INAIL – Circolare n. 41 del 4 luglio 2025
Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti con decorrenza 1° luglio 2025
Quadro normativo
– Legge 20 febbraio 1958, n. 93: “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.” Articolo 8 (NOTA 1).
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni.
– Legge 10 maggio 1982, n. 251: “Norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 5.
– Legge 28 febbraio 1986, n. 41: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”. Articolo 20.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″. Articolo 11 (NOTA 2).
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 287.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 5 luglio 2024, n. 113, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2024, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per medici radiologi esposti a radiazioni ionizzanti.
– Circolare Inail 16 settembre 2024, n. 25: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024”.
– Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 44: “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti, con decorrenza 1° luglio 2025”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 58, concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei medici esposti a radiazioni ionizzanti con decorrenza 1° luglio 2025.
Premessa
L’articolo 8, comma 1, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, stabilisce che alle rendite per inabilità permanente e per morte dei medici per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e sostanze radioattive, nonché agli assegni una tantum in caso di morte, sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo unico dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
In particolare, il terzo comma del predetto articolo, nel testo modificato dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, prevede, a partire dal 1° luglio 1983, la rivalutazione della retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite (retribuzione convenzionale) (NOTA 3) con cadenza annuale e indica come parametro di riferimento le variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali dei medici radiologi ospedalieri, comprensive dell’indennità integrativa speciale.
L’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nel confermare il meccanismo di rivalutazione annuale della suddetta retribuzione convenzionale, ha disposto che la rivalutazione possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita con il medesimo meccanismo.
In mancanza del suddetto presupposto previsto per la rivalutazione ex articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, ha previsto che – con effetto dall’anno 2000, e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno – la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente (nel seguito, Indice Foi Istat).
Lo stesso articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ha stabilito che gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Rinnovo contrattuale del 2024
In data 23 gennaio 2024 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale dell’Area Sanità – Triennio 2019-2021, riguardante anche la categoria di assicurati in oggetto (NOTA 4) e, pertanto, è stato determinato l’ammontare annuo delle retribuzioni di riferimento dei medici ospedalieri per gli anni 2019, 2020 e 2021.
Il suddetto rinnovo contrattuale ha comportato variazioni percentuali delle retribuzioni intervenute nel triennio 2019-2021 inferiori al 10% rispetto a quella dell’anno 2018 (euro 57.951,88), presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione convenzionale di riferimento per la liquidazione delle rendite deve essere determinata sulla base dell’Indice Foi Istat.
Retribuzione convenzionale e rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2025
Per l’anno 2025 si è registrata una variazione percentuale dello 0,8% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2023 e il 2024.
Di conseguenza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 58 (allegato 1), su proposta del Consiglio di amministrazione Inail (NOTA 5), è stata determinata la nuova retribuzione convenzionale annua da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2025, risultata pari a euro 66.866,83, importo ottenuto moltiplicando la somma di euro 66.336,14 (NOTA 6) e il coefficiente di rivalutazione dell’1,008 (0,8%).
Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, l’importo dell’assegno una tantum per i familiari superstiti dei medici radiologi è rapportato alla predetta retribuzione, secondo le seguenti percentuali:
– un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti (importo pari a euro 22.288,94);
– un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti (importo pari a euro 16.716,71);
– un sesto negli altri casi (importo pari a euro 11.144,47).
Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. Indagine anagrafica
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2025, n. 58, saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2025.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.
Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
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Note:
(1) Articolo 8, come sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
(2) Articolo 11, come modificato dall’articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(3) Sono prese in considerazione le retribuzioni contrattuali su base nazionale dei medici radiologi ospedalieri, e, in particolare, quelle spettanti alla qualifica “Dirigente medico neo assunto”, cioè con anzianità di servizio inferiore a cinque anni.
(4) Dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all’articolo 2, comma 5 del Contratto collettivo nazionale quadro del 10 agosto 2022, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti da tutte le Aziende ed Enti del comparto indicate all’articolo 6 del medesimo CCNQ.
(5) Delibera del consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 44.
(6) Ultima retribuzione fissata dal decreto ministeriale 5 luglio 2024, n. 113, con decorrenza 1° luglio 2024.
Allegato
(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 24 aprile 2025, n. 58)
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