INAIL – Circolare n. 57 del 21 dicembre 2023
Eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 – Agevolazione contributiva sui versamenti sospesi ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 – Modalità di presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell’agevolazione
Quadro normativo
– Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2016”. Articolo 48, commi 13 e 14.
– Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45: “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”. Articolo 11, comma 2 e articolo 18-undecies, comma 1, lettera f) e comma 2.
– Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Articolo 43, comma 2.
– Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”. Articolo 2, comma 7.
– Decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89: “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”. Articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2.
– Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, commi 991 e 994.
– Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”. Articolo 23, comma 1, lettera e-ter), lettera b).
– Decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141: “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”. Articolo 8, comma 1, lettera b).
– Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”. Articolo 8, commi 2 e 2 bis.
– Circolare Inail 18 novembre 2016, n. 41: “Eventi sismici del 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e altre misure urgenti”.
– Circolare Inail 24 gennaio 2017, n. 5: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi”.
– Circolare Inail 3 luglio 2017, n. 24: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Estensione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi ai Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017”.
– Circolare Inail 19 dicembre 2017, n. 53: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti sospesi. Ordinanza commissariale 2 novembre 2017, n. 41”.
– Circolare Inail 30 luglio 2018, n. 32: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi”.
– Circolare Inail 25 gennaio 2019, n. 3: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi”.
– Circolare Inail 25 giugno 2019, n. 18: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi”.
– Circolare Inail 18 ottobre 2019, n. 28: “Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Nuovo termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi”.
– Istruzione operativa Direttore generale 14 gennaio 2020, n. 431: “Sisma Italia centrale. Precisazioni in merito al pagamento nel limite del 40 per cento dal 15 gennaio 2020 dei premi assicurativi sospesi”.
Premessa
Con la circolare 18 ottobre 2019, n. 28 sono state fornite le istruzioni operative per la ripresa dei pagamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, da effettuarsi entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (NOTA 1).
L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 ha successivamente stabilito che Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
La legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 ha poi inserito all’articolo 8 il comma 2-bis che dispone quanto segue:
La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (NOTA 2)
Con la nota operativa del 14 gennaio 2020 a firma del Direttore generale (NOTA 3), sono state fornite ai soggetti destinatari dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 8, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le istruzioni per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi in conseguenza degli eventi sismici occorsi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 da versare, in attesa della registrazione della misura agevolativa sul Registro nazionale degli aiuti di Stato da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella misura del 100%.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a effettuare la registrazione sul Registro nazionale degli aiuti (RNA) della misura agevolativa, sia nella componente de minimis che in quella esente da notifica (CAR 26364).
Si illustrano di seguito le modalità per la presentazione dell’istanza per la riduzione dei premi assicurativi nella misura del 40% dei premi oggetto di sospensione aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.
Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (NOTA 4) si forniscono le istruzioni operative per la presentazione della domanda di ammissione agli aiuti.
1. Aiuti previsti dall’articolo 8, comma 2-bis
La norma, di cui all’art. 8, comma 2-bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre, n. 156 (NOTA 5), in vigore dal 24 dicembre 2019, prevede la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese con applicazione:
a) degli aiuti de minimis, disciplinati dal 1° gennaio 2024 dal regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (NOTA 6), se l’importo della riduzione unitamente agli altri aiuti fruiti in de minimis nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti rientra nel massimale di 300.000 euro. Il regime di aiuti è stato registrato nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA) dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di Autorità responsabile con il Codice Aiuto RNA – CAR 26364 (SA 62222);
e, per la parte eccedente
b) degli aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria e cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (NOTA 7), nel caso di superamento del massimale di cui al punto a). In proposito, l’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 stabilisce che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati dall’obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti due condizioni (oltre a quelle previste al capo I del regolamento):
1) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell’evento;
2) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subìto dall’impresa (o dal professionista).
In merito l’articolo 8, comma 2-bis, rinvia alle modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 che ha previsto che gli Uffici speciali per la ricostruzione concedano il contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell’importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile.
2. Domande di ammissione agli aiuti
I soggetti beneficiari che hanno presentato alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi (NOTA 8) possono richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017” disponibile in www.inail.it “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati” dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024.
Ai fini del corretto accoglimento della domanda di ammissione al beneficio è necessario che tutte le sezioni predisposte siano correttamente compilate.
È possibile chiedere l’ammissione al beneficio ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023 (NOTA 9) e/o ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (NOTA 10).
La domanda è automaticamente inoltrata alla Sede Inail competente per territorio individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante.
3. Verifiche propedeutiche alla concessione da effettuarsi tramite il Registro nazionale aiuti di Stato e concessione degli aiuti
Alla chiusura del servizio online, l’Istituto provvede, tramite la competente Direzione centrale per l’organizzazione digitale, all’interrogazione del Registro nazionale aiuti di Stato al fine di accertare:
a) per i soggetti che hanno richiesto la concessione dell’agevolazione in regime de minimis il rispetto della soglia di concedibilità prevista nel triennio di riferimento (esercizio finanziario in corso ed i due esercizi finanziari precedenti).
L’articolo 10, comma 4, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (NOTA 11) stabilisce l’impossibilità di registrazione dell’aiuto de minimis per effetto del superamento dell’importo complessivo concedibile in relazione alla tipologia di aiuto de minimis pertinente che determina l’illegittimità della fruizione.
Per le verifiche relative agli aiuti de minimis, il Registro nazionale aiuti genera la Visura Aiuti e la Visura Aiuti de minimis (NOTA 12), che identifica gli aiuti de minimis concessi nei due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso al soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, come identificabile dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio e, ove presenti, dalle informazioni raccolte dal Soggetto concedente.
Il Registro nazionale aiuti non rilascia il predetto codice COR e non consente la registrazione dell’aiuto individuale qualora l’importo dello stesso sia superiore all’importo dell’aiuto concedibile, ferma restando la possibilità di effettuare la registrazione dell’aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile.
Qualora, all’esito delle verifiche effettuate su RNA, la riduzione contributiva richiesta risultasse essere eccedente la soglia de minimis di 300.000 euro nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti, prevista dal regolamento UE n. 2831/2023, l’agevolazione non potrà essere concessa per la parte eccedente.
b) Per quanto riguarda le domande di ammissione al beneficio per la misura eccedente il de minimis nei limiti del danno subito ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, la verifica viene effettuata sul Registro nazionale aiuti di Stato dove sono registrate le agevolazioni riconosciute in regime di esenzione da notifica.
La verifica è volta ad accertare che il soggetto richiedente per il quale sia stato provato il danno secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sia presente nell’elenco dei soggetti destinatari del contributo alla ricostruzione riconosciuto dalla Struttura del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, nell’ambito della misura identificata dal CAR 6371 (SA.52730) e denominata “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.
Qualora, dalla verifica effettuata sul Registro nazionale aiuti, dovesse essere rilevata l’assenza del codice fiscale del richiedente dall’elenco dei beneficiari della misura agevolativa identificata dal CAR 6371 (SA.52730), l’istanza tesa a ottenere la riduzione in esame non potrà essere accolta.
All’esito positivo delle verifiche di cui ai punti a) e b) viene concesso l’aiuto individuale ove ne sussistano i presupposti e il soggetto beneficiario viene informato con apposito provvedimento a cura della Direzione centrale per l’organizzazione digitale nel quale è indicato l’avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro nazionale aiuti e l’avvenuta interrogazione dello stesso, riportando l’esplicita indicazione del “Codice Concessione RNA – COR”.
4. Adempimenti a carico delle strutture territoriali
All’esito delle verifiche propedeutiche alla concessione, effettuate dalla Direzione centrale per l’organizzazione digitale, e alla contestuale emanazione del provvedimento di concessione dell’aiuto individuale contenente evidenza sia della visura acquisita che del codice COR, la Sede Inail competente provvederà, in caso di rateazione, a utilizzare le maggiori somme versate con la rateazione sulle rate rimanenti e in caso di pagamento in unica soluzione al rimborso delle maggiori somme versate.
—
Note:
(1) L’articolo 8, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 ha modificato l’articolo 48, comma 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il nuovo testo in vigore dal 15 ottobre 2019 ha stabilito che Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente comma, valutati in 97,835 milioni di euro per il 2016 e in 344,53 milioni di euro per il 2017, si provvede ai sensi dell’articolo 52. Agli oneri valutati di cui al presente comma, si applica l’articolo 17, commi da 12 a 12-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(2) L’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 come sostituito dalla legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 156 ha stabilito che Agli oneri derivanti dai commi 1, lettera a), e 2 del presente articolo, pari complessivamente a 16,54 milioni di euro per l’anno 2020, a 19,74 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,54 milioni di euro per l’anno 2022 e a 13,34 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) Istruzione operativa del 14 gennaio 2020: “Sisma Italia centrale. Precisazioni in merito al pagamento nel limite del 40 per cento dal 15 gennaio 2020 dei premi assicurativi sospesi”. www.inail.it – Atti e documenti – Istruzioni operative.
(4) Nota protocollo 0012609 del 14.12.2023.
(5) Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre, n. 156, articolo 8, comma 2-bis: La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
(6) Relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2024, si applica fino al 31 dicembre 2030 e disciplina gli aiuti d’importanza minore (piccoli importi sovvenzionati dallo Stato) elargiti dallo Stato a imprese relativamente ai quali i Paesi dell’UE sono dispensati dall’obbligo di notifica alla Commissione europea in quanto si ritiene che essi non abbiano nessun impatto sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell’UE. L’importo massimo è attualmente di 300.000 euro per ciascuna impresa, per un periodo di 3 anni.
(7) Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020. Si tratta delle tipologie di aiuti individuate dall’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento, tra i quali al punto g) figurano gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. L’articolo 6 riguardante Effetto di incentivazione del regolamento stabilisce al paragrafo 5, lettera f) che In deroga ai paragrafi 2, 3 e 4, per le seguenti categorie di aiuto non è richiesto o si presume un effetto di incentivazione: (…) f) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 50.
(8) Circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41, 24 gennaio 2017, n. 5 e 3 luglio 2017, n. 24.
(9) Cfr. nota 6.
(10) Cfr. nota 7.
(11) Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115.
(12) Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115, articolo 14.
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