Per ottenere la riduzione il datore di lavoro deve presentare apposita istanza con cui vanno forniti tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni richieste per la compilazione del modello OT24. Il provvedimento è adottato a seguito dell’attuazione da parte del datore di lavoro, nell’anno precedente quello di presentazione dell’istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
Per il 2017, l’istanza dovrà essere presentata entro il 28 febbraio e lo sconto sarà fruito, come sempre, in sede di regolazione.
In base al D.M. 3 marzo 2015, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:
- fino a 10 lavoratori anno: riduzione pari al 28% del tasso medio;
- da 11 a 50 lavoratori anno: riduzione pari al 18% del tasso medio;
- da 51 a 200 lavoratori anno: riduzione pari al 10% del tasso medio;
- oltre i 200 lavoratori anno: riduzione pari al 5% del tasso medio.
Per ottenere il beneficio occorre che l’azienda abbi i seguenti requisiti:
- regolarità contributiva;
- osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro.
Gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro nel corso dell’anno solare 2016, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, s’intende realizzata per ogni singola PAT allorquando siano stati effettuati interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Nuovo modulo e l’invio della documentazione per il 2017
Il nuovo modello OT24 per il 2017 prevede la distinzione di ogni singola Sezione in funzione dell’applicabilità delle diverse tipologie di intervento, all’intera azienda, al settore di appartenenza, ovvero alle singole posizioni assicurative territoriali (PAT), come di seguito meglio indicato:
- interventi Trasversali Generali “TG” (Trasversale in quanto può essere realizzato in tutti i settori produttivi; Generale in quanto valido per tutte le PAT della ditta);
- interventi Trasversali “T” (Trasversale in quanto può essere realizzato in tutti i settori produttivi; può essere realizzato su una o più PAT e non necessariamente su tutte le PAT della ditta);
- interventi Settoriali Generali “SG” (Settoriale in quanto può essere realizzato solo in alcuni settori produttivi; Generali in quanto è valido per tutte le PAT della ditta);
- interventi Settoriali “S” (Settoriale in quanto può essere realizzato solo in alcuni settori produttivi; può essere realizzato su una o più PAT e non necessariamente su tutte le PAT della ditta).
Fermo restando che gli interventi devono essere stati effettuati nel 2016, non è escluso che possano esistere interventi aventi valenza pluriennale.
La novità per il 2017 è la relativa possibilità per l’azienda di compilare un’unica domanda per tutte le PAT del codice cliente. La domanda viene automaticamente indirizzata dalla procedura informatica alla sede INAIL competente in ragione della sede legale dell’azienda, indipendentemente dalla localizzazione territoriale delle Unità produttive.
Alla domanda va allegata la documentazione, utilizzando anche l’apposita funzionalità “Allegati” disponibile nei Servizionline all’interno del “modulo OT24 – Lista inviate, probante pena l’inammissibiltà della domanda.
Il termine, che è perentorio, per l’invio della domanda e dei relativi allegati per il 2017 è il 28 febbraio. La guida specifica che per ogni documento probante indicato nel modulo deve essere prodotto un file contenente la documentazione richiesta, che deve essere allegato alla domanda. Inoltre il nome del file allegato deve riportare la sezione, il numero di intervento e, in carattere minuscolo, il riferimento al documento allegato denominato secondo le indicazioni contenute nell’allegato alla Guida.
La Guida fornisce esempi circa i vari tipi di non conformità e consente di comprendere se la circostanza è ostativa all’ottenimento del beneficio.
Dopo l’inoltro della domanda e dei relativi allegati il personale amministrativo dell’INAIL effettuerà la prima verifica. In riferimento a tale verifica, va segnalato che l’art. 24, comma 5 del delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe Premi INAIL prevede che qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione, l’INAIL procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.
In applicazione di tale norma, l’INAIL provvederà a revocare il beneficio per quelle aziende in cui il controllo tecnico svolto dalla Contarp dia esito negativo. Ovviamente, a tale revoca non osta il fatto che, eventualmente, oggetto della verifica tecnica sia la medesima documentazione prodotta in fase di presentazione dell’istanza che ha superato i controlli di regolarità formale, operati in fase di istruttoria della domanda a cura degli uffici amministrativi.
Nel caso di provvedimento negativo per l’azienda (di non concessione dello sconto o di revoca dello stesso), un eventuale ricorso va presentato al Commissario Straordinario dell’Istituto entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato.
La decisione interviene entro 180 giorni, previa una fase intermedia presso la Direzione Regionale competente dell’Istituto finalizzata ad una eventuale composizione del contenzioso.
La decisione del Commissario Straordinario è definitiva e non ci sono ulteriori impugnazioni in via amministrativa.
L’azienda può, ovviamente, nel caso in cui la pronuncia sia negativa, intraprendere la via giudiziale.
ALLEGATO