INAIL – Nota 28 febbraio 2017, n. 4285
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (art. 6 DL 193/2016 conv. L. 225/2016). Regolarità contributiva.
Il decreto legge 193/2016 (c.d. decreto fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, ha previsto all’articolo 6 la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016.
A seguito delle indicazioni fornite dai competenti Ministeri si espongono alcuni aspetti riguardanti le somme che i debitori devono corrispondere per la definizione agevolata e gli effetti della dichiarazione di adesione ai fini della regolarità contributiva.
Somme da versare ai fini della definizione agevolata.
L’articolo 6, comma 1, stabilisce che devono essere versate integralmente le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi (lettera a) e quelle dovute all’agente della riscossione a titolo di aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica delle cartelle (lettera b).
Ai sensi del citato comma 1, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 46/1999.
In merito alla possibilità, prospettata dagli Istituti previdenziali e condivisa dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota protocollo 0000242.16-01-2017, di escludere dalle “sanzioni” richiamate dalla norma le somme di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 388/2000, aventi funzione di ristoro per il mancato o tardivo versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, analogamente agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del DPR 602/1973 relativi alle imposte, si è pronunciato l’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze con nota protocollo n. 0001740/2017 del 9.2.2017.
Il citato dicastero si è espresso nel senso che le sanzioni civili previste dall’articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 388/2000 sono comprese tra quelle per le quali è esclusa la corresponsione ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 193/2016 e quindi il loro pagamento non è richiesto ai fini della definizione agevolata.
Di contro rientrano nell’ambito delle somme di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legge 193/2016 gli interessi di cui al comma 9 dell’articolo 116 della predetta legge 388/2000 compresi nei carichi affidati agli agenti della riscossione, che maturano dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili e che sono pertanto da corrispondere ai fini della definizione agevolata.
Regolarità contributiva
L’articolo 6 del decreto legge 193/2016 nel disciplinare il procedimento per la definizione agevolata ha previsto una serie di termini, in particolare è stabilito che entro il 31 marzo 2017 i debitori devono presentare la dichiarazione di adesione e che entro il 31 maggio l’agente della riscossione deve comunicare ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute e quello delle singole rate con relativa scadenza.
Il pagamento, infatti, può essere effettuato in unica soluzione a luglio 2017 oppure in massimo cinque rate, di cui tre nel 2017 e due nel 2018, con applicazione degli interessi a decorrere dal 1° agosto 2017.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto della dichiarazione stessa e l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive né proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non ricorrano le ipotesi di cui al comma 5, ultimo periodo.
In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di adesione.
Per quanto sopra la definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute.
Si è posta pertanto la questione degli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione nel caso in cui sia richiesta la verifica della regolarità contributiva nelle more della conclusione del procedimento di definzione agevolata, considerato che l’esposizione debitoria nei confronti degli Istituti previdenziali permane e che la norma ha disposto la sospensione dell’attività esecutiva da parte degli agenti della riscossione, senza fare alcun riferimento agli enti impositori.
La disciplina della regolarità contributiva è dettata attualmente dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che all’articolo 3, comma 2, lettera b) stabilisce che la regolarità sussiste in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.
L’articolo 6 del decreto legge 193/2016, tuttavia, al comma 5 sospende soltanto le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate dall’agente della riscossione e pertanto la fattispecie in discorso esula dall’ambito applicativo del citato articolo 3, comma 2, lettera b), del DM 30.1.2015.
In base al tenore letterale della norma, inoltre, la presentazione della dichiarazione di adesione costituisce solo una manifestazione di intenti, con la quale il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata e non può essere considerata di per sé sufficiente ai fini del rilascio del durc on line per il periodo intercorrente dalla data di presentazione della dichiarazione e fino alla data in cui il debitore sarà ammesso alla definizione agevolata, successivamente alla comunicazione da parte dell’agente della riscossione dell’ammontare delle somme da versare.
L’effetto estintivo si verifica solo con il corretto adempimento dei versamenti, tuttavia, qualora il debitore vi provveda mediante rateazione, successivamente al pagamento della prima rata si ravvisano gli elementi per attestare la regolarità contributiva ai sensi all’art.3, comma 2, lett. a), del DM 30.1.2015, secondo cui la regolarità sussiste in caso di rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.
Stante la rilevanza della problematica, l’Inps e l’Inail hanno richiesto parere alla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 dicembre 2015.
Nel concordare con la soluzione prospettata dagli Istituti, l’Ispettorato nazionale del lavoro con nota protocollo 0000122 del 9.1.2017 trasmessa il 13 febbraio 2017, sentito l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si è espresso nel senso che non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’agente della riscossione, in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. D’altra parte, risulta invece corretto, per codesti Istituti, attestare la regolarità contributiva dei soggetti aderenti sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Ai sensi della lettera a) del comma 2 citato, resta ferma in ogni caso la possibilità di attestare la regolarità contributiva in presenza di rateazioni concesse dall’agente della riscossione ex articolo 19 del DPR 602/1973.