INAIL – Nota 27 settembre 2013, n. 5866
Polizze speciali. Istituti e scuole non statali. Nuovi servizi telematici e adeguamenti GRA Web per l’applicazione delle sanzioni civili
Si illustrano i nuovi servizi on line realizzati per le polizze speciali di cui all’oggetto, disponibili in www.inail.it dal 30 settembre 2013, nonché le implementazioni rilasciate in GRA Web per la gestione delle sanzioni civili.
Polizza speciale alunni/studenti
Come illustrato da ultimo nella circolare n. 31/2012 (NOTA 1), gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, sono assoggettati al regime del premio speciale unitario, stante la specificità della loro forma di assicurazione, che non può assumere a riferimento alcuna forma di retribuzione.
Per detta categoria, è stabilito un premio speciale annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del TU, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite erogate dall’Istituto.
Il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo.
Per quanto sopra, le scuole, ai fini della corretta quantificazione del premio speciale per gli alunni e gli studenti, entro il 30 novembre di ogni anno devono “denunciare all’Istituto il numero degli alunni e studenti che hanno partecipato a ciascun corso” nell’anno scolastico già concluso (es.: entro il 30 novembre 2012 devono essere denunciati gli alunni e studenti che hanno partecipato ai corsi relativi all’anno scolastico 2011/2012, per il periodo assicurativo 1.11.2011 – 31.10.2012).
In attuazione della normativa vigente, è stata informatizzata la denuncia per la regolazione del premio alunni e studenti con apposito servizio online in www.inail.it utilizzabile dai singoli soggetti assicuranti e dai loro intermediari.
E’ stato inoltre realizzato il servizio per l’apertura della polizza speciale alunni/studenti.
1. NUOVI SERVIZI TELEMATICI PER LA GESTIONE DELLA POLIZZA SPECIALE ALUNNI
Il nuovi servizi telematici realizzati riguardano la “Regolazione premio alunni” e l’apertura della “Polizza scuole”.
SERVIZIO TELEMATICO REGOLAZIONE PREMIO ALUNNI
Il nuovo servizio “Regolazione premio alunni” é disponibile in “Servizi online” in una nuova sezione denominata “Polizze scuole”, all’interno della quale è presente ora il link “Regolazione premio alunni”.
Accedendo al link “Regolazione premio alunni” viene visualizzato il seguente menù:
Menu |
-Denuncia alunni/studenti per regolazione -Inoltra denuncia alunni/studenti per regolazione -Consultazione denunce alunni/studenti inviate |
Accedendo al link “Consultazione denunce alunni/studenti inviate” potranno essere visualizzate le denunce già inviate e stampare la relativa ricevuta.
SERVIZIO TELEMATICO APERTURA E CESSAZIONE POLIZZA SPECIALE ALUNNI/STUDENTI
Il servizio per l’apertura e cessazione della polizza speciale alunni/studenti consente di gestire i seguenti casi:
– istituzione di un nuovo codice ditta con contestuale apertura della polizza dipendenti (per gli insegnanti o altro personale) e della polizza speciale scuole ;
– apertura di una polizza speciale alunni/studenti per un codice ditta già attivo, sia con apertura di una nuova PAT che su una PAT attiva e cessazione;
– riattivazione di un codice ditta con apertura della polizza dipendenti e della polizza speciale alunni/studenti.
Istituzione di un nuovo codice ditta e contestuale apertura della polizza speciale alunni/studenti
L’utente accede a Servizi online e seleziona la funzione di “Iscrizione ditta” – cartella “Nuova iscrizione ditta” e compila il “Quadro A – Premi” ed il “Quadro A1 – premi”. Seleziona dal “Menù quadri” – “Nuova PAT” e compila il “Quadro B”. A questo punto compare nel “Menu quadri” – “PAT: xxxxx”, e dal nuovo link “Polizza scuole” può procedere alla compilazione dei quadri della polizza speciale.
Apertura di una nuova PAT con polizza speciale alunni/studenti per un codice ditta già attivo
Il servizio è disponibile dal link “Denuncia di variazione”. Dopo aver selezionato “Nuova PAT” e compilato i relativi quadri, è possibile creare la polizza speciale selezionando il link “Polizza alunni/studenti”.
Apertura e cessazione di una polizza speciale alunni studenti
Il nuovo servizio è disponibile in “Denunce di variazione”. Come di consueto occorre selezionare il codice ditta e la PAT interessati dalla variazione, il link “Polizza alunni/studenti e il nuovo link “Nuova Polizza” in caso di apertura nuova polizza. Nel caso in cui occorra cessare la polizza, dopo aver selezionato il link “Polizza alunni/studenti”, selezionare “Cessazione Polizza”.
Riattivazione del codice ditta
Nel caso di denuncia di iscrizione di un soggetto assicurante già iscritto in precedenza all’INAIL, per il quale attualmente il codice ditta risulta cessato, il servizio online “Iscrizione ditta”, dopo la verifica del codice fiscale, consente una nuova iscrizione.
Con riferimento alla polizza speciale alunni/studenti vale quanto detto per l’apertura del codice ditta.
I nuovi servizi sono illustrati nei manuali pubblicati nella sezione “Manuali operativi” del portale www.inail.it – Servizi online – Istruzioni e Manuali.
2. ADEGUAMENTI GRA WEB PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER TARDATA E OMESSA DENUNCIA ALUNNI/STUDENTI PER REGOLAZIONE
La denuncia di regolazione, con indicazione del numero degli alunni e studenti che hanno partecipato ai corsi/anno scolastico deve essere presentata ogni anno entro il 30 novembre dell’anno solare in cui termina l’anno scolastico (D.M. 1 agosto 1969).
GRA Web determina il premio in evasione in presenza di denuncia per regolazione inviata oltre il termine del 30 novembre, qualora il numero totale degli alunni/studenti sia superiore a quello per il quale è stato anticipato il premio di rata, ovviamente per la sola differenza di premio. Poiché il premio speciale unitario in regolazione comprende anche la rivalutazione annuale, si configura evasione per la differenza di premio calcolata a seguito di detta rivalutazione.
Nei casi di evasione GRA Web calcola il premio, attribuisce al titolo la descrizione “evasione” e calcola la relativa sanzione civile, ai sensi della legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8, lettera b).
Se la denuncia è inviata entro i dodici mesi dalla data di scadenza dell’adempimento la procedura applica al premio di regolazione la sanzione per evasione nella misura del 5,5 + ex TUR. Al raggiungimento del tetto massimo del 40% la procedura calcola gli interessi al tasso vigente al momento della denuncia.
Se la denuncia è inviata oltre i dodici mesi dalla data di scadenza la procedura applica al premio di regolazione la sanzione per evasione nella misura del 30%. Al raggiungimento del tetto massimo del 60% calcola gli interessi al tasso vigente al momento della denuncia. In caso di mancata presentazione della denuncia alunni/studenti per la regolazione non si dà corso alla regolazione d’ufficio, ma è prevista l’acquisizione d’ufficio della denuncia stessa.
Nel caso in cui la denuncia sia acquisita a seguito di accertamento dei funzionari di vigilanza assicurativa, i premi determinati con pratica la cui fonte denuncia risulta essere verbale ispettivo hanno la descrizione “evasione”, con applicazione della sanzione civile per evasione nella misura del 30% e tetto massimo del 60%.
3. ADEGUAMENTO IN GRA WEB PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER TARDATA E OMESSA DENUNCIA ISCRIZIONE E APERTURA POLIZZA ALUNNI/STUDENTI
In caso di istituzione di un novo codice ditta con contestuale apertura della polizza dipendenti e della polizza scuole per gli alunni, il termine, la cui violazione configura evasione, è così determinato:
– per la polizza dipendenti con riferimento “all’inizio dei lavori” ex articolo 12, comma 1, del DPR n. 1124/1965;
– per la polizza speciale alunni con riferimento alla data effettiva di inizio dell’attività;
didattica e al decorso del periodo assicurativo (1° novembre – 31 ottobre dell’anno successivo, come determinato dal D.M. 1 agosto 1969).
Il premio speciale unitario annuale, infatti, è sempre richiesto per l’intero periodo assicurativo dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, indipendentemente dalla data di inizio dell’attività didattica.
Se la scuola presenta la denuncia di iscrizione oltre la data di inizio dell’attività didattica si configura evasione, pertanto sono applicate le corrispondenti sanzioni ex articolo 116, comma 8, lettera b) della legge 388/2000.
Per maggior chiarezza si illustrano le fattispecie che possono verificarsi nell’operatività di Sede.
1. la scuola inizia l’attività didattica il 1° novembre 2013 e la denuncia di esercizio viene presentata entro il 1° novembre 2013. L’Istituto richiede per ogni alunno il premio fisso annuale di rata anticipata calcolato sui dodici mesi (1° novembre 2013- 31 ottobre 2014). La denuncia è nei termini.
2. La scuola inizia l’attività didattica il 1° dicembre 2013 e la denuncia di esercizio viene presentata entro il 1° dicembre 2013. L’Istituto richiede per ogni alunno il premio fisso annuale di rata anticipata calcolato sui dodici mesi (1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014) senza applicazione di alcuna sanzione. A differenza del caso precedente, il periodo classificativo del primo anno di attività sarà 1° dicembre 2013 – 31 ottobre 2014, ma il premio richiesto sarà sempre relativo al periodo 1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014, poiché detto premio è annuale.
3. La scuola inizia l’attività didattica il 1° novembre 2013 e la denuncia di esercizio viene presentata il 1° gennaio 2014 dell’anno solare successivo (due mesi dopo la scadenza del termine del 1° novembre 2013). L’Istituto richiede per ogni alunno il premio fisso annuale per il periodo c.d. pregresso che va dal 1° novembre 2013 (data in cui doveva essere presentata la denuncia) al 31 dicembre 2013 (giorno precedente alla presentazione della denuncia). Su detto premio viene calcolata la sanzione civile per evasione in ragione d’anno nella misura del 5,5 % + ex T.U.R. fino al raggiungimento del tetto massimo del 40% del premio, oltre il quale vengono calcolati gli interessi di mora.
Per quanto concerne il periodo 1° gennaio 2014 – 31 ottobre 2014, dovrà essere richiesto il premio di rata anticipata senza applicazione di alcuna sanzione civile.
4. La scuola inizia l’attività didattica il 1° novembre 2013 e la denuncia di esercizio viene presentata il 15 novembre 2014 dell’anno scolastico successivo (quindi oltre il termine dell’anno scolastico in cui inizia l’attività didattica). L’Istituto richiede per ogni alunno il premio fisso annuale di regolazione calcolato sui dodici mesi (1° novembre 2013 – 31 ottobre 2014) con applicazione delle sanzioni civili per evasione dal 1° novembre dell’anno scolastico di inizio dell’attività didattica (2013) al giorno precedente alla presentazione della denuncia nella misura del 30% con tetto massimo del 60% del premio, ex articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000.
Per quanto riguarda il ritardo relativo all’anno scolastico 2014/2015 (la denuncia è stata presentata il 15 novembre 2014 in luogo del 1° novembre 2013) il premio viene suddiviso per 365 giorni, in modo da determinare il periodo pregresso al quale applicare la sanzione civile per evasione.
Pertanto, si avrà un premio in pregresso riferito al periodo 1° novembre 2014 – 14 novembre 2014 con applicazione della sanzione civile per evasione nella misura del 30% con tetto massimo del 60% del premio, ex articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 ed un premio speciale di rata anticipata per il periodo 15 novembre 2014 – 31 ottobre 2015 senza applicazione di sanzioni.
Nel caso in cui la denuncia sia acquisita d’ufficio, la misura della sanzione civile è sempre 30% con tetto massimo del 60% del premio, da cui decorrono gli interessi di mora.
4. ADEGUAMENTO IN GRA WEB PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER TARDATA E OMESSA DENUNCIA APERTURA POLIZZA ALUNNI/STUDENTI PER UN CODICE DITTA GIÀ ATTIVO
In caso di apertura di una polizza speciale scuole per un codice ditta già attivo il termine, la cui violazione configura evasione, è quello previsto dall’articolo 12, comma 3 del D.P.R. n. 1124/1965.
Pertanto, si configura evasione nel caso in cui la scuola presenti la denuncia di variazione oltre i 30 giorni dalla decorrenza della variazione stessa.
In tal caso deve essere applicata la sanzione civile per evasione ex articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 suddividendo comunque il premio speciale alunni e studenti per 365 giorni e determinando così il periodo pregresso al quale applicare la sanzione civile per evasione.
Su detto premio viene calcolata la sanzione civile per evasione in ragione d’anno nella misura del 5,5 % + ex T.U.R. fino al raggiungimento del tetto massimo del 40% del premio, oltre il quale vengono calcolati gli interessi di mora qualora la denuncia spontanea di variazione avvenga entro i dodici mesi.
Nel caso in cui la denuncia di variazione sia acquisita d’ufficio, si applicherà la misura della sanzione civile del 30% con tetto massimo del 60% del premio, da cui decorrono gli interessi di mora. Questa medesima sanzione si applica in caso di denuncia spontanea oltre i dodici mesi.
—
Note:
(NOTA 1) Circolare n. 31 del 26 giugno 2012 “Scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e g rado non statali. Insegnanti: passaggio da premio speciale unitario a premio assicurativo ordinario. Alunni e studenti: premio speciale unitario.”
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