INAIL – Nota n. 11322 del 20 novembre 2024
Tutela assicurativa degli studenti – Erogazione prestazioni sanitarie
Pervengono quesiti in ordine alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare prestazioni integrative riabilitative, erogabili agli studenti in caso di frequenza della scuola o istituto di istruzione durante il periodo di inabilità temporanea conseguente all’evento lesivo.
In via preliminare si osserva che la tutela assicurativa degli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico scientifiche od esercitazioni pratiche è stata codificata dall’articolo 4, comma 1, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28), pertanto la questione delle prestazioni sanitarie erogabili a questa categoria di assicurati non riveste esattamente carattere di novità.
L’estensione dell’ambito operativo della tutela stabilita per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 dall’articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 dall’articolo 9 del decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, ha riguardato l’ambito operativo della tutela assicurativa con riferimento all’occasione di lavoro e non le prestazioni.
In merito ai quesiti, d’intesa con la Direzione centrale Prestazioni socio-sanitarie e la Sovrintendenza Sanitaria centrale, si precisa che le prestazioni che l’Inail deve riconoscere agli infortunati sono quelle previste e disciplinate dal testo unico di cui al citato DPR, in particolare le cure mediche sono disciplinate dall’articolo 86, comma primo, che stabilisce:
L’Istituto assicuratore è tenuto a prestare all’assicurato nei casi di infortunio previsti nel presente titolo, e salvo quanto dispongono gli artt. 72 (riguardante la facoltà dell’Inail di ridurre di 1/3 l’indennità per inabilità temporanea in caso di ricovero in un istituto di cura, esclusi gli assicurati con coniuge o figli) e 88 (riguardante la facoltà dell’Inail di disporre il ricovero dell’infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura), le cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell’inabilità temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al recupero della capacità lavorativa.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 11, comma 5-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha disposto che Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.
Pertanto, agli studenti, così come a tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettano le prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica e non solo durante il periodo dell’inabilità temporanea, se il medico dell’Inail ritiene che le stesse siano necessarie al recupero della capacità “lavorativa”, ovvero al recupero dell’integrità psico-fisica dell’infortunato, indipendentemente dal fatto che prosegua o meno l’astensione assoluta dall’attività lavorativa o, nel caso specifico, dalla frequenza della scuola o istituto di istruzione.
Si tratta, peraltro, di una situazione che non riguarda solo gli alunni delle scuole, compresi quelli che frequentano i percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca, in quanto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il sistema duale con conseguente operatività di tutele differenziate, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro oppure nella scuola/istituto/università (in questo secondo caso non spetta l’indennità di temporanea).
Peraltro, l’eventualità che lo studente riprenda a frequentare la scuola prima della guarigione clinica è frequente, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscano di seguire le lezioni o sostenere gli esami.