INAIL – Nota n. 8522 del 14 agosto 2024

Tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024-2025

L’articolo 9 (NOTA 1) del Decreto-Legge 9 agosto 2024, n.113, ha esteso anche all’anno scolastico/accademico 2024-2025 la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, di cui all’articolo 18 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, prevista originariamente per il solo anno scolastico/accademico 2023-2024.

Pertanto, anche per l’anno scolastico/accademico 2024-2025, le attività di insegnamento e apprendimento rientrano tra le attività protette previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La tutela opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo.

I soggetti interessati sono pertanto assicurati per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali manifestatesi nell’ambito dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali e loro pertinenze, nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne (es. viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche, missioni), senza limiti di orario, organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, comprese quelle complementari, preliminari e accessorie all’attività d’insegnamento.

La tutela per il personale docente opera anche per gli infortuni in itinere.

Ai fini dell’operatività della tutela assicurativa per l’anno scolastico/accademico 2024/2025, le scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali non devono effettuare alcun adempimento. La copertura assicurativa di docenti e studenti è attuata mediante la speciale forma della “gestione per conto dello Stato” che non prevede il pagamento del premio da parte del soggetto assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare all’Inail le prestazioni economiche erogate alle persone infortunate e tecnopatiche, le spese dovute per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative, nonché un’aliquota per le spese generali di amministrazione (NOTA 2).

Per gli studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, la cui assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale (NOTA 3), si anticipa che dal 1° luglio 2024 l’importo del premio annuale a persona è aggiornato in euro 10,40.

A seguito della rivalutazione disposta dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114 (NOTA 4), l’importo del premio per la regolazione dell’anno scolastico 2023/2024, risulta uguale a euro 10,05.

Il premio annuale dovuto per ciascun alunno/studente in sede di regolazione pertanto è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all’Istituto entro il 30 novembre, per l’importo di euro 10,05 a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

Per i docenti, invece, le scuole e istituti formativi di ogni ordine e grado non statali, verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2024 e di rata 2025 con l’autoliquidazione 2024/2025, ai sensi degli articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2024, le retribuzioni corrisposte nel 2024 ai lavoratori in questione assicurati alla voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2024 sarà versato il premio di rata dell’anno 2025.

Nel far riserva di fornire ulteriori indicazioni, anche sulla scorta dell’esperienza maturata durante l’anno scolastico/ accademico 2023/2024, si fa rinvio a quanto già disciplinato con la circolare 26 ottobre 2023, n. 45 avente ad oggetto “Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85”.

Note:

(1) Decreto-legge 9 agosto 2024, n.113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.186 del 9.8.2024

Art. 9 “Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore per l’anno scolastico e accademico 2024-2025 e misure urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2024-2025”

1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all’articolo 18 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

«4-bis. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l’anno scolastico e per l’anno accademico 2024-2025.».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutati in 17,49 milioni di euro per il 2024 e in 29,98 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per i medesimi anni, degli importi di cui all’alinea del predetto articolo 13, comma 9. Le risorse di cui al primo periodo relative ai rimborsi da corrispondere all’INAIL, non utilizzate alla chiusura dell’esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo fino alla rendicontazione dell’effettiva spesa.

3. All’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 4, rimaste non utilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell’anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell’Offerta formativa per essere utilizzate nella contrattazione integrativa senza l’originario vincolo di destinazione e a tal fine sono conservati nel conto residui.».

4. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 623 è sostituito dal seguente: «623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e consentire il supporto tecnologico e digitale al piano nazionale per la sperimentazione della filiera tecnologico-professionale di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2023, adottato ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le risorse di cui al comma 624 sono destinate alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, e all’innovazione digitale, nonché al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.».

(2) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 127 e 190. Decreto ministeriale 10 ottobre 1985.

(3) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 42. Decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1° agosto 1969.

(4) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 luglio 2024, n. 114, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali per i settori industria e navigazione, con decorrenza dal 1° luglio 2024.