INAIL – Circolare n. 43 del 25 settembre 2023
Eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 – Conversione in legge del Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61 – Sospensione dei termini per i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi
Quadro normativo
– Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100: “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”.
Articoli 2 e 4.
– Circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33: “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi e altre misure. Decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61”.
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2023 è stata pubblicata la legge 31 luglio 2023, n. 100, riguardante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
La legge in argomento, in particolare, ha modificato l’originaria formulazione dell’articolo 2, comma 4, quarto periodo, del suddetto decreto-legge, in base al quale con la circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33 sono state fornite, al paragrafo F., le istruzioni per l’applicazione della sospensione ai termini amministrativi riguardanti i ricorsi amministrativi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.
A parziale modifica delle precedenti indicazioni si forniscono le istruzioni operative aggiornate relativamente al periodo di sospensione applicabile ai predetti ricorsi amministrativi.
Periodo di sospensione applicabile ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi
La legge 31 luglio 2023, n. 100 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 ha disposto che All’articolo 2: (…) al comma 4, quarto periodo, le parole: «di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta,» e le parole «amministrativi e» sono soppresse; (…).
Essendo venuto meno il riferimento ai ricorsi amministrativi contenuto nella previgente formulazione (NOTA 1), la norma regolatrice della sospensione del termine di 30 giorni previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314 per la presentazione dei ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi assicurativi, di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, non è più l’articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che ha previsto la sospensione dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, ma l’articolo 4 del medesimo provvedimento.
Pertanto, ai ricorsi in materia di tariffe dei premi assicurativi si applica il periodo di sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 stabilito dal suddetto articolo 4, commi 1 e 2 (NOTA 2).
Per l’ambito applicativo delle sospensioni si rinvia alla circolare Inail 24 luglio 2023, n.33.
—
Note:
(1) Articolo 2, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, in vigore dal 2 giugno al 31 luglio 2023:
4. Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell’allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all’articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
(2) Articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, testo in vigore dal 1° agosto 2023:
1. Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, ad esclusione dei termini e dei procedimenti regolati con ordinanze di protezione civile adottate per il coordinamento e la gestione dello stato di emergenza di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. È facoltà delle amministrazioni sospendere i termini per la presentazione delle domande di partecipazione a procedure concorsuali fino al 31 agosto 2023.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono altresì sospesi tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori, presso i comuni di cui all’allegato 1
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