La Commissione Tributaria Regionale della Toscana con la sentenza n. 1377/05/2017 depositata in data 31 maggio 2017 ha affermato che qualora il ricorso di primo grado sia stato proposto con modalità cartacea è inammissibile l’appello notificato via PEC.

La vicenda ha riguardato un contribuente che avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, il cui ricorso era stato proposto con modalità cartacea, l’Agenzia delle entrate soccombente in primo grado aveva proposto ricorso alla Commissione Tributaria Regionale notificando il ricorso mediante la posta elettronica certificata al difensore del contribuente.

Il difensore del contribuente in sede di costituzione in giudizio aveva eccepito in primis l’inammissibilità della notifica dell’appello in quanto posta in essere con modalità telematiche.

I giudici della Commissione Tributaria Regionale hanno accolto l’eccezione di inammissibilità sulla base del seguente principio: “Il processo tributario telematico si colloca, a parere di questa commissione, nell’ambito del processo di digitalizzazione della giustizia già attuato nel processo civile. Se da un canto è pur vero che dal 1.12.2015 la regione Toscana, previa registrazione al SIGIT, possa utilizzare lo strumento della PEC per la notifica degli atti e per le comunicazioni ad essi inerenti, è soggetta poi ad una serie di successivi atti ad essi collegati. Ciò vale non solo per il prosieguo dell’attività successiva alla comunicazione dell’atto d’appello notificato via PEC, ma anche con riferimento a quelli che sono stati gli atti compiuti nel primo grado del giudizio, cioè che in base al principio della facoltatività del PTT, la scelta di utilizzo dello stesso va effettuata ab origine, ovvero sin dal primo grado. La costituzione, la proposizione del ricorso e le comunicazioni conseguenti alle stesse, possono essere effettuate tutte – nessuna esclusa – in via telematica, dal che ne consegue che tutto il prosieguo del processo tributario, ivi compreso l’atto d’appello, potrà essere effettuato con tale formula, e tanto nel rispetto dei richiamati artt. 16 e 16 bis della norma sul processo telematico. Non appare condivisibile l’inverso, vale a dire, la modifica di un iter da cartaceo in primo grado, in telematico in appello, superando così, di colpo, la normativa specifica in tema di notifica degli atti che rimane senz’altro quella sancita dalle norme del C.P.C. nel caso di mancato adeguamento per intero al PTT e tanto indipendentemente dalle possibilità introdotte dal processo tributario telematico che prevede allo Stato, nella regione che ci occupa, ancora un sistema di alternatività.

Nel caso specifico pertanto, l’appello così come notificato è da ritenersi inammissibile, e poiché ciò comporta l’inesistenza della sua notifica, per mancato rispetto delle modalità previste dall’art. 16 D.Lgs. n. 546 del 1992, tutto ciò determina l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado presentata l’1.02.2016, con ogni conseguenza di legge.”

A partire dal 1° dicembre 2015, nelle Commissioni Tributarie delle Regioni Toscana ed Umbria, è consentito alle parti, previa registrazione al Sigit, utilizzare lo strumento PEC per la notifica di ricorsi e appelli. Nella fase attuativa del processo tributario telematico vige il principio della facoltatività del deposito telematico rispetto a quello tradizionale cartaceo, in base al quale ciascuna delle parti può scegliere se notificare/depositare gli atti processuali con modalità tradizionali ovvero con quelle telematiche.

In base al D.M. 163/2013 (Regolamento sull’uso degli strumenti informatici), fermo restando il principio di facoltatività, nel caso in cui si avvalga delle modalità telematiche nel procedimento di primo grado si è obbligati successivamente ad utilizzare le medesime modalità anche nel giudizio d’appello, il predetto obbligo è esteso anche al deposito degli atti successivi alla costituzione in giudizio, in base agli articoli 10 e 11 del citato Regolamento.

Per cui fatta la scelta di utilizzo della modalità telematica, ab origine, non è ammissibile invece, il passaggio dall’iter cartaceo a quello telematico (e viceversa) da un grado di giudizio all’altro, in quanto ciò costituirebbe una palese violazione della specifica normativa prevista in tema di notifica degli atti, che nel caso non si aderisca alla modalità digitale, rimane senz’altro quella sancita dalle norme del C.P.C.