INAIL – Circolare n 43 dell’ 8 luglio 2025, n. 43
Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale per le navi iscritte nel Registro internazionale – Decisione C (2020) 3667 final dell’11 giugno 2020 della Commissione europea – Caso SA.48260 (2017/NN)
Quadro normativo
– Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione”.
– Legge 24 dicembre 1999, n. 488: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Articolo 13.
– Legge 28 dicembre 1999, n. 522: “Misure di sostegno all’industria cantieristica ad armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale”. Articolo 9, comma 5.
– Legge 1° agosto 2002, n. 166: “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”. Articolo 34, comma 6.
– Legge 27 dicembre 2002, n. 289: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato”. Articolo 80, comma 44.
– Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 883/2004: “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale”. Articolo 11, paragrafo 4.
– Decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221: “Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a norma dell’articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122”.
– Legge 20 novembre 2017, n. 167: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017”. Articolo 10.
– Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175: “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, articolo 41.
– Decreto del Ministro delle infrastrutture 21 novembre 2023: “Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo”.
– Circolare Inail 4 ottobre 2016, n. 35: “Integrazione dei servizi istituzionali dell’assicurazione degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima nei sistemi dell’Inail”.
Premessa
Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, all’articolo 1 ha istituito il Registro internazionale, prevedendo all’articolo 4 e all’articolo 6 sgravi rispettivamente fiscali e contributivi a favore delle unità navali iscritte nel predetto registro.
Il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 ha successivamente esteso le agevolazioni in parola alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, a condizione che sulla nave sia imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
La legge 20 novembre 2017, n. 167, recependo le indicazioni della Unione europea (NOTA 1), all’articolo 10, ha esteso l’applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi adibite esclusivamente ad attività commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, abolendo l’obbligo di iscrizione delle navi nel Registro internazionale italiano per usufruire di dette agevolazioni.
Le misure previste dal citato decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, sono state assoggettate alla preventiva approvazione della Commissione europea, ottenuta con l’emanazione della decisione C (2020) 3667 final del 11 giugno 2020 che ne ha accertato la natura di aiuto di Stato compatibile con il mercato interno a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, impegnando lo Stato italiano a prevedere l’estensione delle agevolazioni previste per le navi iscritte nel Registro internazionale, come già previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 in materia fiscale, anche alle navi adibite esclusivamente ad attività commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
L’articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 ha recepito, tra l’altro, tali impegni intervenendo sul decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Acquisito il nulla osta dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 2), si illustrano le modifiche introdotte dalla normativa in oggetto e si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Modifiche introdotte dall’articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
L’articolo 41 del decreto-legge in questione ha modificato, il comma 1 (NOTA 3) dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 specificando che nel Registro internazionale possono essere iscritte, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (NOTA 4), esclusivamente “le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto”, nonché quelle, tassativamente elencate, “che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo”.
Con la stessa norma sono stati introdotti ulteriori due commi all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30:
– il comma 1 ter (NOTA 5) con il quale sono stabiliti gli impegni che l’armatore deve assumere per il rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione nel Registro internazionale o all’annotazione nell’elenco di cui all’articolo 6-ter, comma 2, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i successivi controlli che devono essere effettuati dalle competenti autorità marittime;
– il comma 1-quater (NOTA 6) con il quale è stabilito che le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto.
Inoltre, è stato introdotto l’articolo 6-ter al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che:
– al comma 1, prevede l’estensione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui agli articoli 4, 6 (NOTA 7) e 9-quater anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate elencate all’articolo 1, comma 1 (NOTA 8), del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, come modificato dall’articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
– al comma 2 prevede l’annotazione in apposito elenco, tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle navi iscritte nei registri europei che, a seguito di istanza presentata dalle imprese di navigazione e previo rilascio dell’autorizzazione da parte dello stesso dicastero, accedono alle agevolazioni di cui al comma precedente. Per effettuare le necessarie verifiche sui beneficiari delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla norma in parola, è stabilito che le amministrazioni che le applicano, come l’Inail, possono accedere in via telematica a detto elenco;
– al comma 3 specifica le condizioni secondo le quali le navi di cui ai commi precedenti possono iscriversi nell’elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ribadendo il divieto di effettuare i servizi di cabotaggio, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 1 del decreto- legge 30 dicembre 1997, n. 457 (NOTA 9), nel rispetto delle norme relative alla legge regolatrice del contratto di arruolamento (NOTA 10) nonché delle disposizioni concernenti la composizione minima dell’equipaggio e le tabelle di armamento ai sensi dell’articolo 426 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione;
– al comma 4 dispone che l’estensione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo si applica a condizione che vi sia la sussistenza dell’obbligo di versamento dei premi assicurativi nel rispetto di quanto disciplinato all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
– al comma 5, infine, pone a carico del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalità di costituzione, alimentazione e aggiornamento dell’elenco di cui al citato comma 2.
Per l’ammissione ai benefici previsti dagli articoli 4, 6 e 9-quater del medesimo decreto-legge, l’articolo 6-quater dispone che le navi battenti bandiera degli Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo devono costituire almeno il 25 per cento del tonnellaggio totale della flotta dell’impresa di navigazione. Inoltre, lo stesso articolo stabilisce l’obbligo del mantenimento ovvero dell’aumento della quota di tonnellaggio della flotta iscritta in uno dei registri degli Stati dell’UE o del SEE, qualora questa sia compresa tra il 25 per cento e il 60 per cento del tonnellaggio totale della flotta. Qualora, infine, tale quota sia superiore al 60 per cento del tonnellaggio totale della flotta dell’impresa, è previsto che tale percentuale debba essere mantenuta nel tempo.
I successivi articoli 6-quinquies, 6-sexies, 6-septies disciplinano le tipologie di reddito e i proventi che beneficiano degli sgravi di natura fiscale nonché le condizioni per l’estensione di questi ultimi alle attività di noleggio a tempo o a viaggio e di locazione di navi a scafo nudo.
L’articolo 6-octies, infine, recependo i contenuti della Decisione C(2020) 3667 final 11 giugno 2020 della Commissione europea stabilisce la conformità del livello degli aiuti concessi alle disposizioni degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato per quanto riguarda i trasporti marittimi, specificando che l’azzeramento delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e la riduzione dell’imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo sono il livello massimo di aiuto autorizzato.
Si forniscono, pertanto le istruzioni operative riguardanti le modalità per l’applicazione dei benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, alle navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e per le navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Soggetti beneficiari e ambito applicativo
La norma in esame (NOTA 11) ha esteso l’esonero dal versamento dei premi assicurativi, attualmente previsto pe le imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del codice della navigazione (NOTA 12) e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri deli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate elencate all’articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Premesso che l’applicazione dello sgravio in parola è subordinato alla sussistenza dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’armatore, è necessario individuare quale regime di sicurezza sociale deve considerarsi applicabile in caso di soggetto armatore non residente avente stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
In proposito, il Regolamento UE 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, dettando i criteri per la “determinazione della legislazione applicabile”, per quanto riguarda, in particolare, il settore marittimo, all’articolo 11, comma 4 dispone: “ai fini del presente titolo, un’attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro è considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che è retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro è soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L’impresa o la persona che versa la retribuzione è considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di tale legislazione”.
Ai sensi del Regolamento europeo richiamato, dunque, la regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera” in base alla quale deve considerarsi applicabile la legislazione dello Stato di cui la nave batte la bandiera.
Lo stesso Regolamento, d’altra parte, prevede un’eccezione al verificarsi della presenza cumulativa di due precise condizioni:
1. impresa con sede in uno Stato;
2. marittimi che abbiano la residenza nello stesso Stato.
Pertanto, laddove siano verificate entrambe le condizioni sopra indicate, a prescindere da quale sia la bandiera della nave, l’armatore è considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano, se ha sede in Italia e i marittimi imbarcati hanno residenza in Italia, e potrà quindi usufruire degli stessi vantaggi di cui gode l’armatore con navi iscritte nel Registro internazionale italiano di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni.
Per accedere ai suddetti benefici, in presenza delle condizioni sopra richiamate, le imprese di navigazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che rispettino i requisiti di cui all’articolo 1, comma 5 (NOTA 13), e all’articolo 3 (NOTA 14) del medesimo decreto-legge, devono presentare apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvede al rilascio della necessaria autorizzazione e all’annotazione nell’elenco appositamente predisposto.
Nelle more della predisposizione dell’apposito servizio telematico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all’Inail, quale amministrazione che applica lo sgravio contributivo, le autorizzazioni all’annotazione rilasciate.
La verifica del rispetto degli impegni assunti e dell’effettivo esercizio delle attività autorizzate è affidata alle autorità marittime locali, anche attraverso controlli effettuati all’arrivo e alla partenza delle navi.
Istruzioni operative
Come noto la gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, sia per quanto riguarda i premi che le prestazioni assicurative, dal 3 ottobre 2016 (NOTA 15) è ricondotta ai criteri di ripartizione della competenza territoriale applicati alle altre gestioni assicurative.
Dalla predetta data, pertanto, la competenza è stabilita come segue:
1. per le posizioni assicurative e per i servizi a esse correlati (assicurazione dell’equipaggio, regolarità contributiva, pagamento dei premi, ruoli esattoriali, ecc.) è competente la Sede dell’Inail nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore. Nel caso delle imprese di navigazione non residenti in Italia aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è competente la Sede dell’Inail nel cui ambito territoriale si trova la sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa in parola esercita la sua attività in Italia.
2. per gli infortuni sul lavoro e le altre prestazioni assicurative è competente la Sede nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio (NOTA 16).
Le imprese armatrici non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che utilizzano navi iscritte nei registri deli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che, a seguito dell’autorizzazione, risultano iscritte nell’apposito elenco istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che imbarcano personale marittimo residente in Italia, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, possono presentare regolare denuncia di iscrizione all’Inail utilizzando gli appositi servizi online (NOTA 17).
Successivamente alla prima iscrizione (NOTA 18), gli armatori in possesso di codice ditta, con gli stessi servizi online, devono comunicare all’Istituto tutti gli eventi riguardanti le modificazioni soggettive e oggettive delle posizioni assicurative in parola.
Alla presentazione della denuncia di iscrizione consegue l’attribuzione di un codice ditta correlato al codice fiscale dell’armatore e l’apertura di una Posizione Assicurativa Navigazione, di seguito PAN, di 8 cifre, con assegnazione di un numero di certificato identificativo della nave assicurata.
Ogni armatore riceverà al suo indirizzo PEC il provvedimento dove sono indicati il codice ditta, il contro codice e il PIN, che dovranno essere utilizzati per le successive comunicazioni con l’Istituto, nonché i numeri di PAN e dei certificati rilasciati per ogni posizione assicurativa. Con lo stesso provvedimento l’Istituto provvede a comunicare l’importo del primo pagamento del premio di assicurazione (cosiddetto “ratino”), relativo al personale assicurato in Italia e non soggetto a sgravio, calcolato sulla base delle informazioni comunicate con la denuncia di iscrizione e relative al numero delle persone occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione che essi presumono dovere corrispondere fino alla fine dell’anno.
Il pagamento della “rata anticipata” di premio per gli anni solari successivi con contestuale “regolazione” del premio relativo al periodo assicurativo precedente (cosiddetta “autoliquidazione”) deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 16 febbraio dell’anno cui la rata si riferisce. Entro il 28 febbraio dello stesso anno deve essere presentata la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente esclusivamente con modalità telematiche con gli appositi servizi online (NOTA 19).
Pagamenti con F24
Le imprese armatrici aventi i requisiti descritti nella presente circolare devono effettuare i pagamenti tramite il modello di pagamento unificato F24, alle condizioni previste dalla vigente normativa.
Per effettuare il pagamento tramite F24 il datore di lavoro deve compilare la sezione Inail del modello indicando in particolare nello spazio “codice ditta” il relativo numero e nello spazio “numero di riferimento” il numero di 6 cifre comunicato dall’Inail con le richieste di pagamento.
Premi assicurativi e nuovo profilo tariffario
Le imprese armatrici che rispettano i requisiti indicati e intendono beneficiare dello sgravio contributivo previsto per l’armatore con navi iscritte nel Registro internazionale italiano di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni devono allegare alla denuncia di iscrizione copia dell’autorizzazione all’annotazione nell’elenco appositamente predisposto rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Per tali posizioni assicurative è stato, infatti, previsto specifico profilo tariffario denominato “Personale Italiano/comunitario con sgravi” collegato al Tipo Registro “Elenco Navi UE/SEE” e al Porto di iscrizione “Paese estero comunitario UE/SEE” da indicare nella denuncia di iscrizione.
Registro Nazionale aiuti di Stato
Il beneficio costituisce aiuto di Stato, pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. A decorrere dal 12 agosto 2017 (NOTA 20), la verifica è effettuata attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (NOTA 21), con le modalità stabilite dall’art. 10 (NOTA 22) del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.
—
Note:
(1) Decisione C (2015) 2457 del 13/04/2015.
(2) Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0006102.26-06-2025.
(3) Decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30: Articolo 1, comma 1: È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato “Registro internazionale”, nel quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le navi che effettuano attività di trasporto marittimo, inteso come trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto, nonché quelle che svolgono attività assimilate al trasporto marittimo, secondo quanto previsto dal presente comma, quali:
- a) navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;
- b) navi d’appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d’alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;
- c) navi posacavi che effettuano l’installazione e l’attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;
- d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;
- e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;
- f) navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell’Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell’Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.
(4) Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204: Articolo 5, “1. Il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» assume la denominazione di «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»”
- Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
- L’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è abrogato”.
(5) Decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: Articolo 1, comma 1-ter: Ai fini istruttori propedeutici al rilascio dell’autorizzazione all’iscrizione nel Registro internazionale o all’annotazione nell’elenco di cui all’articolo 6-ter, comma 2, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili acquisisce dal proprietario o dall’armatore di ogni nave una dichiarazione di impegno a rispettare i limiti previsti dagli orientamenti marittimi, corredata dalla pertinente documentazione tecnica della nave. Le autorità marittime locali verificano il rispetto di tale impegno e l’effettivo esercizio delle attività autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all’arrivo e alla partenza delle navi.
(6) Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30: Articolo 1, comma 1-quater: Le attività svolte sui rimorchiatori e sulle draghe iscritti in uno stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo possono beneficiare delle misure di aiuto soltanto a condizione che almeno il cinquanta per cento delle attività annuali delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione a tali attività di trasporto. A tal fine, i ricavi derivanti da attività di trasporto marittimo e quelli derivanti da altre attività non ammissibili devono essere riportati in contabilità separata.
(7) Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio1998, n. 30 Articolo 6: 1. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal l gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all’articolo 1, nonché’ lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere è a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed è rimborsato su conforme rendicontazione.
1- bis. Per le navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel registro internazionale adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, la disposizione di cui al comma 1 si applica a condizione che sulla nave, nel periodo cui si riferisce il versamento delle ritenute alla fonte, sia stato imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
- Il contributo di cui all’articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, è prorogato, per l’anno 1997, a favore delle imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
- Il contributo di cui al comma 2 si somma a quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai fini dell’erogazione del presente beneficio va assunto il valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana nell’anno cui si riferisce il beneficio medesimo.
(8) Cfr nota n. 3.
(9) Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. Articolo 1, comma 5: Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all’articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito dall’articolo 7, salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, se osservano i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 1-bis e, limitatamente alle navi traghetto ro- ro e ro-ro pax, iscritte nel registro internazionale, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, deve essere imbarcato esclusivamente personale italiano o comunitario.
(10) Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio1998, n. 30, Articolo 3: 1. Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri.
- Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell’Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo.
2- bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalità, sono armate con un numero di membri dell’equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 318 del codice della navigazione, determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
- Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti.
(11) Articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
(12) Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
(13) Cfr nota n. 9.
(14) Cfr nota n. 10.
(15) Circolare Inail 4 ottobre 2016, n. 35.
(16) Circolare Inail 24 agosto 2004, n. 54.
(17) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 12, commi 1 e 2: I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono denunciare all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei lavori, la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella allegato n. 4 al presente decreto per l’assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all’Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia contestuale, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all’inizio dei lavori.
(18) Decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124, articolo 12, commi 3 e 4: I datori di lavoro debbono, altresì denunciare all’Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell’azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.
(19) I servizi online predisposti per l’autoliquidazione annuale dei premi sono:
– Visualizzazione elementi calcolo
– Riduzione presunto
– Invio delle retribuzioni e calcolo del premio e richiesta certificato assicurazione equipaggio
– Richiesta certificato assicurazione equipaggio.
(20) La data di avvio del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è fissata al 12 agosto 2017, decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del relativo regolamento di funzionamento. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato è stato pubblicato nella G.U. n. 175 del 28 luglio 2017.
(21) Legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52.
(22) Riguardante la Registrazione degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione.
Allegato
(Art. 41 del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144)