La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8035 depositata il 22 aprile 2020 interviene per l’ennesima volta sulle modalità di redazione del ricorso ribadendo che “Il ricorso è inammissibile quanto è carente nell’esposizione, ancorché sommaria, dei fatti di causa, con specifico riferimento alle ragioni della decisione impugnata, la cui illustrazione è stata totalmente omessa” .
La vicenda ha riguardato un contribuente che aveva convenuto in giudizio una società di riscossione impugnando tre intimazioni di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti innanzi al Giudice di Pace, il quale ritenne il ricorso inammissibile. La decisione venne impugnata davanti al Tribunale, in funzione di giudice di appello che lo rigettava le doglianze. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso in cassazione fondato su sette motivi.
Gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile violazione dei principi di redazione. In particolare, per la Suprema Corte, il ricorso non rispetta “il requisito prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., che consiste in un’esposizione che garantisca alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.”
La predetta prescrizione, di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., è funzionale alla conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato.
Pertanto il ricorso per cassazione deve contenere, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Inoltre è essenziale che il ricorso rispetti il principio della chiarezza dei motivi. Infatti il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorché la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo. Tali principi comportano che il motivo di ricorso per cassazione, ancorché la legge non esiga espressamente la sua specificità (come invece per l’atto di appello), debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo .
I giudici di legittimità ribadiscono che la tecnica del c.d. “assemblaggio” del ricorso contravviene il requisito di ammissibilità imposto dall’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la stesura dell’atto mediante l’integrale riproduzione di una serie di documenti si traduce in un’esposizione dei fatti non sommaria, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e comporta un mascheramento dei dati effettivamente rilevanti, tanto da risolversi in un difetto di autosufficienza.