INAIL – Nota 03 marzo 2017, n. 4517
Rilascio servizi online per l’estensione della copertura assicurativa a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 312, legge 208/2015 ai soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità (art. 1, comma 86, legge 232/2016)
In attuazione della normativa in oggetto sono stati realizzati i necessari adeguamenti informatici ai servizi online dedicati alla “polizza volontari”, nel cui ambito è gestita l’assicurazione dei volontari e dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità a carico dello specifico Fondo.
I suddetti servizi sono disponibili in www.inail.it – servizi online dal 3 marzo 2017, inoltre nella sezione manuali operativi è pubblicato il manuale utenti (Manuale Polizza assicurazione volontari e soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, all. 1).
Si riepilogano le categorie di soggetti per i quali può essere richiesta la copertura assicurativa a carico del Fondo in oggetto:
- soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, per i quali si rinvia alla circolare 45/2015;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite e stranieri richiedenti asilo, per i quali si rinvia alla circolare 15/2016;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in applicazione dei provvedimenti giudiziari descritti nella circolare 8/2017, a seguito dell’estensione operata dall’art. 1, comma 86, della legge 232/2016.
Tramite i servizi online devono essere effettuate le seguenti denunce:
- iscrizione, nel caso in cui il soggetto assicurante non sia titolare di un codice ditta e debba quindi chiederne l’assegnazione per istituire il rapporto assicurativo e richiedere l’attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo tramite l’apertura della PAT/polizza “volontari”;
- variazione, per l’istituzione della PAT/polizza “volontari”, nel caso in cui il soggetto assicurante sia titolare di codice ditta e debba richiedere l’attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo, indicando nella denuncia web il progetto di utilità sociale o la convenzione ex art. 2, DM 26.3.2001 e ex art. 2, DM 8.6.2015, il beneficiario del progetto o del lavoro di pubblica utilità, i soggetti assicurati, il periodo e le giornate di attività;
- variazione dei progetti di utilità sociale, per richiedere la copertura assicurativa relativamente a nuovi progetti di utilità sociale o convenzioni e per comunicare variazioni riguardanti la data di conclusione degli stessi;
- variazioni riguardanti i soggetti assicurati, per attivare la copertura assicurativa nei confronti di ulteriori soggetti, variare le giornate di attività o il periodo di attività.
Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale utente allegato.
Per effettuare le suddette denunce gli utenti (soggetti assicuranti tenuti a richiedere l’attivazione della copertura assicurativa a carico del Fondo e loro intermediari) devono essere in possesso delle abilitazioni per l’accesso ai servizi online correlati alla gestione dei rapporti assicurativi.
I dati richiesti per la compilazione delle denunce telematiche sono indicati nei moduli Q e Q1 (all. 2), pubblicati in www.inail.it > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione> Gestione rapporto assicurativo, predisposti a soli fini informativi in quanto la richiesta di attivazione delle copertura assicurativa è esclusivamente telematica.
Come specificato in tutte le circolari emanate, la richiesta deve essere inoltrata con i servizi online almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività da parte del soggetto assicurato.
Si ricorda inoltre che il servizio online richiede di allegare:
– per i soggetti impegnati in progetti di utilità sociale indicati ai punti a) e b), la dichiarazione/attestazione rilasciata dall’ente beneficiario all’organizzazione titolare del progetto prevista dall’articolo 3, comma 6 e dall’articolo 4, comma 1, del DM 22.12.2014;
– per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità indicati al punto c), la convenzione ex art. 2 DM 8.6.2015 e il provvedimento giudiziario (ordinanza o sentenza secondo le tipologie dei soggetti interessati) che stabilisce la misura del lavoro di pubblica utilità. A tal fine deve essere allegato un unico file.
In presenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e verificata la capienza del Fondo per l’anno di riferimento, l’Inail comunica tramite Pec al soggetto assicurante l’attivazione della copertura assicurativa a carico del medesimo Fondo.
La copertura assicurativa, pur in presenza dell’avvenuta comunicazione nei termini dell’inizio delle attività, opera esclusivamente dalla data in cui l’Inail ne comunica l’attivazione.
In caso di esaurimento delle disponibilità del Fondo, il sistema non consente la presentazione di altre richieste di attivazione della copertura assicurativa.
Allegato 1
(testo dell’allegato)
Allegato 2
(testo dell’allegato)
Allegato 3
(testo dell’allegato)
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