INAIL – Nota 19 aprile 2019
Nuove Tariffe dei Premi. Classificazione delle lavorazioni – FAQ.
In relazione all’entrata in vigore delle Nuove tariffe dei premi delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, di cui ai decreto interministeriale 27 febbraio 2019, e sulla base delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da codeste Strutture e dall’utenza esterna, si trasmette un primo gruppo di FAQ.
Si comunica altresì che sono in via di elaborazione ulteriori casistiche di cui ne verrà data tempestiva diffusione.
Allegato
DOMANDA | RISPOSTA | VOCE |
Cosa si intende per supermercato ? | Secondo la classificazione consolidata degli esercizi di vendita (nota 1), un supermercato è un esercizio al dettaglio operante nel campo alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio e con pagamento all’uscita, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. e di un vasto assortimento di prodotti di largo consumo ed in massima parte preconfezionati nonché, eventualmente, di alcuni articoli non alimentari di uso domestico corrente. Vanno certamente riferiti alla voce 0113 gli esercizi di vendita che propongono un assortimento di generi alimentari e alcuni articoli non alimentari comunemente usati in casa (es. detersivi e prodotti per la cura della persona, piatti e stoviglie di carta, cibo per animali, ecc.) la cui superficie di vendita sia uguale o superiore a 400mq. La voce 0113 comprende tutte le lavorazioni eventualmente svolte sui prodotti venduti (ad es. taglio della carne, preparazione delle confezioni di carne, pesce o verdura, cottura del pane, preparazione e cottura di prodotti di gastronomia) pertanto non è compatibile con altre voci relative alla trasformazione/ produzione di alimenti | 0113 |
Cosa si intende per ipermercato ? | Secondo la classificazione consolidata degli esercizi di vendita, un ipermercato è un esercizio al dettaglio con superficie di vendita superiore a 2500 mq., suddiviso in reparti (alimentare e non alimentare), ciascuno dei quali aventi, rispettivamente, le caratteristiche di supermercato e di grande magazzino (nota 2). Vanno certamente riferiti alla voce 0113 gli esercizi di vendita che presentano una superficie totale di vendita superiore a 2500 mq e: – un reparto alimentare con superficie pari o superiore a 400 mq – un reparto non alimentare con prodotti afferenti a più gruppi merceologici e con superficie pari o superiore a 400 mq.1) Definizione tratta da: Rapporto sul sistema distributivo – Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione V, 2017. 2) Definizione tratta da: Rapporto sul sistema distributivo – Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione V, 2017. | |
Come si classifica un’attività di commercio inquadrata alla gestione Terziario con laboratorio di produzione annesso ? | Un punto vendita con annesso un laboratorio di produzione va riferito alla voce principale della “produzione” e non al GG0. | Voce di produzione |
Cosa si intende per grande magazzino ? | Secondo la classificazione consolidata degli esercizi di vendita, un grande magazzino è esercizio al dettaglio operante nel campo non alimentare, organizzato prevalentemente a libero servizio, che dispone di una superficie di vendita uguale o superiore a 400 mq. E di un assortimento di prodotti, in massima parte di largo consumo, appartenenti a differenti merceologie, generalmente suddivisi in reparti (nota 3). Vanno riferiti alla voce 0114 gli esercizi di vendita che rispondono alla su citata definizione.3) Definizione tratta da: Rapporto sul sistema distributivo – Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione V, 2017. | 0114 |
I mezzi di trasporto vanno considerati come attrezzature motorizzate di movimentazione merciCome si classificano gli esercizi di vendita ambulante ? | NO. Pertanto, ad esempio, un esercizio commerciale senza altre attrezzature motorizzate che non il furgone per la consegna ai clienti va classificato alla 0111.La voce più idonea per questa fattispecie è la 0111. Nel caso in cui l’attività preveda l’utilizzo di attrezzature motorizzate di movimentazione merci (ad esempio in un magazzino); in quest’ultimo caso il riferimento idoneo è la voce 0116. | 0111 0116 |
A quale voce della gestione terziario va riferito un esercizio commerciale tradizionale di “ferramenta” ? | Il commercio di ferramenta è espressamente previsto alla voce 0119. La voce comprende tutte le lavorazioni eventualmente svolte sui prodotti venduti, ad esempio duplicazioni chiavi e uso del tintometro | 0119 |
A quale voce della gestione terziario va riferito un esercizio commerciale specializzato in vendita di vernici ? | Il commercio di vernici è espressamente previsto alla voce 0119. La voce comprende tutte le lavorazioni eventualmente svolte sui prodotti venduti, ad esempio l’uso del tintometro. | 0119 |
A quale voce della gestione terziario va riferito un esercizio commerciale specializzato in vendita di materiale elettrico ? | Il commercio specializzato di materiale elettrico è espressamente previsto alla voce 0119. | 0119 |
A quale voce della gestione terziario va riferito un esercizio commerciale specializzato in vendita di materiale termoidraulico ? | Il commercio di materiale termoidraulico è espressamente previsto alla voce 0119.Se tale commercio è svolto da esercizi che effettuano anche la vendita di materiali da costruzione la voce di riferimento è la 0118. Per le eventuali operazioni di installazione o montaggio in opera occorre riferirsi alla voci del GG3. Caso diverso è quello in cui vengano effettuati servizi di riparazione, manutenzione, costruzione dei prodotti in laboratorio insieme all’attività di vendita il quale occorre riferirsi alle voci del gruppo 6560. – Componenti di impianti elettrici, ad es. interruttori, sezionatori, scaricatori, contattori, relè, accumulatori, pile, elettromagneti. Spinterogeni, candele per motori e simili. Quadri elettrici di sezionamento, protezione, misura, segnalazione, comando e controllo. Cabine elettriche prefabbricate. Apparecchi per illuminazione in qualsiasi materiale, ad es. fari, lanterne, proiettori, fanali, fanalini. Strumenti di misura e di controllo, ad es. voltmetri, amperometri, ohmetri, wattmetri, oscillografi, contatori. Esclusi gli elettrodomestici per i quali v. stg. 6580; esclusa l’eventuale installazione, per la quale v. gruppo 3600. Macchine per scrivere, copiare e duplicare di tutti i tipi, registratori di cassa, telescriventi, emettitrici e convalidatici di biglietti, e simili. – Apparati trasmittenti e riceventi via cavo e via etere. Calcolatori elettronici e accessori. Apparecchi di registrazione e riproduzione. Strumenti musicali elettronici. Apparecchiature elettroniche in genere e componentistica elettronica non prevista in altre voci di tariffa. Fabbricazione di circuiti stampati e circuiti elettronici. Tubi catodici, lampadine, tubi a vuoto o a gas per radiazioni di qualunque genere, ad es. luminose, raggi x, microonde; insegne luminose, limitatamente alla costruzione dei tubi a vuoto o a gas. Apparecchi fotografici, cinematografici, da ripresa, da proiezione e simili. Eventuali lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d’uso sono da ricondurre al gruppo 3600 | 01190118 6561 6563 3600 |
Se effettuata nell’ambito dell’attività di vendita (gestione terziario) senza fasi di lavorazione in laboratorio, la consegna con relativo settaggio di una apparecchiatura elettronica (es. pc, stampante, registratore di cassa) è da considerarsi “installazione” ? | No. La fase di consegna al cliente comprende gli allacci alla rete e il settaggio dell’apparecchiatura. La voce dell’installazione (3600) va tenuta in considerazione allorquando viene integrata o modificata l’impiantistica. | Voce del commercio |
Qual è l’ambito di applicazione della voce 0722 ? | La voce 0722 va utilizzata per classificare l’attività del personale che svolge attività amministrativa o professionale o di erogazione di servizi negli uffici. | 0722 |
Gli addetti al registratore di cassa vanno riferiti alla 0722 come avveniva con il DM 12/12/2000? | No. Gli addetti al registratore di cassa vanno riferiti alle voci della vendita. | Voce del commercio |
L’utilizzo del veicolo da parte di personale degli uffici comporta sempre l’applicazione della 0723 | No. Il personale degli uffici che effettua accessi presso altri uffici resta classificato alla 0722. | 0722 |
Le voci 0722/0723 possono essere entrambe attribuite all’attività svolta dal datore di lavoro ? | Si. La voce 0722 riguarda le attività del personale di ufficio e comprende l’utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici.La voce 0723 riguarda le attività del personale di ufficio che accede a cantieri, opifici e simili. Pertanto l’attività del medesimo lavoratore non può essere riferita ad entrambe le voci 0722/0723 mentre è possibile per l’attività dell’azienda. | 07220723 |
Qual è l’ambito di applicazione della voce 0723 ? | Questa voce si riferisce alle attività del personale degli uffici (compresi i dirigenti) che effettua accessi in cantieri, opifici e simili; non si presta ad essere attribuita insieme alla 0722 (vedi anche FAQ dedicata).Caso tipico è, ad esempio, il personale tecnico che effettua accessi presso i reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali ad esempio: – quelle effettuate dall’assistente contrario, – le attività ispettive, – le verifiche progettuali, – lo stato di avanzamento lavori, – la scelta delle materie prime, – la verifica delle lavorazioni commissionate. Non possono essere ricondotte alla 0723 tutte le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa come ad esempio quella effettuata da capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere etc. In questi casi l’attività del personale in questione si configura come attività complessa e deve essere ricondotta alle voci 0722 e della lavorazione. Per maggior chiarezza, si ricorda che la dizione “effettua accessi” vuol dire che la presenza dei soggetti in detti ambienti debba essere saltuaria (poiché normalmente occupati in un luogo di lavoro diverso) ma non occasionale (ovvero che l’attività sia svolta abitualmente e sistematicamente, anche se in modo non continuativo); a tale proposito si sottolinea che non è distintivo il tempo trascorso in cantiere o presso i reparti produttivi rispetto all’orario giornaliero ed è da considerarsi irrilevante la frequenza e la durata degli accessi. | 07230722 e voce della lavorazione |
A quale voce della gestione terziario va riferita l’attività di “farmacia” ? | Le farmacie nella gestione terziario sono espressamente previste alla voce 2110. | 2110 |
Le nuove voci 6211 e 6212 in cosa si differenziano, nei contenuti, rispetto a quelle della tariffa 2000 ? | Le lavorazioni sono rimaste invariate ma le declaratorie differenziano più esplicitamente la costruzione con posa in opera (v.t. 6211) e la costruzione senza posa in opera (v.t. 6212). Le differenze sono anche coerenti con le operazioni connesse con i prodotti esemplificati: nel primo caso le operazioni di posa in opera sono piuttosto semplici (p.e. per pali, cancelli, parapetti…) mentre nel secondo caso (v. t. 6212) sono più complesse. Infatti a questa voce va riferita la realizzazione di elementi costruttivi delle strutture (p.e. di ponti, capannoni e strutture complesse in genere) il cui montaggio, come già in precedenza, deve essere riferito alle voci del GG3. Inoltre come in precedenza, la sola costruzione in officina, senza posa in opera, di prodotti di cui alla 6211 va riferito alla 6212. | 62116212 |
Qual è la differenza fra le voci 6292 e 6293 Possono esservi sovrapposizioni? | Sono ambiti ben distinti: la voce 6292 è la voce tipica dei rottamatori di materiali metallici e cioè degli autodemolitori e dei demolitori di macchinari metallici in genere, tipicamente industriali, mentre la 6293 è rivolta all’ambito specifico per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (televisori, elaboratori elettronici, elettrodomestici, ecc.). Questi ultimi rifiuti sono ben individuati nella categoria dei RAEE. Le due voci non possono essere sovrapposte e qualora vengano svolte dalla medesima azienda, la classificazione deve essere fatta ad entrambe le voci. | 62926293 |
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