INAIL – Nota 11 luglio 2013
Utilizzo dei servizi telematici Inail per le comunicazioni con le imprese. Modulistica comunitaria: PD DA1
Come è noto, l’art. 76 del Regolamento (CE) n. 883/2004, nel richiedere agli Stati membri un’efficace cooperazione nello scambio di informazioni tra gli Istituti competenti che operano nel sistema di sicurezza sociale, ha previsto, fra l’altro, che i soggetti interessati abbiano l’obbligo di informare le Istituzioni in merito ad ogni cambiamento che incida sui loro diritti a ricevere prestazioni.
Il principio guida, di cui alla normativa comunitaria, è che le persone alle quali si applicano i Regolamenti sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, di regola quello nel quale è svolta l’attività lavorativa.
Tuttavia, criteri diversi dal principio della territorialità vengono applicati in alcune situazioni specifiche, tra le quali:
– il caso di cittadini europei che intendono trasferirsi in altro Stato membro della UE;
– l’ipotesi del distacco.
In particolare, il lavoratore distaccato è colui che esercita abitualmente attività lavorativa in uno Stato membro e si trovi a svolgere la stessa attività in un altro Stato membro, rimanendo soggetta alla legislazione dello Stato di provenienza.
Per le suddette fattispecie, nel caso in cui sia fatta esplicita richiesta alle Istituzioni competenti, queste ultime devono rilasciare lo specifico Documento Portabile (PD) previsto per ciascun settore del sistema di sicurezza sociale.
Per il settore di competenza dell’Inail, il PD DA1 (ex mod. E123) attesta il diritto alla copertura sanitaria in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nello Stato membro diverso da quello competente.
Tanto premesso ed in conformità con quanto dettato dal DPCM 22 luglio 2011 (art. 2, co.3) che ha previsto – a decorrere dal 1° luglio 2013 – l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le comunicazioni con le imprese, si fa presente che dal 13 luglio 2013, in caso di distacco di un proprio lavoratore in un Paese della U.E., le aziende e/o gli intermediari dovranno richiedere – esclusivamente per via telematica – attraverso una procedura disponibile nella sezione Servizi online del Portale istituzionale, nell’area Richieste/Modulo PD DA1, il documento PD DA1 alla Sede Inail territorialmente competente.
Inviata la richiesta per il rilascio del suddetto documento, la procedura trasmetterà automaticamente una e-mail alla posta di struttura della Sede Inail per la lavorazione ed una e-mail, tramite posta elettronica certificata (PEC), al richiedente per la conferma della presa in carico della richiesta. La Sede Inail, ricevuta la richiesta, provvederà all’inoltro, tramite PEC, del documento PD DA1, debitamente compilato, all’utente richiedente ed alle AA.SS.LL. competenti (cfr. flusso allegato).
Si fa presente, inoltre, che qualora vi fossero problemi di natura tecnica legati alla procedura in questione e quindi l’impossibilità da parte del richiedente di effettuare telematicamente la richiesta del documento PD DA1, l’interessato potrà provvedervi utilizzando il modulo di richiesta in formato pdf., reperibile nella sezione Modulistica del Portale istituzionale, ed inoltrarla alla Sede Inail di competenza tramite PEC.Inoltre, per quanto attiene un cittadino che già riceve specifiche prestazioni (es. reddituario) e che intenda trasferire la propria residenza in altro Paese della UE, la richiesta del documento PD DA1 potrà essere effettuata utilizzando la PEC della Sede Inail competente ovvero, recandosi allo sportello della stessa.
Si sottolinea, infine, che per la promozione del servizio è stato predisposto un piano di comunicazione che prevede:
– una informativa sul Portale istituzionale
– una e-mail alle aziende interessate ed ai consulenti del lavoro
– una informazione/formazione agli operatori del Contact Center Multicanale (CCM), dedicati al servizio di assistenza all’utente nell’utilizzo della procedura.
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