INAIL – Nota 10 settembre 2019, n. 13134
Risposte a quesiti sulla classificazione tariffaria
Con riferimento ai quesiti pervenuti in materia di classificazione tariffaria, facendo seguito alla nota del 19 aprile 2019 e del 12 luglio 2019 prot.10661 e alle precedenti FAQ del 19 aprile 2019 prot.6502, si forniscono i chiarimenti richiesti, formulati d’intesa con la Contarp Centrale.
Nel ritenere che tali quesiti possano essere d’interesse per tutto il territorio, è stato predisposto l’allegato documento che contiene per ciascuna domanda la corrispondente risposta.
Allegato
- Come si classifica l’attività di un panificio, inquadrato nella gestione artigianato, con più punti vendita in cui la produzione di pane è operata nello stesso locale o in locali adiacenti ad uno solo dei punti vendita?
Risposta:
Il sottogruppo 1440 ricomprende espressamente nella produzione di pasta, pane, sfarinati, gelati e pasticceria, la vendita al minuto degli alimenti prodotti e di altri generi alimentari.
Pertanto, si applica la voce di tariffa 1444 se la produzione con eventuale vendita del pane prodotto è da considerare come un complesso unitario, ad esempio nel caso in cui la vendita e la produzione siano svolte nello stesso locale o in locali adiacenti (forno al piano interrato e punto vendita al piano terra, forno nel retro del punto vendita).
Diversamente, se la vendita al dettaglio è configurabile come un’attività a sé stante rispetto all’attività produttiva, si configura un’attività complessa, articolata in più lavorazioni. È questo il caso di punti vendita situati in località (ad es. quartieri, comuni) diversi da quello in cui si trova il forno o di vendita ambulante in mercati o fiere.
La relativa classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, ossia la voce 1444 per la produzione di pane nel punto vendita dove si trova il forno e la voce 0111 per la vendita (o 0116 se effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci) in quello/i in cui si effettua la sola vendita.
Tali considerazioni valgono sia se le unità operative sono correttamente gestite in un’unica PAT in quanto riconducibili alla medesima unità produttiva, sia se all’unità operativa, pur non essendo dotata di autonomia tecnico funzionale, sia stato impropriamente assegnato un distinto numero di PAT.
- Attività di vendita con annesso laboratorio di riparazione/produzione nella gestione Terziario
Come si classifica l’attività di vendita di una catena di negozi con un laboratorio di riparazione/produzione annesso solo ad alcuni di essi?
Risposta:
Nella gestione terziario, i grandi gruppi 1, 2, 5, 6, 7, 8 prevedono che quando l’attività svolta dal datore di lavoro si compone di una parte puramente commerciale e una parte svolta in un laboratorio, il riferimento classificativo sia unico e vada ricercato nelle voci cosiddette “di produzione”.
Per la classificazione è innanzitutto necessario verificare che nell’esercizio commerciale sia presente un laboratorio, inteso come un’officina o un locale annesso al negozio in cui si eseguono lavorazioni, manutenzioni, riparazioni, ecc..
La presenza di un laboratorio fisicamente annesso ad una attività di vendita comporta l’applicazione della voce riferita all’attività svolta in laboratorio, se nella specifica voce (o gruppo, grande gruppo pertinente) sono comprese le attività di vendita.
Diversamente nel caso di catene di negozi, qualificabili come strutture a sé stanti in cui si svolge stabilmente l’attività di vendita (ancorché prive di autonomia finanziaria e tecnico funzionale), quest’ultima è classificabile allo specifico riferimento tariffario per la vendita. Infatti non rileva -ai fini classificativi- la presenza di un laboratorio annesso fisicamente e funzionalmente ad un altro punto vendita ancorchè presente nella medesima PAT.
Pertanto, laddove nell’unità produttiva (PAT), e quindi in tutte le sedi operative correlate alla stessa, non fosse svolta la medesima attività, la Sede dovrà procedere a rettificare la classificazione, applicando a ciascuna delle lavorazioni in cui è articolata l’attività complessa, la corrispondente voce di tariffa.
3.Vendita e restauro mobili nella gestione terziario
Come si classifica un’attività di vendita mobili (gestione terziario) che eventualmente effettua anche servizi di restauro, lavorazione del legno e montaggio mobili?
Risposta:
Per individuare la corretta classificazione è necessario effettuare delle distinzioni:
– Un esercizio che effettua la sola vendita di mobili va classificato alle voci della vendita 0111 o 0116 se effettuata con attrezzature motorizzate di movimentazione merci.
– Qualora si tratti di un esercizio che effettua restauro o lavorazione del legno congiuntamente alla vendita va classificato interamente alla 5200.
Qualora si tratti di esercizio che effettua la vendita di mobili e offre anche il servizio di montaggio mobili presso i clienti si configura un’attività complessa, classificabile a due voci: 0111 per la vendita (o 0116 se effettuata con attrezzature di motorizzate movimentazione merci) e 5200 per il montaggio mobili.
- Ristoranti annessi agli alberghi.
In caso di ristoranti annessi agli alberghi (o ad altre strutture ricettive) non destinati esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva, ma aperti anche a clienti esterni, è corretto classificare comunque l’attività alla sola voce di tariffa 0221?
Risposta:
Si, l’attività di albergo è esplicitamente prevista alla voce 0221 che prevede anche il servizio ristorante annesso. La voce 0221 si applica anche se il ristorante è aperto a clienti che non alloggiano nell’albergo.
4.1 L’ubicazione del ristorante rispetto all’albergo (stesso stabile dell’albergo oppure locale nettamente separato) rileva ai fini dell’applicazione della voce 0221?
Risposta:
Ai fini dell’applicazione della voce 0221, in base all’art. 9 c. 1 delle MAT, non rileva l’ubicazione del ristorante, tuttavia l’attività di ristorazione deve essere a servizio di quella di fornitura di alloggio: le due attività (albergo – ristorante) devono essere associate, funzionalmente collegate e il servizio di ristorazione deve essere tra i servizi offerti dall’hotel.
5.Come si classifica l’attività svolta dagli addetti alla reception degli alberghi?
Risposta:
Le attività di “reception” (ricevimento clienti, portineria, guardiania, rilascio di fatture e ricevute in occasione del check out) sono parte del ciclo degli alberghi e pertanto vanno riferite alla voce relativa alla fornitura di alloggio (0200 industria; 0211 Artigianato; 0221 Terziario, 0200 Altre attività).
5.1 Come si classifica l’attività del personale degli alberghi che svolge attività di reception e attività amministrativa?
Risposta:
La tariffa vigente prevede nell’ambito della voce dedicata agli alberghi le operazioni di cassa, per cui gli addetti degli alberghi vanno riferiti alle voci:
– voce 0211 per le attività tipiche di “reception” (ricevimento clienti, portineria, guardiania, rilascio di fatture e ricevute in occasione del check out);
– voce 0722 per lo svolgimento di attività amministrative (contabilità, gestione del personale ecc.).
5.2 Come si classificano gli alberghi comprensivi di spiaggia attrezzata e di impianti sportivi?
Risposta:
Servizi sportivi e di balneazione, sono esplicitamente compresi nella voce relativa agli alberghi (0221 – gestione terziario), pertanto vanno classificati alla voce 0221 purché siano al servizio dell’albergo, e quindi seguano anche l’eventuale stagionalità di apertura dell’albergo.
La voce 0221 si applica anche se tali servizi sono aperti a clienti che non alloggiano nell’albergo.
Si precisa che il contenuto tecnico resta invariato per tutte le gestioni.
5.3 Come si classificano gli alberghi comprensivi di centro benessere o centro termale gestito dal medesimo albergo?
Risposta:
Per la classificazione va valutata l’attività svolta nel centro benessere:
– se il centro benessere consiste in piscina (calda o fredda), percorsi tipo Kneipp, palestra, sauna e simili, la classificazione è alla voce 0221 (albergo – gestione terziario).
– se il centro benessere offre servizi estetici (massaggi, manicure, parrucchiere e simili), la classificazione è alla voce 0410 (servizi estetici -gestione terziario).
Pertanto l’attività complessiva dell’albergo si configura come attività complessa e andrà riferita alle voci 0221 (albergo – gestione terziario) e 0410 (servizi estetici – gestione terziario) per le sole attività di cui alla voce.
– se il centro benessere consiste in uno stabilimento termale (come definito dalla legge 24/10/2000 n. 323 – art 2), la relativa classificazione è alla voce 0311.
In questo caso nella voce 0311 sono compresi anche eventuali servizi estetici.
L’attività complessiva dell’albergo andrà riferita alle voci 0221 (albergo – gestione terziario) e 0311 (di prestazioni degli stabilimenti idropinici e idrotermali -gestione terziario).
Di seguito è riportato uno schema sintetico per la classificazione in tutte le gestioni:
Albergo con | |||
Gestione | Ristorante e/o impianto sportivo e/ospiaggia | Sauna, percorsi tipo Kneipp e simili | Servizi estetici che prevedono un operatore (parrucchiere, manicure, massaggi. ecc.) |
Industria | 0200 | 0200 | 0200 – 0311 |
Artigianato | 0211 | 0211 | 0211 – 0310 |
Terziario | 0221 | 0221 | 0221 – 0410 |
Altreattività | 0200 | 0200 | 0200 – 0311 |
Albergo con | ||
Gestione | Erogazione di cure termali | Erogazione di cure termali e servizi estetici |
Industria | 0200 – 0311 | 0200 – 0311 |
Artigianato | 0211 – 0310 | 0211 – 0310 |
Terziario | 0221 – 0311 | 0221 – 0311 |
Altre attività | 0200- 0311 | 0200- 0311 |
5.4 Come si classifica uno stabilimento termale comprensivo di impianto sportivo?
Risposta:
Alla voce 0311 (gestione terziario): infatti eventuali impianti sportivi, in genere piscine, palestre, ecc., possono essere considerati come rientranti tra i servizi offerti nell’ambito dei programmi di cura/riabilitativi dello stabilimento termale.
- Come si classifica l’attività di noleggio di macchine e attrezzature?
Risposta:
La tariffa dei premi prevede esplicitamente il noleggio di alcuni beni:
– motoveicoli, autoveicoli (con autista, senza autista, da piazza), biciclette e simili alla voce 9125 (gestione industria), comprese le operazioni di rimessaggio, riparazione, manutenzione;
– mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo alla voce 0511 (gestione industria).
Per le attività di noleggio non espressamente previste dalla Tariffa dei premi, al fine di ricondurla per analisi tecnica alla voce più idonea, occorre verificare l’attività svolta dal datore di lavoro e se trattatasi di noleggio “a caldo” o “a freddo”.
Nel caso di noleggio senza operatore (cd a freddo), se l’attività non è espressamente prevista in tariffa, essa si configura, per modalità di svolgimento, come una vendita, riconducibile pertanto alle relative voci.
Sul punto, si evidenzia che l’eventuale manutenzione, se non espressamente prevista dalla voce della vendita, va riferita alle voci specifiche.
Ad esempio, per la gestione terziario, per le voci del gruppo 6400, i servizi di manutenzione/riparazione in laboratorio/officina non comprendono la vendita.
Pertanto, il noleggio con manutenzione di carrelli industriali, nella gestione terziario, va riferito a una voce del gruppo 0100 (vendita) e alla voce 6410 (che assicura l’attività di officina).
Diversamente, per il noleggio di apparecchi di sollevamento senza operatore, ad es. elevatori, gru, argani, se si effettuano attività di vendita, noleggio e manutenzione occorre riferirsi alla sola voce 6323; in assenza dei servizi di manutenzione alle sole voci della vendita.
Analogamente, per la gestione terziario, il noleggio a freddo con manutenzione di macchine utensili portatili (ad esempio trapani, smerigliatrici) va riferito alla sola voce 6321.
Tuttavia, se l’attività di noleggio è svolta da esercizi di vendita di ferramenta (voce 0119) o grandi magazzini (voce 0114), la voce resta quella della vendita anche per la manutenzione effettuata sulle attrezzature noleggiate in quanto la voce comprende le operazioni svolte sui prodotti venduti -in questo caso noleggiati.
Nel caso di noleggio di mezzi e macchinari con operatore (cd noleggio a caldo), il riferimento di tariffa va ricercato nelle voci specifiche dell’attività svolta in quanto l’operatore dipendente della ditta noleggiante effettua le operazioni generalmente previste in specifiche voci o ad esse riconducibili.
Ad esempio, il noleggio di una ruspa con operatore per svolgere lavori di movimento terra, anche nell’ambito di lavori più ampi riferibili ad altre voci, deve essere classificato alla voce 3310; allo stesso modo il noleggio a caldo di autogru, piattaforme aeree e di scale aeree montate su autoveicoli va riferito alla voce 9122 (gestioni industria, artigianato, terziario) e 9121 (gestione altre attività).
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