INAIL – Nota 21 luglio 2020, n. 8869
Implementazione del servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 – Invito a regolarizzare
Il servizio online Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19, descritto nella nota del 24 giugno 2020, protocollo 7759, è stato migliorato con alcune modifiche relative alle sospensioni previste dall’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
In caso di selezione di una delle quattro sospensioni stabilite dal citato articolo 18, il servizio consentiva all’utente di selezionare i mesi di aprile e/o maggio nella sola sezione relativa alla sospensione dei versamenti.
La nuova versione del servizio consente di selezionare il periodo di sospensione anche in caso di:
– sospensione delle rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 con scadenza ricadente nel periodo di sospensione;
– sospensione alle rate mensili derivanti dal recupero delle somme sospese a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 ex articolo 8, commi 2 e 2-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156.
Per ulteriori dettagli si rinvia al manuale utente versione 1.2 (all. 1).
Restano comunque valide le comunicazioni già inviate dai soggetti assicuranti e loro intermediari.
Si precisa che al momento non è prevista una data di chiusura del servizio Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati COVID-19 che in ogni caso rimarrà aperto fino alla definizione delle partite debitorie sospese.
Si coglie l’occasione per precisare che qualora nell’ambito delle istruttorie per la verifica della regolarità contributiva (NOTA 1) risultino debiti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata (NOTA 2) e non risulti ancora trasmessa dal soggetto assicurante o da un suo intermediario la comunicazione di sospensione, nel campo a testo libero dell’invito a regolarizzare (NOTA 3) dovrà essere riportato:
“Se è stata applicata la sospensione dei versamenti per l’emergenza da Covid-19, trasmettere entro lo stesso termine con l’apposito servizio online la comunicazione di sospensione, inviando la ricevuta via PEC o mail a questa sede”.
—
Note:
(1) Circolare Inail 27 marzo 2020 n. 11 e circolare Inail 27 maggio 2020, n.23. Nota della Direzione centrale rapporto assicurativo 26 marzo 2020 protocollo 4250, note ad uso interno del 3 aprile 2020 protocollo 4541 e 6 aprile 2020 protocollo 4552.
(2) Articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
(3) Articolo 4 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015.
Allegato
(testo dell’allegato)
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