INAIL – Comunicato 18 ottobre 2021
Informativa per la verifica del green pass
E’ disponibile l’informativa per la verifica del green pass ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
Il decreto-legge 127/2021 ha esteso a tutti i lavoratori l’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green pass), quale condizione per l’accesso nei luoghi di lavoro.
Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, a qualsiasi titolo (per esempio dipendente, autonomo, di collaborazione, somministrazione, formazione, volontariato), per accedere al luogo di lavoro (sia esso l’azienda o un altro luogo) è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, il green pass in corso di validità.
L’obbligo riguarda il personale dipendente e tutti coloro che accedono a qualunque titolo. Sono esclusi gli utenti che accedono presso i locali dell’Istituto per richiedere l’erogazione dei servizi resi dall’amministrazione e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
La verifica da parte dei soggetti incaricati si limita al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non comporta la raccolta di dati dell’interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. In seguito alla verifica non è rilevato l’evento sanitario che ha generato il green pass ma le uniche informazioni evidenziate sono solo quelle necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della certificazione: nome, cognome, data di nascita, validità del green pass.
Qualora vi fossero ragionevoli dubbi sull’identità dell’interessato, il soggetto incaricato alla verifica può richiedere l’esibizione di un documento di identità in corso di validità per accertare la corrispondenza dei dati visualizzati nella certificazione.
L’eventuale rifiuto di esibire la certificazione ovvero il documento di riconoscimento su richiesta comporta l’impossibilità di accesso o permanenza nei locali dell’Istituto. Inoltre, l’interessato sorpreso sul luogo di lavoro sprovvisto di green pass valido, è allontanato dalla sede di servizio.
Per maggiori informazioni consultare l’informativa.
Allegato
Informativa per la verifica del green pass, resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Il decreto-legge 127/2021 ha posto in capo a tutti i lavoratori l’obbligo del possesso e dell’esibizione della certificazione verde COVID-19 (Green pass), quale condizione per l’accesso nei luoghi di lavoro.
Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, chiunque svolge un’attività lavorativa nel settore pubblico e privato, a qualsiasi titolo (per esempio dipendente, autonomo, di collaborazione, somministrazione, formazione, volontariato), per accedere al luogo di lavoro (sia esso l’azienda o un altro luogo) è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, un Green pass in corso di validità.
L’obbligo di possedere ed esibire il Green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica (circolari Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021, 25 settembre 2021), da esibire all’atto dei controlli.
Il decreto-legge 127/2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Ciascuna amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli.
Con la presente informativa Inail desidera rendere note ai soggetti che accedono ai locali dell’Istituto le modalità di trattamento dei dati personali in relazione alla verifica del possesso e della validità del green pass.
– TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il titolare del trattamento dei dati è l’Inail, sede centrale Piazzale Pastore 6, 00144 Roma (RM).
– INTERESSATI
Sono esclusi dall’obbligo di certificazione verde gli utenti che accedono presso i locali dell’Istituto per richiedere l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare, nonché i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, per i quali il controllo potrà avvenire attraverso altre modalità.
Soggiacciono all’obbligo il personale dipendente Inail e tutti coloro che accedono a qualunque altro titolo.
– FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati sono trattati per finalità di verifica del possesso di un green pass in corso di validità per consentire l’accesso e la permanenza nei locali dell’Istituto al fine di assicurare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e per la tutela della salute negli ambienti di lavoro. Il trattamento è necessario per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento (articolo 6, paragrafo 1, lettera c) e articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del GDPR).
– MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le attività di verifica del green pass e di accertamento delle violazioni delle prescrizioni contenute del decreto-legge richiamato verranno effettuate da personale appositamente incaricato.
La verifica da parte dei soggetti incaricati si limita al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non comporterà la raccolta di dati dell’interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.
La verifica non rivela l’evento sanitario che ha generato il Green pass. Le uniche informazioni evidenziate sono solo quelle necessarie per assicurarsi che l’identità della persona corrisponda con quella dell’intestatario della certificazione: nome, cognome, data di nascita, validità del Green pass.
Qualora vi fossero ragionevoli dubbi sull’identità dell’interessato, il soggetto incaricato alla verifica potrà richiedere l’esibizione di un documento di identità in corso di validità per accertare la corrispondenza dei dati visualizzati nella certificazione.
– DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati potranno essere comunicati ai soggetti incaricati della gestione delle violazioni previste dal dl 127/2021, dall’ordinamento generale e da quelli particolari.
– NATURA DEL CONFERIMENTO DI DATI E CONSEGUENZE DELL’EVENTUALE RIFIUTO
L’interessato ha l’obbligo di possedere ed esibire su richiesta il Green pass. L’eventuale rifiuto di esibire la certificazione o di conferire il documento di riconoscimento su richiesta comporterà l’impossibilità di accesso o permanenza nei locali dell’Istituto.
– PERIODO DI CONSERVAZIONE
Non verranno raccolti dati dell’interessato, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione.
Il periodo di conservazione dei dati degli interessati che comunicano di non essere in possesso del Green pass o ne risultano privi nel momento di accesso o durante la permanenza nei locali dell’Istituto è, in linea di principio, limitato alla durata della verifica o dell’accertamento della violazione, salva però la sussistenza di ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.
– DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente, nei limiti di quanto espresso precedentemente, inoltrando una richiesta via mail all’indirizzo di posta elettronica del Responsabile della protezione dei dati personali dell’Inail RESPONSABILEPROTEZIONEDATI@INAIL.IT o all’indirizzo di posta elettronica certificata RESPONSABILEPROTEZIONEDATI@POSTACERT.INAIL.IT.
E’ comunque diritto dell’interessato proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
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