INAIL – Nota n. 12320 del 18 dicembre 2024

Riduzione dei premi per gli artigiani annualità 2024 ex articolo 1, commi 780 e 781, Legge n. 296/2006 – Pubblicazione decreto interministeriale 9 ottobre 2024

Si informa che in www.lavoro.gov.it, sezione Pubblicità legale, dal 7 novembre 2024 è stato pubblicato con il numero repertorio 427/2024 il decreto 9 ottobre 2024 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (all.1), che ha stabilito la riduzione spettante alle imprese artigiane, che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023, in misura pari al 4,81% dell’importo del premio dovuto per il 2024, come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Inail n.43 del 18 luglio 2024.

La riduzione in discorso, prevista dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2024/2025 e spetta alle imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2022-2023 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, inviata entro il 29 febbraio 2024.

Allegato

(MINISTERO LAVORO – Decreto ministeriale 09 ottobre 2024)