INAIL – Nota n. 13118 del 18 dicembre 2023

Differimento dei termini relativi al versamento dei premi assicurativi di cui al decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, per le province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato

La legge 15 dicembre 2023, n. 191 (NOTA 1), di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” ha disposto il differimento dei termini per il versamento di tributi e contributi a seguito degli eventi calamitosi verificatisi, in data 2 novembre 2023, nelle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Livorno e Prato.

L’articolo 21-bis del decreto-legge n. 145/2023, introdotto dalla richiamata legge di conversione, al comma 2 ha previsto che:

“1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell’allegato A annesso al presente decreto.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023 (…)”.

Con la presente si forniscono chiarimenti circa i premi oggetto del predetto differimento dei termini.

Soggetti destinatari

La norma in esame individua l’ambito soggettivo di applicazione della sospensione stabilendo che la disposizione si applica ai soggetti che, alla data del 2 novembre 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni indicati nell’allegato A annesso al presente decreto.

La sospensione riguarda quindi i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n.93, operanti alla data del 2 novembre 2023 nel territorio dei comuni della regione Toscana specificatamente individuati nell’allegato “Elenco comuni” (all.2).

La sospensione si applica esclusivamente alle posizioni assicurative territoriali (PAT) con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività svolte negli stessi territori.

Ai fini dell’individuazione dei soggetti beneficiari dell’agevolazione prevista nel provvedimento si fa riferimento, come di consueto, alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante.

Ciò in quanto la ratio legis è quella di favorire i soggetti che svolgono effettivamente attività economica nei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali, escludendo dall’agevolazione in discorso i soggetti assicuranti per i quali nei territori interessati risulti solo la sede legale, senza lavoratori occupati.

Differimento dei termini

L’articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge n.145/2023 prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 2 novembre 2023 al 17 dicembre 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 18 dicembre 2023.

Ricadono nel periodo di sospensione la quarta rata dell’autoliquidazione 2022-2023 con scadenza 16 novembre 2023, il premio mensile per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 2 novembre-17 dicembre 2023.

Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato (NOTA 2).

– Note –

(1) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n.293 del 16 dicembre 2023.

(2) Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n.191. Art. 21-bis, comma 4: Nei casi di cui ai commi 2 e 3 non si procede al rimborso di quanto già versato.

Allegato 1

Allegato A

(articolo 21-bis, comma 1)

N.NOMECODICE COMUNEPR
1BARBERINO DI MUGELLO48002FI
2BORGO SAN LORENZO48004FI
3CALENZANO48005FI
4CAMPI BISENZIO48006FI
5CAPRAIA E LIMITE48008FI
6CERRETO GUIDI48011FI
7EMPOLI48014FI
8FIRENZUOLA48018FI
9FUCECCHIO48019FI
10MARRADI48026FI
11MONTELUPO FIORENTINO48028FI
12PALAZZUOLO SUL SENIO48031FI
13SCARPERIA E SAN PIERO48053FI
14SESTO FIORENTINO48043FI
15SIGNA48044FI
16VINCI48050FI
17VICCHIO48049FI
18COLLESALVETTI49008LI
19LIVORNO49009LI
20ROSIGNANO MARITTIMO49017LI
21BIENTINA50001PI
22CALCINAIA50004PI
23CASCIANA TERME LARI50040PI
24CASCINA50008PI
25CASTELFRANCO DI SOTTO50009PI
26CHIANNI50012PI
27CRESPINA LORENZANA50041PI
28FAUGLIA50014PI
29MONTOPOLI IN VAL D’ARNO50022PI
30PISA50026PI
31PONSACCO50028PI
32PONTEDERA50029PI
33SAN GIULIANO TERME50031PI
34SAN MINIATO50032PI
35SANTA CROCE SULL’ARNO50033PI
36SANTA MARIA A MONTE50035PI
37VECCHIANO50037PI
38CANTAGALLO100001PO
39CARMIGNANO100002PO
40MONTEMURLO100003PO
41POGGIO A CAIANO100004PO
42PRATO100005PO
43VAIANO100006PO
44VERNIO100007PO
45AGLIANA47002PT
46BUGGIANO47003PT
47CHIESINA UZZANESE47022PT
48LAMPORECCHIO47005PT
49LARCIANO47006PT
50MARLIANA47007PT
51MASSA E COZZILE47008PT
52MONSUMMANO TERME47009PT
53MONTALE47010PT
54MONTECATINI TERME47011PT
55PESCIA47012PT
56PIEVE A NIEVOLE47013PT
57PISTOIA47014PT
58PONTE BUGGIANESE47016PT
59QUARRATA47017PT
60SAN MARCELLO PITEGLIO47024PT
61SERRAVALLE PISTOIESE47020PT
62UZZANO47021PT