INAIL – Determinazione 29 maggio 2018 n. 253
Rivalutazione dal 1° luglio 2018 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi
Determina
di approvare la relazione del Direttore generale citata in premessa che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione.
La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione delle prestazioni economiche, quantificata complessivamente in euro 21.487.000, graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 “Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro” imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni economiche degli assicurati” – del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione dei relativi decreti.
Allegato
Rivalutazione annuale, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia medica autonomi
Premessa
L’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, come modificato dall’articolo 2, comma 114, del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge del 24 novembre 2006, n. 286, ha stabilito che, con effetto dall’anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, su delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all’anno precedente.
Lo stesso articolo 11 prevede, inoltre, che gli incrementi annuali, come sopra determinati, verranno riassorbiti nell’anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l’ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20.
La rivalutazione è attuata su proposta dell’Inail e deve essere recepita in appositi decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sulla base della normativa vigente, la competenza già spettante al Consiglio di amministrazione è ora del Presidente dell’Istituto, la cui determina deve essere poi recepita in apposito decreto del predetto Ministero.
L’ultima rivalutazione delle prestazioni economiche è stata effettuata con i decreti ministeriali del 30 giugno 2015.
Successivamente, per gli anni 2016 e 2017 l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo Inferiore allo zero che avrebbe comportato un adeguamento in negativo delle prestazioni in questione.
Al riguardo, l’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha però stabilito che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
Pertanto, per gli anni 2016 e 2017 i relativi decreti ministeriali del 29 luglio 2016 e del 19 luglio 2017 hanno confermato gli importi vigenti, rispettivamente, dal 1° luglio 2015, e dal 1° luglio 2016, e quindi, sostanzialmente, gli importi vigenti dal 1° luglio 2015.
Per il corrente anno, con nota del 9 maggio 2018, la Consulenza statistico attuariale, tenuto conto che non si è verificata la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge 41/1986, ha rilevato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il 2016 è risultato pari a 99,9 e per l’anno 2017 pari 101,0 (base 2015=100) (all.l), registrando, pertanto, una variazione pari all’1,10%.
Con la suddetta nota, la Consulenza statistico attuariale, sulla base della variazione del suddetto Indice Istat intervenuta tra il 2016 e il 2017 (media annua), pari all’1,10%, ha quindi provveduto a rideterminare gli Importi delle prestazioni in questione, che di seguito si Illustrano.
Settore industria
La retribuzione media giornaliera, fissata con decorrenza 1° luglio 2017 in euro 77,12, viene rivalutata, con decorrenza 1° luglio 2018, del 1,10% risultando pari a euro 77,97.
I nuovi limiti retributivi annui minimo e massimo da assumere, con decorrenza 1° luglio 2018, al fini del calcolo della rendita – ottenuti, ai sensi dell’articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124 (nel seguito, Testo unico 1124/1965), moltiplicando per 300 detta retribuzione diminuita del 30% per il minimale ed aumentata del 30% per il massimale – sono i seguenti:
– limite minimo euro 16.373,70 (in precedenza euro 16.195,20);
– limite massimo euro 30.408,30 (in precedenza euro 30.076,80),
Entro i predetti limiti, pertanto, saranno riliquidate, dal 1° luglio 2018, le rendite in corso di godimento.
Inoltre, per le rendite aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 2018, alle retribuzioni effettive si applicheranno i seguenti coefficienti di rivalutazione, a seconda del periodo in cui si è verificato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale:
– per il 2016 e precedenti
– per il 2017 e il I semestre 2018
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la liquidazione delle rendite relative ai superstiti dei lavoratori dell’industria deceduti a far data dal 1° gennaio 2014 è calcolata sulla base del massimale di euro 30.408,30 previsto per i lavoratori dell’industria (NOTA 1).
Marittimi
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 77,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.373,70), i nuovi massimali retributivi risultano così fissati:
– per i comandanti e capi macchinisti euro 43.787,95
– per i primi ufficiali di coperta e di macchina euro 37.098,13
– per gli altri ufficiali euro 33.753,21
Settore agricoltura
La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate, dal 1° luglio 2018, le rendite dirette e a superstiti (per lavoratori deceduti in data anteriore al 1° gennaio 2014), è di euro 24.709,80. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 24.440,95 x 1,0110).
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato colpiti da infortunio sul lavoro o malattia professionale dal 1° gennaio 1982 e indennizzati in base alla retribuzione effettiva ai sensi della legge del 26 febbraio 1982, n. 54, operano, in luogo della suddetta retribuzione convenzionale, I criteri di rivalutazione ed i limiti retributivi del settore industriale.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, lettera e), della legge del 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la riliquidazione delle rendite dirette e a superstiti (per lavoratori deceduti in data anteriore al 1° gennaio 2014), costituite con decorrenza dal 1° giugno 1993 in favore dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 205, primo comma, lettera b), del Testo unico 1124/1965 o loro superstiti è di euro 16.373,70, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori
dell’industria. Le rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 saranno, invece, riliquidate sulla retribuzione convenzionale annua di euro 24.709,80.
Infine, si rappresenta che anche per le rendite relative a superstiti di tutti i lavoratori agricoli deceduti a far data dal 1° gennaio 2014 trova applicazione l’articolo 1, comma 130, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). Pertanto, tali rendite vanno liquidate sulla base del massimale di euro 30.408,30 previsto per i lavoratori dell’industria (NOTA 2).
Medici colpiti da malattie e lesioni causate dall’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive
La retribuzione convenzionale annua, sulla cui base vanno riliquidate le rendite dirette e a superstiti in godimento dal 1° luglio 2018, è di euro 60.717,90. Tale importo è pari alla precedente retribuzione annua convenzionale moltiplicata per il coefficiente di variazione (euro 60.057,27 x 1,0110).
Tecnici sanitari di radiologia autonomi
Le retribuzioni convenzionali annue, sulla cui base vanno riliquidate, dal 1° luglio 2018, le rendite dirette, sono le seguenti:
Eventi | Importo precedente | Coefficiente di rivalutazione | Retribuzione | ||
---|---|---|---|---|---|
Eventi anno 2005 e precedenti | € 26.426,53 | X | 1,0110 | = | € 26.717,22 |
Eventi anno 2006 | € 26.231,14 | X | 1,0110 | = | € 26.519,68 |
Eventi anno 2007 | € 26.923,24 | X | 1,0110 | = | € 27.219,40 |
Eventi anno 2008 | € 26.694,08 | X | 1,0110 | = | € 26.987,71 |
Eventi anni 2009 – 2017 | € 26.687,23 | X | 1,0110 | = | € 26.980,79 |
Le suddette retribuzioni convenzionali annue hanno validità anche per la riliquidazione delle rendite a superstiti relative a lavoratori deceduti fino alla data del 31 dicembre 2016.
Per le rendite relative a superstiti dei tecnici sanitari di radiologia autonomi deceduti a far data dal 1° gennaio 2014, trova, invece, applicazione l’articolo 1, comma 130, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014). La liquidazione di tali rendite va quindi calcolata sulla base del massimale di euro 30.408,30 previsto per i lavoratori dell’industria.
Assegno per assistenza personale continuativa e assegno “una tantum” in caso di morte
Dal 1° luglio 2018, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge del 10 gennaio 1982, n. 251, sono rivalutati secondo suddetto il coefficiente (1,0110) anche l’assegno per assistenza personale continuativa”, il cui importo mensile è elevato da euro 533,22 a euro 539,09 e l’assegno “una tantum” in caso di morte, che passa da euro 2.136,50 a euro 2.160,00, per entrambi i settori industriale ed agricolo.
Assegni continuativi mensili
Dal 1° luglio 2018, ai sensi dell’articolo 8 della legge del 27 dicembre 1975, n. 780, gli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 (industria) e 235 (agricoltura) del Testo unico 1124/65 devono essere riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
Applicando, quindi, ai detti assegni il coefficiente di variazione 1,0110, unico per i due settori ai sensi dell’articolo 14, lettera c), della legge 243/1993, si ottengono i seguenti importi:
Settore industriale | Settore agricolo | |||
---|---|---|---|---|
Inabilità | Importi precedenti | Importi dal 01.07.2018 | Importi precedenti | Importi dal 01.07.2018 |
dal 50 al 59% | € 299,20 | € 302,49 | € 374,77 | € 378,89 |
dal 60 al 79% | € 419,78 | € 424,40 | € 522,97 | € 528,72 |
dall’80 all’89% | € 779,40 | € 787,97 | € 897,83 | € 907,71 |
dal 90 al 100% | € 1.200,76 | € 1.213,97 | € 1.272,67 | € 1.286,67 |
100% + a.p.c | € 1.734,69 | € 1.753,77 | € 1.805,89 | € 1.825,75 |
Oneri
Sulla base dei calcoli effettuati dalla Consulenza statistico attuariale, la rivalutazione comporterà una spesa complessiva di euro 21.487.000 di cui euro 18.389.0 per il settore industriale, euro 2.892.000 per il settore agricoltura, euro 56.0 per i medici radiologi, euro 150.000 per il settore navigazione, nonché un incremento complessivo delle riserve pari ad euro 19.088.176 di cui euro 14.161.0 relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore industriale, euro 1.218.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) dei medici radiologi, euro 13.176 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite dirette della gestione dei tecnici sanitari di radiologia autonomi ed euro 3.696.000 per incremento riserve relativo alla nuova generazione annua di rendite (dirette e ai superstiti) del settore navigazione.
Non ci sono maggiori oneri connessi alla spesa per la rivalutazione delle retribuzioni convenzionali per l’attività di tecnico sanitario di radiologia, fino alla data del 31 dicembre 2018.
La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione delle prestazioni economiche, quantificata complessivamente in euro 21.487.000, graverà sulle voci contabili U.1.04.02.02.006 “Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro”, imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni economiche degli assicurati” – del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa.
Si allega lo schema di determina che, una volta adottata, dovrà essere inoltrata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della emanazione dei decreti previsti dalla legge.
—
Note:
(1) Per i dettagli sulla citata normativa, si fa rinvio alla circolare Inail del 20 gennaio 2014, n. 4
(2) Vedi nota 1
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INAIL - Circolare 14 luglio 2022, n. 26 - Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2022
- Determinazione della retribuzione convenzionale e rivalutazione delle prestazioni economiche dei tecnici sanitari autonomi di radiologia medica e degli allievi dei corsi per le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze…
- INAIL - Circolare n. 40 del 12 settembre 2023 - Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione e agricoltura - Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2023
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