INAIL – Determinazione 29 maggio 2018, n. 257
Fondo vittime dell’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 1 commi 241-246, e al decreto interministeriale 12 gennaio 2011 n. 30 – Determinazione della misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva per l’anno 2017
DETERMINA
La misura complessiva dell’acconto della prestazione aggiuntiva 2017 del Fondo per le vittime dell’amianto per l’anno 2017 pari a 9,8%.
Tenuto conto che la percentuale del primo acconto già erogato è stata del 9,2%, la misura del secondo acconto per l’anno 2017 risulta pari a 0,6%.
La spesa relativa all’erogazione del secondo acconto della prestazione aggiuntiva 2017, quantificata in 1,3 milioni di euro, graverà sulla voce U.7.02.03.01.001.01, imputabile alla Missione/programma 6.1 “Servizi conto terzi e partite di giro” del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018, che trova copertura nelle risorse già trasferite all’Istituto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale dotazione del Fondo a carico del Bilancio dello Stato.