INAIL – Determinazione 05 marzo 2020, n. 49

Attuazione dell’art. 28, comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008 – Criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio

Determina

Di approvare i criteri di ammissibilità degli strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’art. 28 comma 3 ter del d.lgs. n. 81/2008, di cui al documento che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

Allegato

Strumenti tecnico specialistici per la riduzione dei livelli di rischio

PREREQUISITO DI INCLUSIONE (NOTA 1)
L’applicabilità dello strumento e la presenza di misure pratiche e attuabili per la riduzione del rischio
CRITERI DI VALUTAZIONE (NOTA 2)
a)Condivisione con organismi: approvazione in GdL, Comitati, Commissioni paritetiche, coinvolgimento parti sociali/Regioni1 = per niente applicabile2 = poco applicabile

3 = abbastanza applicabile

4 = del tutto applicabile

b)Approccio tecnico-scientifico e sperimentazione: letteratura scientifica di riferimento; metodologia teorico-sperimentale seguita; coerenza tra chiarezza degli obiettivi e rilevanza scientifica1 = per niente applicabile2 = poco applicabile

3 = abbastanza applicabile

4 = del tutto applicabile

c)Chiarezza degli obiettivi: gli obiettivi generali sono esplicitati e descritti in modo specifico e il target di riferimento è ben definito1 = per niente applicabile2 = poco applicabile

3 =abbastanza applicabile

4 =del tutto applicabile

d)Coerenza normativa: rispetto delle disposizioni di legge, regolamentazione tecnica o normativa di riferimento1 = per niente applicabile2 = poco applicabile

3 = abbastanza applicabile

4 = del tutto applicabile

e)Suscettibilità all’aggiornamento (NOTA 3): è prevista la revisione periodica1 = per niente applicabile2 = poco applicabile

3 = abbastanza applicabile

4 = del tutto applicabile

Note:

(1) La mancanza del prerequisito non consente dì procedere alla valutazione.

(2) La validazione dello strumento è vincolata alla attribuzione di un punteggio non inferiore a 3 per ciascun criterio di valutazione, eccetto che per il criterio e) per il quale si rimanda alla nota 3.

(3) Il criterio si applica esclusivamente se il valutatore ritiene che lo strumento in esame necessiti di un aggiornamento