INAIL – Nota 02 marzo 2020, n. 60104
Domande di riduzione per prevenzione per l’anno 2020 – Termine di presentazione della documentazione probante – Istruzioni operative
L’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.I. 27/2/2019) prevede la possibilità per le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni), di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa.
La predetta norma fissa il termine di presentazione dell’istanza di riduzione, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi realizzati, al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
Per il corrente anno il predetto termine di presentazione dell’istanza è fissato al 2 marzo 2020, essendo il 29 febbraio un sabato.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 recante ”Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 52 dell’1 Marzo 2020, sono state prorogate alcune misure già adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi.
Ciò premesso, tenuto conto delle difficoltà rappresentate per l’emergenza sanitaria dalle Associazioni di categoria, con ripercussioni gestionali ed operative sulla vita delle imprese, al fine di facilitare la presentazione delle istanze in oggetto, si dispone che si intendono validamente presentate anche le domande prive della prescritta documentazione probante, purché pervenute entro i termini vigenti.
In proposito per la gestione dell’invio, ai fini dell’acquisizione dell’istanza da parte dell’Istituto, nella funzionalità ”Allegati” del servizio online “Riduzione per prevenzione”, il richiedente – dopo aver compilato la domanda – dovrà selezionare, per ciascun intervento effettuato nell’anno 2019, la voce ”Complessivo” ed allegare un file con la dichiarazione dell’impresa di ”versare in oggettiva difficoltà nel produrre, contestualmente alla presentazione della domanda, la documentazione comprovante gli interventi realizzati”.
La possibilità dell’integrazione successiva della documentazione provante opera per tutte le domande di riduzione per prevenzione inoltrate telematicamente entro le ore 24,00 del 2 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale.
Resta fermo il differimento degli adempimenti in materia di premi assicurativi, previsto dai provvedimenti governativi, per i soggetti per i quali è stata disposta la sospensione dell’attività lavorativa in determinate aree territoriali.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni alle Strutture territoriali sulla richiesta di integrazione della documentazione probante, nonché sui termini di presentazione delle domande in esame da parte dei soggetti la cui attività è·stata sospesa.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INAIL - Comunicato 02 marzo 2020 - Riduzione per prevenzione anno 2020: istruzioni per la presentazione della documentazione probante
- INAIL - Nota 11 settembre 2020, n. 10690 - Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2021. FAQ su interventi e documentazione probante del modello OT23 2021.
- INAIL - Nota 04 febbraio 2022, n. 1104 - Riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2022. Modello OT23 2022. Aggiornamento documentazione probante
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 19 giugno 2020 - Approvazione della determinazione dell’INAIL n. 92 del 30 marzo 2020, recante "Art. 1, comma 1122, della legge 145/2018 - Sconto per prevenzione. Proposta determinazione aliquote di sconto anno…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 09 giugno 2021 - Approvazione della delibera n. 89, adottata dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 30 marzo 2021, recante "Articolo 1, comma 1122, della legge 145/2018. Proposta percentuali di…
- MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 07 febbraio 2020 - Riduzione nella misura del 15,29% per l'anno 2020, dell'importo dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1,…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…