INAIL – Nota n. 1181 del 2 febbraio 2024
Sisma Italia centrale 2016/2017 – Agevolazione contributiva sui versamenti sospesi – Decreto-Legge n. 123/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 156/2019 – Apertura servizi
Si fa seguito alla circolare 21 dicembre 2023, n. 57 per comunicare che è possibile per i soggetti interessati, che hanno presentato alla Sede Inail competente apposita domanda di sospensione dei premi (NOTA 1), presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi di cui all’articolo 8, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156 (NOTA 2) aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, utilizzando l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017” disponibile in www.inail.it all’interno della sezione “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”.
Come illustrato nella circolare richiamata i soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all’agevolazione in parola in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e/o in regime di aiuti di Stato previsti dal regolamento generale di esenzione per categoria, cioè il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, per la parte eccedente il massimale di 300.000 euro di aiuti fruiti nell’anno in corso e nei due esercizi precedenti.
Sono esclusi dall’ammissione all’agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del 24.8.2016, del 26.10.2016, del 30.10.2016 e del 18.1.2017 nei Comuni interessati dal sisma (NOTA 3).
Istruzioni operative dettagliate saranno oggetto di specifica nota alle Strutture territoriali.
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(1) Circolari Inail 18 novembre 2016, n. 41, 24 gennaio 2017, n. 5 e 3 luglio 2017, n. 24.
(2) Decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, articolo 8, comma 2 e comma 2-bis:”2. Gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti.
2-bis. La riduzione delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti è riconosciuta nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.
(3) Nota Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot.0003769.10-04-2020
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