INAIL – Nota 13 maggio 2020, n. 6094
Nuovo modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione anno 2021. Articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi (D.I. 27.02.2019).
Si comunica che è stato definito il nuovo Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2021, ex art. 23 del decreto interministeriale 27.02.2019, in relazione agli interventi migliorativi, adottati dalle aziende nel corso del 2020.
In merito alla struttura del nuovo Modello di domanda 2021 preliminarmente si precisa che gli interventi sono stati riorganizzati secondo le seguenti sezioni e sottosezioni:
A: Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
A-3: Sicurezza macchine e trattori
A-4: Prevenzione del rischio elettrico
A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto
B: Prevenzione del rischio stradale
C: Prevenzione delle malattie professionali
C-1: Prevenzione del rischio rumore
C-2: Prevenzione del rischio chimico
C-3: Prevenzione del rischio radon
C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
C-5: Promozione della salute
D: Formazione, addestramento, informazione
E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
F: Gestione delle emergenze e DPI
L’aggiornamento del Modello di domanda di riduzione per prevenzione 2021 è stato condotto secondo i criteri che seguono:
1. semplificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell’ampiezza dell’ambito dell’intervento o del diverso riferimento tariffario;
2. introduzione di nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale;
3. eliminazione degli interventi di minore efficacia prevenzionale e di quelli che più ricorrentemente, in sede di controllo a campione, determinano il rigetto delle domande, con l’avvio del conseguente contenzioso amministrativo che, sovente, ha avuto esito sfavorevole per le aziende.
In particolare, il nuovo modello non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale.
Viene meno quindi, salvo che per la sezione E, la condizione imposta nei modelli precedenti secondo la quale determinati interventi (generali) dovevano risultare attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (PAT) dell’azienda.
Ai fini della semplificazione sono state eliminate le differenziazioni di punteggio in relazione al diverso riferimento tariffario, assegnando a ogni intervento un punteggio “base” unico rispetto al quale, per alcuni interventi, è previsto un punteggio bonus di + 10 punti assegnato ai settori maggiormente esposti al rischio che si intende ridurre con l’intervento.
Parimenti, sono state eliminate le differenziazioni di punteggio in funzione dell’ampiezza dell’ambito di intervento, adattando sia il requisito dell’intervento che il punteggio sui parametri che precedentemente caratterizzavano l’intervento minimo.
Inoltre, rispetto al modulo di domanda di riduzione per prevenzione 2020, sono stati aumentati i punteggi relativi ad alcuni interventi ritenuti di maggiore efficacia prevenzionale.
Un altro aspetto innovativo del modulo risiede nell’estensione a più anni dell’arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione di tali interventi nell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Tale possibilità, già prevista in limitati casi nel precedente modulo riduzione per l’anno 2020, è stata estesa a un più cospicuo numero di interventi.
La validità pluriennale di tali interventi è stata esplicitata con la lettera “P”.
Per consentire una maggiore evidenza dell’inserimento, eliminazione o modifica degli interventi o gruppi di interventi si rinvia alla scheda di sintesi allegata.
Tanto premesso, si allega il Modello che sarà adottato per la presentazione delle istanze di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2021 che è in corso di pubblicazione sul sito dell’Istituto e si comunica che, con successiva nota, sarà trasmessa la relativa Guida alla compilazione.
Allegato 1
Modulo di domanda
Allegato 2
Scheda di sintesi
Nuovi interventi
– interventi A-1.1, A-1.2, A-1.3, A-1.4 (ambienti confinati): gli infortuni negli ambienti confinati costituiscono eventi di particolare gravità in quanto coinvolgono spesso, oltre al primo lavoratore che subisce l’infortunio, i colleghi che intervengono per il suo soccorso senza seguire procedure sicure di recupero dell’infortunato. Con i nuovi interventi inseriti, che si affiancano all’intervento A-1.5 già presente che ha subito alcune modifiche minori, si è inteso porre l’attenzione sulla necessità sia di identificare prontamente gli ambienti a rischio, sia di intervenire con modalità sicure nel salvataggio e recupero dell’infortunato;
– interventi A-2.2 (caduta dall’alto): per la prevenzione delle cadute dall’alto il precedente modulo di domanda di riduzione del tasso per prevenzione già comprendeva un intervento relativo all’installazione di ancoraggi fissi sulle coperture; a questo è stato aggiunto un intervento per la prevenzione del rischio di caduta dalle scale che rappresenta una casistica abbastanza frequente;
– interventi A-3.4, A-3.5, A-3.6, A-3.7 (sicurezza macchine e trattori): agli interventi già presenti per tale area prevenzionale, che hanno subito minime modifiche, sono stati aggiunti 4 ulteriori interventi volti a prevenire i rischi connessi rispettivamente al riavvio non previsto della macchina durante le operazioni di manutenzione, pulizia, ecc., alla ridotta visibilità per le macchine operatrici semoventi, all’uscita delle macchine semoventi dalle zone loro dedicate, al ribaltamento dei trattori;
– intervento A-5.1 (prevenzione del rischio da punture di imenotteri): la sottosezione relativa al rischio di punture da insetto, e nello specifico l’intervento A-5.1, completa la sezione relativa alla prevenzione degli infortuni mortali non stradali. Il nuovo intervento è volto alla gestione delle situazioni che possono comportare il rischio di shock anafilattico conseguente alle punture di imenotteri (api, vespe, ecc.). Si tratta di un’eventualità non remota che interessa tutti coloro che operano all’aperto, ma anche lavoratori che intervengono su edifici, murature, ecc.;
– intervento B-10 (sicurezza stradale – test alcolemici): nella sezione relativa agli infortuni stradali, nella quale sono confluiti i numerosi interventi già presenti nel modulo precedente, è stato inserito un nuovo intervento volto a incoraggiare le aziende ad adottare sistemi di controllo della sobrietà dei lavoratori prima che essi si mettano alla guida dei mezzi aziendali;
– intervento C-2.2 (prevenzione del rischio chimico) per la riduzione del rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, che prevede l’installazione di “sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione dell’esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro”.
– intervento C-3.1 (radon): nel nuovo intervento sono state individuate soluzioni tecniche per ridurre il rischio di esposizione al radon (pozzetti, pressurizzazione, ecc.) che non sono esplicitamente previste dalla normativa vigente che richiede generiche “misure correttive” senza però declinarle. Sono stati in questo senso riportati gli interventi di carattere strutturale e permanente che assicurano la massima efficacia della riduzione del rischio e un’agevole dimostrazione di attuazione, tralasciando invece le misure correttive di tipo organizzativo che più difficilmente si adattano alla logica dell’oscillazione del tasso. Il livello massimo di concentrazione di gas radon in aria dell’ambiente di lavoro, ritenuto accettabile dopo l’intervento (200 Bq/m³) è inferiore all’attuale livello di azione normativo (500 Bq/m³);
– intervento C-4.4 (interventi fisioterapici per la riduzione dei disturbi muscoloscheletrici): il nuovo intervento è volto a fornire al lavoratore un piano personalizzato di aiuto alla prevenzione delle patologie muscolo scheletriche;
– intervento D-3 (microformazione): il nuovo intervento riconosce l’efficacia degli interventi di microformazione per rafforzare il mantenimento nel tempo dei contenuti appresi nei corsi di formazione in materia di SSL;
– intervento F-4 (controllo a distanza attrezzature antincendio): il nuovo intervento è relativo a soluzioni innovative, che rientrano nella logica dell’industria 4.0, per il controllo dello stato di efficienza dei sistemi antincendio mediante dispositivi elettronici in grado di generare allarmi e reportistica destinata alle figure aziendali responsabili del controllo e vigilanza sui sistemi antincendio;
– intervento F-5 (riduzione del rischio aggressione): il nuovo intervento è volto a premiare l’adozione di modalità organizzative e l’attuazione di misure concrete per la prevenzione del rischio di aggressione;
– intervento F-7 (controllo utilizzo dei DPI): riguardo l’utilizzo dei DPI, misura di protezione obbligatoria in relazione ai rischi presenti, è stato inserito un intervento relativo all’adozione di sistemi informatizzati che permettono il controllo a distanza del loro effettivo e corretto utilizzo da parte dei lavoratori.
Interventi rimodulati e/o eliminati
(con riferimento alla numerazione del modulo di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2020)
– interventi sezione B da B-5 a B-12 (responsabilità sociale): relativamente a questo ambito si ritiene che l’evoluzione delle norme relative alla responsabilità sociale di impresa e in particolare l’emanazione ormai da 4 anni della prassi di riferimento UNI/PdR 18:2016, a valenza generale, e poi delle due prassi specifiche relative al settore delle costruzioni (UNI/PdR 49:2018) e alle micro e piccole imprese (UNI/PdR 51:2018), permetta di richiedere alle aziende un impegno maggiore e più incisivo nella propria organizzazione. In questo senso il nuovo modello rimodula gli interventi “ispirati” alla responsabilità sociale che ne realizzavano solo una parte, prevedendo l’adozione della prassi di riferimento nella sua interezza, come previsto dai nuovi interventi E-9, E-10, E-11, E-12 e E-13;
– intervento C-3 (riunione periodica): nell’ottica di stimolare le aziende ad intervenire concretamente ed efficacemente per migliorare le condizioni di SSL si ritiene non più proponibile questo intervento, pur se selezionato molto frequentemente dalle aziende; ciò in quanto dalle evidenze fino ad oggi acquisite la sola riunione periodica non rende conto dell’impegno delle figure aziendali preposte alla prevenzione in azienda ad individuare ambiti di miglioramento nonché l’impegno del datore di lavoro nell’attuarli. Per dare maggiore valore prevenzionale a tale intervento occorrerebbe estendere il suo ambito alla verifica del piano di miglioramento riportato nel DVR e il riscontro documentale di quanto attuato nell’anno. In considerazione delle ridotte dimensioni aziendali e dell’intento di semplificazione non si ritiene che tale strada sia percorribile;
– intervento C-5 (selezione fornitori): l’intervento, seppur in linea generale efficace nel prevenire gli infortuni che spesso accadono a carico di imprese che hanno in appalto servizi aziendali (p.es. pulizie o manutenzioni), è stato selezionato con limitata frequenza con i moduli di domanda di riduzione del tasso per prevenzione precedenti e anche in tali casi ha, comunque, mostrato una difficoltà di applicazione e dimostrazione dell’attuazione da parte delle aziende, con evidenti ricadute anche in termini di contenzioso amministrativo;
– intervento C-7 (efficacia formazione): la formazione in materia è uno degli ambiti della SSL maggiormente definito dalla legislazione vigente, motivo per il quale è stato proposto e mantenuto negli anni questo intervento che può dare conto di un’azione ulteriore rispetto alle previsioni normative; la fattispecie di intervento prevista con i precedenti moduli di domanda di riduzione del tasso per prevenzione ha però mostrato limiti significativi insiti nella necessità per l’azienda di attuare le due fasi dell’intervento (prima il corso con verifica di fine corso e, poi, la verifica successiva) in due momenti diversi dell’anno, ma all’interno di esso. Le ripetute modifiche all’intervento per risolvere le criticità riscontrate in questo senso non sono state sufficienti a superare tali ostacoli;
– intervento C-9 (dati epidemiologici territorio/comparto): si ritiene opportuno non riproporre l’intervento, che risulta poco selezionato e di scarsa efficacia ai fini della riduzione del fenomeno infortunistico;
– intervento E-2 (formazione scenari incidentali): per questo intervento il limite tra obbligatorietà e non obbligatorietà è piuttosto incerto per cui non ne è stato previsto il mantenimento nel modulo;
– intervento E-3 (piano di monitoraggio strumentale): l’intervento così come finora formulato risulta troppo complesso per una sua agevole attuazione da parte delle aziende; è stata quindi ritenuta opportuna l’eliminazione di tale intervento anche in considerazione dell’inserimento di nuovi interventi che coprono questo ambito di azione negli ambienti più pericolosi (A-1.1 e A-1.2);
Interventi modificati
Oltre a quanto sopra descritto, sono state apportate alcune modifiche agli interventi preesistenti, principalmente volte a una migliore spiegazione degli interventi stessi, a una più accurata dimostrazione della loro attuazione e all’aggiornamento normativo nel frattempo intervenuto. Sono stati inoltre rivisti i punteggi di alcuni interventi nell’intento di riequilibrare il modulo nel suo complesso.
Le modifiche introdotte nel nuovo modello che hanno un impatto sulla natura o sul campo di applicazione degli interventi sono le seguenti:
– intervento A-2.1 (ancoraggi): è stato inserito il riferimento alla norma Uni 11578:2015 e alle categorie A, C, e D della stessa, in conformità ai requisiti posti per tali dispositivi nel bando ISI 2019;
– intervento B-2 (trasporto casa-lavoro): non viene più ammessa la possibilità di servizio svolto da propri dipendenti in quanto ciò consisteva spesso nella fornitura dell’auto aziendale ad uno dei dipendenti con richiesta di “accompagno” al o dal luogo di lavoro per i colleghi, in particolare nel settore edile; questa modalità di svolgimento del servizio non garantisce che esso venga svolto da personale in condizioni idonee, in quanto già gravato dalle attività connesse alla propria mansione;
– intervento C-4.1 (promozione della salute osteoarticolare): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi formativi;
– intervento C-5.1 (prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi formativi e richiesto lo svolgimento di almeno 2 attività tra quelle elencate;
– intervento C-5.2 (prevenzione uso sostanze psicotrope/abuso di alcol): è stato esplicitato il coinvolgimento del personale sanitario negli interventi informativi;
– intervento D-2 (sensibilizzazione molestie): l’intervento è stato incentrato sulla parte dell’accordo quadro europeo concernente la formazione e l’informazione.
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