INAIL – Determinazione 05 marzo 2020, n. 49
Attuazione dell’art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008 – Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
Determina
Di approvare i criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’art. 28 comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008, di cui al documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.
Allegato
Strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio
| PREREQUISITO DI INCLUSIONE (NOTA 1) |
|---|
| L’applicabilità dello strumento e la presenza di misure pratiche e attuabili per la riduzione del rischio |
| CRITERI DI VALUTAZIONE (NOTA 2) | ||
|---|---|---|
| a) | Condivisione con organismi: approvazione in GdL, Comitati, Commissioni paritetiche, coinvolgimento parti sociali/Regioni | 1 = per niente applicabile2 = poco applicabile 3 = abbastanza applicabile 4 = del tutto applicabile |
| b) | Approccio tecnico-scientifico e sperimentazione: letteratura scientifica di riferimento; metodologia teorico-sperimentale seguita; coerenza tra chiarezza degli obiettivi e rilevanza scientifica | 1 = per niente applicabile2 = poco applicabile 3 = abbastanza applicabile 4 = del tutto applicabile |
| c) | Chiarezza degli obiettivi: gli obiettivi generali sono esplicitati e descritti in modo specifico e il target di riferimento è ben definito | 1 = per niente applicabile2 = poco applicabile 3 =abbastanza applicabile 4 =del tutto applicabile |
| d) | Coerenza normativa: rispetto delle disposizioni di legge, regolamentazione tecnica o normativa di riferimento | 1 = per niente applicabile2 = poco applicabile 3 = abbastanza applicabile 4 = del tutto applicabile |
| e) | Suscettibilità all’aggiornamento (NOTA 3): è prevista la revisione periodica | 1 = per niente applicabile2 = poco applicabile 3 = abbastanza applicabile 4 = del tutto applicabile |
—
Note:
(1) La mancanza del prerequisito non consente dì procedere alla valutazione.
(2) La validazione dello strumento è vincolata alla attribuzione di un punteggio non inferiore a 3 per ciascun criterio di valutazione, eccetto che per il criterio e) per il quale si rimanda alla nota 3.
(3) Il criterio si applica esclusivamente se il valutatore ritiene che lo strumento in esame necessiti di un aggiornamento