INAIL – Nota 12 novembre 2021, n. 12681
Rilascio del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa articolo 2 seguenti del decreto-legge 118 del 2021.
Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, a cui si rimanda per i necessari approfondimenti, ha disciplinato la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa nell’ambito della quale è previsto l’utilizzo del certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi.
L’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (articolo 2, comma 1).
Tale esperto ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa (articolo 2, comma 2) (NOTA 1).
Ai fini dell’accesso alla composizione negoziata, l’istanza di nomina dell’esperto indipendente è presentata tramite l’apposita piattaforma telematica disponibile attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (NOTA 2) (articolo 5, comma 1).
L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, deve inserire nella piattaforma telematica una serie di documenti tra cui il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all’articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 (articolo 5, comma 3).
Come noto l’articolo 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, rubricato Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi ha previsto al comma 1 che l’Istituto nazionale per la previdenza sociale e l’Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.
Il successivo comma 2 dispone che l’INPS e l’INAIL, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.
In applicazione del citato comma 2, con determina del Direttore generale 4 luglio 2019 n. 30 (allegato 1) sono stati stabiliti i contenuti del Certificato unico debiti per premi assicurativi e i tempi di rilascio dello stesso.
Il certificato debiti per premi assicurativi può essere richiesto dall’imprenditore, profilato all’interno del sistema Inail come legale rappresentante attraverso l’apposito servizio online Certificazione dei debiti disponibile in www.inail.it a partire dal prossimo 15 novembre 2021 (NOTA 3), data di applicazione delle disposizioni contenute all’articolo 5 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
Il certificato in formato pdf. non modificabile, firmato digitalmente dal Direttore Territoriale, ovvero dai Direttori delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano e dal Direttore della Sede regionale di Aosta competenti in base alla sede legale del debitore è trasmesso al richiedente tramite PEC entro un termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data della richiesta.
Le richieste di Certificato debiti per premi assicurativi inviate tramite servizio ondine saranno automaticamente acquisite nella procedura GRA web con la nuova classe documentale Certificazione del debito.
Per quanto concerne l’istruttoria, si rimanda integralmente alla nota del 30 agosto 2021, protocollo 10190.
—
Note:
(1) L’esperto convoca l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento e se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata.
Diversamente se all’esito della convocazione o in un momento successivo l’esperto non ravvisa concrete prospettive di risanamento ne dà notizia all’imprenditore e al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata (articolo 5, comma del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).
L’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, fermo restando che l’incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni al verificarsi delle condizioni previste al secondo periodo del comma in trattazione (articolo 5, comma 7 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).
Al termine dell’incarico l’esperto redige a norma dell’articolo 5, comma 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari (articoli 6 e 7), al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti (articolo 5, comma 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147).
(2) Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. Articolo 3 Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell’esperto.
(3) Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
Articolo 27 Disposizione transitoria
- Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021.
Allegato
DETDG DEL 4 LUGLIO 2019 N. 30
Certificato unico debiti per premi assicurativi, ai sensi dell’art. 363 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
DETERMINA
– di approvare il modello di Certificato unico debiti per premi assicurativi che allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione;
– di definire i contenuti che devono essere presenti nel Certificato unico debiti per premi assicurativi, di seguito indicati:
– denominazione/ragione sociale;
– codice fiscale;
– sede legale;
– numero e data della richiesta;
– importo dei debiti a titolo di premi, sanzioni civili e interessi, iscritti e non iscritti a ruolo;
– di fissare un termine massimo di 45 giorni, a decorrere dalla data della richiesta da parte del debitore o del Tribunale, entro il quale rilasciare il Certificato unico debiti per premi assicurativi;
– di individuare, in base alla sede legale del debitore, nei Direttori territoriali, nei Direttori delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e nel Direttore della Sede regionale di Aosta la competenza a sottoscrivere, con firma digitale, il Certificato unico debiti per premi assicurativi in formato pdf non modificabile.
La presente determinazione sarà inviata per l’approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 363, comma 2 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.
Allegato
Certificato unico debiti per premi assicurativi (Art. 363 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Numero protocollo | Inail_xxxxxxxxxxxx | Data richiesta | gg/mm/aaaa |
Denominazione/ragione sociale | |
Codice fiscale | |
Sede legale |
In relazione alla suindicata richiesta di rilascio dei certificato unico dei debiti per premi assicurativi ai sensi dell’art. 363, comma 1 dei decréto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, viste le risultanze degli archivi dell’Inaii
SI CERTIFICA CHE
|_| non risultano debiti per premi assicurativi
|_| risultano i debiti per premi assicurativi ed accessori indicati nei prospetto allegato.
Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Luogo e data di rilascio
IL DIRETTORE DELLA SEDE
________________________
Firmato, digitalmente ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.235
Prospetto debiti per premi assicurativi (Art 363 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Codice Ditta | PAT/PAN (a) | Polizza (b) | Tipo titolo (c) | N. titolo | Richiesta/ n.rif. | Importo residuo dovuto (d) | Scadenza | Affidato a Ader/n. cartella (e) | Istituti definitori AdR (F) | Rateazione (g) | Importo sospeso (h) | Importo in contenzioso (i) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legenda
a) numero di Posizione Assicurativa Territoriale/Navigazione.
b) tipologia di polizza assicurativa.
c) descrizione del titolo.
d) l’importo non comprende le sanzioni civili e le somme aggiuntive previste dall’articolo 27 del d.lgs. 46/1999 maturate dalla data di notifica della cartella di pagamento.
e) se l’importo è stato affidato agli agenti della riscossione e la cartella di pagamento non è stata ancora emessa/notificata è indicato “SI”. Altrimenti è Indicato il numero della cartella di pagamento.
f) è indicata la presenza di definizioni agevolate di competenza degli agenti della riscossione.
g) è indicata la presenza di rateazione in corso per la quale non si sia verificata la decadenza.
h) importo sospeso in forza di disposizioni legislative o di provvedimenti dell’Autorità competente.
I) importo oggetto di contestazione alla data di rilascio dei certificato.
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