INAIL – Nota 08 aprile 2022, n. 3834
Servizio online Istanza Dispensa Denuncia di Nuovo Lavoro temporaneo
Come noto, l’articolo 13, comma 9 delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019, approvate con DM 27 febbraio 2019, prevede per il datore di lavoro la dispensa dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori se questi sono classificabili in una delle lavorazioni già denunciate in precedenza.
Tale dispensa è concessa per i lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui si ravvisi l’opportunità, e in ogni caso solo se le lavorazioni richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni (NOTA 1).
Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di esonero dalla denuncia di nuovo lavoro temporaneo, la sede Inail competente emette il provvedimento di dispensa oppure, se non ne ricorrono i presupposti, il provvedimento di diniego.
Il relativo servizio online Istanza Dispensa DNL Temporaneo è stato oggetto di chiusura temporanea per problematiche tecniche, a seguito delle quali la Direzione centrale organizzazione digitale ha provveduto alla reingegnerizzazione del suddetto servizio che a partire dal 7 aprile 2022 è nuovamente disponibile in www.inail.it > Servizi online.
Il relativo Manuale è altresì disponibile in www.inail.it (NOTA 2).
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Note:
(1) Articolo 13, comma 9, Modalità per l’applicazione delle tariffe – DM 27 febbraio 2019: L’Inail può dispensare il datore di lavoro dall’obbligo della denuncia dei singoli lavori, sempreché classificabili alla stessa voce di tariffa di una delle lavorazioni già denunciate, se richiedono l’impiego di non più di cinque persone e non durano più di quindici giorni, nel caso si tratti di lavori edili, stradali, idraulici ed affini di modesta entità e negli altri casi in cui ne ravvisi l’opportunità.
(2) www.inail.it > Atti e documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > Gestione rapporto assicurativo oppure www.inail.it > Servizi online >Manuali operativi.
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