Direzione Centrale Rischi
Ufficio Entrate
Prot. INAIL.60010.14/06/2012.0003760
ALLE STRUTTURE TERRITORIALI
Oggetto: DURC – Invito alla regolarizzazione ex art. 7, comma 3, D.M. 24/10/2007.
Pervengono segnalazioni in ordine al non corretto operato di alcune Strutture che rilascerebbero l’irregolarità contributiva senza aver prima invitato la ditta alla regolarizzazione, come invece previsto dalla disciplina vigente e ribadito nelle Circolari dell’Istituto1.
Sul punto, si ricorda che l’art. 7, comma 3, del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 24.10.2007 ha stabilito che nel caso in cui l’impresa, in sede istruttoria, risulti inadempiente, gli enti previdenziali prima di emettere il certificato attestante l’irregolarità hanno l’obbligo di invitarla a regolarizzare la posizione contributiva, assegnando un termine di 15 giorni2.
Pertanto, tranne le ipotesi di richiesta di DURC per verifica di autodichiarazione3, l’invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e la successiva legittimità del certificato emesso.
Il rilascio di un DURC irregolare infatti ha delle conseguenze rilevanti, soprattutto nel settore degli appalti, in quanto può essere anche causa di risoluzione del contratto4 e, dunque, è importante che le Sedi seguano scrupolosamente l’iter previsto per il suo rilascio.
Con l’occasione, si conferma l’opportunità che, in fase di lavorazione dei DURC, le Sedi procedano preliminarmente alle eventuali sistemazioni contabili (giroconto eccedenze, sistemazione scarti, ecc) nei limiti e con le modalità attualmente in uso, in modo da mantenere costantemente aggiornata e monitorata la situazione contributiva delle aziende e facilitare così le relative verifiche di regolarità.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Ing. Ester Rotoli
Note:
1- Vedi, da ultimo, Circolare INAIL n. 22 del 24/3/2011.
2- L’invito alla regolarizzazione sospende i termini di rilascio del DURC e, sotto il profilo organizzativo, non viene computato ai fini dei tempi medi di verifica individuati dagli obiettivi di produzione.
3- Nel caso di DURC richiesto dalla stazione appaltante o dall’amministrazione procedente per verifica dell’autodichiarazione prodotta dall’impresa, la regolarità deve invece sussistere alla data della dichiarazione sostitutiva stessa (con conseguenze, anche penali, in ordine alla falsità di quanto auto dichiarato dalla ditta) e quindi non può ammettersi la regolarizzazione.
4- Vedi articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.
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