La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2887 depositata il 7 febbraio 2020 intervenendo in tema di notificazione del ricorso ha ribadito che “la mancanza della sottoscrizione sull’attestazione di conformità apposta sullo stesso, considerato che tale attestazione deve avere la forma e il contenuto di una dichiarazione, sottoscritta dal difensore, con la quale il medesimo attesta la conformità tra l’atto prodotto e quello spedito per la notifica, sicché va escluso che possa avere efficacia equipollente un semplice timbro, sia pure con data, ma senza firma”
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificata una cartella di pagamento. La contribuente avverso l’atto proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, i cui giudici accoglievano le doglianze della ricorrente. L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione della CTP con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. I giudici di appello riformano la sentenza impugnata ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione. La società contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso in cassazione. L’Agenzia delle Entrate si costituiva con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Gli Ermellini accolgono la censura della società ricorrente ribadendo che “costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal Giudice in caso di tale mancanza”, per cui la mancata costituzione in giudizio del resistente in primo grado o dell’appellato, con conseguente impossibilità del Giudice di effettuare il diretto raffronto, in concreto, tra l’atto depositato e quello notificato comporta l’inammissibilità del ricorso.
Pertanto per i giudici di legittimità la mancata attestazione di conformità dell’atto notificato a quello originale, in coincidenza con la mancata costituzione della parte convenuta nei gradi di merito, comporta l’inammissibilità del ricorso introduttivo o del gravame.
I giudici del palazzaccio, inoltre, hanno evidenziato che l’art. 22, comma 3 va interpretato nel senso che costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell’appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato e il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d’ufficio dal giudice in caso di tale mancanza. Infine l’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell’articolo seguente.