, n. 251, articolo 10.
(14) Decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e successive modifiche.
(15) Decreto ministeriale 12 dicembre 1968.
(16) Convenzione stipulata il 1° giugno 1979 con il Ministero di grazia e giustizia e circolare Inail 28 febbraio 1980, n. 10.
(17) Legge 31 maggio 1964, n. 357, articolo 22.
(18) Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
(19) Decreto ministeriale 5 febbraio 1966.
(20) Decreto legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 247.
(21) Legge 12 febbraio 1969, n. 6.
(22) Legge 12 dicembre 1970, n. 979.
(23) Legge 26 maggio 1971, n. 288.
(24) Legge 23 marzo 1973, n. 36.
(25) Legge 29 maggio 1976, n. 336, e legge 30 ottobre 1976, n. 730.
(26) Legge 29 maggio 1976, n. 336, articolo 39.
(27) Legge 22 dicembre 1980, n. 872.
(28) Legge 21 novembre 1985, n. 662.
(29) Legge 19 novembre 1987, n. 470.
(30) Legge 21 gennaio 1995, n. 22.
(31) Circolare Inail 2 settembre 1981, n. 42.
(32) Legge 19 ottobre 1970, n. 744, e decreto ministeriale 6 novembre 1973.
(33) Legge 27 luglio 1962, n. 1115.
(34) Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 80.
(35) Lettere alle Direzioni regionali 23 luglio 1998 e 1° dicembre 1998
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
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