INAIL – Nota n. 11625 del 29 novembre 2024
Sisma Italia centrale 2016/2017 – Agevolazione contributiva sui versamenti sospesi – Decreto-legge n. 123/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2019 – Riapertura termini
Si fa seguito alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57 e alla nota prot. n. 1181 del 2.2.2024 per comunicare quanto segue.
Come specificato con la circolare 21 dicembre 2023, n. 57, l’Istituto ha reso disponibile all’interno dei servizi online del proprio portale, nel periodo dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024, l’apposito servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” per consentire ai soggetti interessati di presentare domanda di ammissione al beneficio della definizione agevolata ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 2 bis, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.156 (NOTA 1).
A seguito di segnalazioni pervenute da diverse strutture territoriali è emerso che numerosi soggetti, che risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio, non hanno provveduto ad inviare la comunicazione in parola nel periodo fissato dall’Istituto.
Considerato che tale termine non è da ritenersi perentorio, si ritiene opportuno rendere nuovamente disponibile, nel periodo dal 5.12.2024 al 20.12.2024, il servizio “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati” per consentire l’inoltro della richiesta ai soggetti interessati.
Si rammenta che per effettuare la domanda di ammissione al beneficio è necessario che i soggetti interessati abbiano precedentemente presentato alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi (NOTA 2) aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017.
Come illustrato nella circolare richiamata i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in parola in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti.
Le Strutture dovranno effettuare le operazioni di verifica e validazione degli importi concessi a titolo di sgravio entro il 15 gennaio 2025.
Rimangono valide le istruzioni operative che sono state oggetto di specifiche note.
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Note
(1) Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, articolo 8, comma 2 e comma 2-bis:”2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
(2) Circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41, 24 gennaio 2017, n. 5 e 3 luglio 2017, n. 24.