INAIL – Determinazione 29 maggio 2018, n. 254
Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018
DETERMINA
di proporre la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, in misura pari all’1,10%.
La spesa relativa alle operazioni di rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico, quantificata complessivamente in euro 3.565.800, graverà sulla voce contabile U.1.04.02.02.006 “Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro” imputabile alla Missione/programma 1.2 “Prestazioni economiche degli assicurati” del Bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa.
La presente determinazione sarà inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’emanazione del relativo decreto.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36841 depositata il 15 dicembre 2022 - Il danno subito dalla vittima, nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 17 ottobre 2019, n. 147 - Rivalutazione degli importi delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza dal 1° luglio 2019, adottato sulla base della determinazione presidenziale dell’INAIL n. 209…
- MINISTERO del LAVORO - Decreto ministeriale n. 105 del 2 agosto 2023 - Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2023 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 3694 depositata il 7 febbraio 2023 - In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6503 - E' ritenuto configurabile e trasmissibile iure hereditatis il danno non patrimoniale nelle due componenti di danno biologico «terminale», cioè di danno biologico da invalidità temporanea…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 maggio 2019, n. 13645 - Dall'ammontare complessivo del danno biologico, andrà detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…