INAIL – Circolare n. 42 del 4 luglio 2025, n. 42
Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2025
Quadro normativo
– Legge 20 febbraio 1958, n. 93: “Assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive”. Articolo 8 (NOTA 1).
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni.
– Legge 4 agosto 1965, n. 1103: “Regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria di tecnico di radiologia”. Articolo 15 (NOTA 2).
– Legge 31 gennaio 1983, n. 25: “Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’attività di tecnico sanitario di radiologia medica”. Articolo 6.
– Legge 28 febbraio 1986, n. 41: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”. Articolo 20.
– Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144″. Articolo 11 (NOTA 3).
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 287.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 112, concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024.
– Circolare Inail 16 settembre 2024, n. 27: “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2024”.
– Delibera del Consiglio di Amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 45: “Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2025”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 59, concernente la determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive con decorrenza 1° luglio 2025.
Premessa
L’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, di modifica dell’articolo 15 della legge 4 agosto 1965, n. 1103, ha esteso le disposizioni della speciale assicurazione a tutela dei medici di radiologia (NOTA 4), ai tecnici sanitari di radiologia medica che esercitano in forma autonoma l’attività e agli allievi dei relativi corsi.
Il richiamato articolo stabilisce, inoltre, che la retribuzione convenzionale annua da assumere come base per la liquidazione delle rendite è fissata, annualmente, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell’anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive dell’indennità integrativa speciale dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche, sentita la Federazione nazionale dei collegi tecnici di radiologia medica.
L’articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, comma 4, ha confermato il meccanismo di rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale (NOTA 5), precisando che, a partire dal 1° luglio 1983, la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite (retribuzione convenzionale) è suscettibile di modifica ogni anno.
Il predetto articolo, tuttavia, stabilisce altresì che la rivalutazione può aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
L’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, ha poi disposto che, in mancanza della suddetta condizione, con effetto dall’anno 2000 e con decorrenza dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente (nel seguito, Indice Foi Istat).
Lo stesso articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha stabilito che gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell’anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Non essendo intervenuto il rinnovo contrattuale dall’ultimo contratto sottoscritto in data 2 novembre 2022, la rivalutazione annuale deve essere effettuata ai sensi del suddetto articolo 11.
Pertanto, le retribuzioni convenzionali fissate per gli anni 2019, 2020 e 2021 dall’ultimo Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2019 – 2021 devono essere rideterminate sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 2023 e 2024.
Retribuzione convenzionale e rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2025
Per l’anno 2025 si è registrata una variazione percentuale dello 0,8% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati intervenuta tra il 2023 e il 2024.
Di conseguenza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 59 (allegato 1), su proposta del Consiglio di amministrazione Inail (NOTA 6), sono state determinate le seguenti retribuzioni convenzionali annue da assumersi per la liquidazione delle prestazioni economiche a favore della categoria di lavoratori in oggetto con decorrenza 1° luglio 2025:
| Eventi | Retribuzioni convenzionali rivalutate al 1° luglio 2025 |
| anno 2016 e precedenti | € 29.370,51 |
| anno 2017 | € 29.611,96 |
| anno 2018 | € 30.134,54 |
| anno 2019 | € 29.917,09 |
| anno 2020 | € 30.004,82 |
| anni 2021 – 2025 | € 30.620,24 |
Liquidazione delle prestazioni e comunicazione del provvedimento. Indagine anagrafica.
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite dovuti ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2025, n. 59 saranno liquidati d’ufficio, sulla base delle retribuzioni sopra riportate e saranno corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2025.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invierà agli interessati il provvedimento di liquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/IMec e 171/IMec.
Tali modelli, tra l’altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle “quote integrative” e delle “rendite a superstiti” come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario dovrà comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei suddetti modelli, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
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Note:
(1) Articolo 8, come sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
(2) Articolo 15, come sostituito dall’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25.
(3) Articolo 11, come modificato dall’articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
(4) Legge 20 febbraio 1958, n. 93.
(5) Articolo 8, comma 3, della legge 20 febbraio 1958, n. 93, da ultimo modificato nel testo dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
(6) Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 45.
Allegato
(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 24 aprile 2025, n. 59)