INAIL – Nota 31 maggio 2013, n. 3580
Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – Art. 1, comma 60 – Applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Istanze di riduzione per l’anno 2013.
Il Protocollo del welfare del 2007 (NOTA 1) ha previsto una particolare forma di agevolazione a beneficio delle aziende agricole al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, stabilendo che, con effetto dal 1° gennaio 2008, INAIL applica una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e, comunque, nei limiti di 20 milioni di euro annui.
La predetta riduzione è concessa alle imprese agricole che, attive da almeno un biennio, a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; b) abbiano adottato, nell’ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l’eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i. (oggi articolo 14 del D. Lgs. 81/2008).
Inail ha disciplinato la materia con la circolare 61/2012 (NOTA 2) in cui ha previsto che dette aziende a regime potranno presentare l’istanza dal primo al trenta giugno di ogni anno giovandosi del servizio telematico appositamente predisposto in Punto Cliente.
Per il corrente anno le domande dovranno essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno, considerato termine ultimo.
La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente tramite l’apposito servizio telematico presente in Punto cliente e con le modalità contenute nella medesima Circolare 61/2012 cui si rinvia.
Al modello di domanda sono state apportate piccole modifiche concordate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, connesse all’evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
La lista delle domande ammesse verrà, dopo il trenta giugno, trasferita ad Inps per i controlli in materia di regolarità contributiva e assicurativa, all’esito dei quali verrà effettuata comunicazione in merito alla definitiva ammissione al beneficio.
La percentuale di sconto per il 2013 verrà individuata, con determina del Presidente, in relazione al numero delle domande definitivamente ammesse.
Da ultimo si precisa che, a breve, d’intesa con INPS, verranno fornite apposite istruzioni per consentire alle aziende interessate di usufruire delle agevolazioni relative alle annualità 2008/2012 avendo il Ministero reso disponibili le necessarie risorse finanziarie.
—
Note:
1- Art. 1, comma 60 della l. 247/2007.
2- Avente ad oggetto “Legge 24 dicembre 2007, n. 247 – art. 1, comma 60 -, applicazione della riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva”
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 03 ottobre 2019, n. 17 - Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e…
- Aliquote contributive anni 2023 e 2024 per le aziende agricole assuntrici di lavoratori agricoli occasionali di cui all’articolo 1, commi da 343 a 354, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (LOAgri) - INPS - Messaggio n. 569 del 8 febbraio 2024
- INPS - Circolare 27 dicembre 2019, n. 161 - Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 - Indicazioni per l’estensione dei benefici ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con…
- Precisazioni in merito agli obblighi contributivi relativi agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI), agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano…
- INAIL - Comunicato 24 maggio 2022 - La Corte dei conti promuove l’Inail: nonostante la pandemia le entrate contributive non si sono ridotte
- INPS - Circolare 11 febbraio 2022, n. 25 - Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote contributive reddito per l’anno 2022. Nuove aliquote contributive
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…